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Quali peccati un sacerdote “comune” non può perdonare?

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Antoine Mekary | ALETEIA

Padre Henry Vargas Holguín - pubblicato il 12/05/21

Perché alcuni peccati possono essere perdonati solo dai vescovi e altri dalla Santa Sede?

(I fedeli sottomettono) “con cuore contrito i propri peccati alla Chiesa nel sacramento della penitenza” (Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, 5).

Innanzitutto, sono necessari due chiarimenti:

1. I peccati non vengono perdonati dal sacerdote in sé. Vengono perdonati da Dio, mediante l’assoluzione del ministro ordinato, vescovo o sacerdote.

2. Tutti i peccati trovano perdono in Dio tranne uno: il peccato contro lo Spirito Santo (cfr. Mt 12, 31). L’unico peccato che Dio non perdona è la bestemmia contro lo Spirito Santo.

In cosa consiste il peccato contro lo Spirito Santo?

La bestemmia non è soltanto a parole, ma anche con i fatti. Chi bestemmia? Chi non si sente bisognoso di Dio, chi non si sente peccatore o si considera senza peccato. Si tratta di chiudersi all’invito di Dio alla conversione, di indurire il cuore, al punto che la persona non si interessa più a Dio.

È peccato indurire il cuore e dire a Dio “Non mi interessi, sto bene senza di Te, non ho bisogno di Te”. È peccato considerare che Dio non possa perdonare, o negare il perdono di Dio nella Confessione. In questa circostanza, cosa può fare Dio? Nulla, solo lasciare che la persona muoia nel suo peccato. In questo caso Dio non può agire, non può fare niente, non ha nulla da perdonare, non perdona niente.

La Bibbia ci offre più luci: “Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia” (Prov 28, 13).

Il sacramento della Confessione

Solo Dio perdona i peccati (cfr. Mc 2, 7). Visto che Gesù è il figlio di Dio, dice di se stesso: “Il Figlio dell’uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati” (Mc 2, 10), ed esercita questo potere divino: “Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati” (Mc 2, 5; Lc 7, 48).

Ancor di più: in virtù della sua autorità divina, Gesù conferisce questo potere agli uomini (cfr. Gv 20, 21-23) perché lo esercitino nel Suo nome (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1441). Tutti i peccati sottoposti al “potere delle chiavi”(Mt 16, 19) possono essere perdonati.

Attenzione, quindi, a dire: “Dio perdona questo peccato, ma non perdona quest’altro”. Una cosa è il giudizio sociale, e un’altra molto diversa è quello che Dio pensa e il potere che ha di perdonare il peccato – potere delegato ai Suoi apostoli.

Cristo ha dato il potere di perdonare agli apostoli, ai vescovi come loro successori e ai sacerdoti che collaborano con i vescovi. Sono i ministri del sacramento (canone 965).

I vescovi, che possiedono in pienezza il sacramento dell’Ordine e hanno tutti i poteri che Cristo ha dato ai Suoi apostoli, delegano ai presbiteri (i sacerdoti) la loro missione ministeriale, e di questo ministero fa parte la capacità di poter perdonare i peccati.

Ciò è stato definito dal Concilio di Trento come verità di fede, contro l’atteggiamento di Lutero, per il quale qualsiasi battezzato aveva la potestà di perdonare i peccati. Cristo ha dato questo potere solo ai Suoi apostoli (cfr. Mt.18, 18; Jo 20, 23).

Il sacerdote è molto importante, perché anche se è Gesù Cristo che perdona i peccati, egli è Suo rappresentante e possiede l’autorità di Cristo.

Il sacerdote deve avere la facoltà di perdonare i peccati, ovvero per ufficio e perché è stato autorizzato al riguardo dall’autorità competente. Non tutti i sacerdoti hanno la facoltà di esercitarla: per poterla esercitare, bisogna avere la facoltà di emettere un giudizio sul peccatore.

Per ottenere le facoltà, si deve superare un esame chiamato “ad audiendas confessionis”. Il canone 970 recita: “La facoltà di ricevere le confessioni non venga concessa se non ai presbiteri che sono stati riconosciuti idonei mediante un esame, oppure la cui idoneità consti da altra fonte”.

Queste facoltà vengono concesse per iscritto, e sono le cosiddette “licenze ministeriali” (canone 973), ovvero un sacerdote da poco ordinato non può assolvere finché non riceve le licenze ministeriali. In molti casi, l’esame “ad audiendas confessionis” viene realizzato proprio prima dell’ordinazione.

Osservazioni sul ministero sacerdotale

Il sacramento della Confessione è regolato dal Diritto Canonico. Per amministrare questo sacramento, è quindi necessario tener conto di alcune condizioni:

1. Per assolvere in modo valido, oltre all’ordine sacro serve la facoltà (canone 966).

2. I sacerdoti non possono confessare in qualsiasi ambito o territorio (canone 968).

3. In caso di complicità in cui un sacerdote sia coinvolto in modo diretto o indiretto, non può assolvere il/i suo/suoi complice/i. Ad esempio, quando il complice è lo stesso sacerdote confessore, in questioni relative al 6º comandamento, la sua assoluzione è nulla (canone 977).

4. In pericolo di morte, l’ambito si amplia totalmente, di modo che qualsiasi sacerdote può assolvere qualsiasi fedele da qualsiasi peccato e da qualsiasi censura (canone 976).

5. Nella Confessione, bisogna tener conto delle censure, perché se esistono non si può dare l’assoluzione. Le censure, “pene medicinali” volte all’emendamento del cristiano, sono la scomunica, l’interdetto e la sospensione. Il loro effetto principale è la privazione di determinati beni spirituali (o materiali annessi). La loro eliminazione dipende dalla fine della contumacia del fedele (canone 1358).

Condizioni da parte dei penitenti

La contrizione dei fedeli è così importante che il Covide dice chiaramente che “senza contrizione non c’è perdono dei peccati”.

Per ricevere il rimedio del sacramento della Penitenza, il fedele dev’essere disposto in modo tale che, rifiutando i peccati commessi e avendo il proposito di emendamento, si converta a Dio (canone 987). Per questo, nell’impossibilità fisica o morale di confessarsi, “la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi” (canone 960).

Peccati riservati

Sono peccati che provocano la scomunica. La scomunica è la pena ecclesiastica più severa, che impedisce di ricevere i sacramenti. Il termine “scomunica” significa esclusione di un membro dalla Chiesa. Chi è scomunicato resta separato da coloro con cui condivideva la sua fede.

Chi commette determinati peccati che ledono gravemente la comunione ecclesiale si autoesclude; egli stesso si emargina dall’unità con la Chiesa. Logicamente, anche se può assistere alla Messa, non può comunicarsi, perché l’Eucaristia è proprio il sacramento che esprime e causa la comunione e l’unità con Dio e con la Chiesa.

Bisogna essere precisi: quello che si punisce non è il peccato, ma il delitto, e nel Diritto Canonico “delitto canonico” non è la stessa cosa di “peccato”. I delitti che vengono puniti con la scomunica e che quindi non possono essere assolti da un sacerdote sono i seguenti:

Peccati assolti solo dal vescovo:

Scomuniche “Latae sententiae”. È la scomunica automatica che si verifica anche se non esiste una dichiarazione scritta di scomunica da parte della Chiesa contro una persona concreta. Commettere il delitto già porta alla scomunica automatica.

1. Eresia (negazione pertinace di una verità della fede cattolica), scisma (rifiuto della sottomissione al Papa) e apostasia (rinuncia alla fede).

2. Aborto provocato, quando questo di fatto si verifica. E collaborazione con quell’aborto.

– Scomuniche “Ferendae sententiae” (scomunica dichiarata):

3. Fingere di essere sacerdote, e quindi celebrare la Messa e ascoltare Confessioni (canone 1378).

4. Registrazione o divulgazione, attraverso mezzi tecnici, di quello che si dice in Confessione.

– Peccati che generano interdetto:

Latae sententiae

1. Violenza fisica a un vescovo.
2. Attentato di celebrare Messa.
3. Attentato di assolvere e ascoltare la Confessione di un fedele.
4. Falsa denuncia di richiesta (accusare falsamente un sacerdote di approfittare dell’intimità della Confessione per rivolgere richieste sessuali o toccare in modo disonesto).

5. Religioso con voti perpetui, non chierico, che attenta al matrimonio (canone 1394, 4).

– Peccati che generano interdetto e sospensione (solo se si è chierici):

1. Violenza fisica a un vescovo.
2. Attentato di celebrare Messa.
3. Attentato di assolvere e ascoltare la Confessione (chi non può farlo validamente).
4. Falsa denuncia di richiesta.

5. Chierico che attenta al matrimonio: sospensione “latae sententiae”.

Quanto a chi può assolvere questi peccati, come regola generale è il vescovo diocesano. In alcuni casi, può delegare questa funzione a vicari generali e al chierico penitenziario.

Peccati assolti solo dalla Santa Sede (Penitenzieria Apostolica):

– Scomuniche “latae sententiae”:

1. Sacrilegi: profanazione di specie sacre.
2. Attentato contro la vita del Papa.
3. Assolvere il complice di un peccato contro il 6º comandamento.
4. Essendo vescovo, consacrare un altro vescovo senza mandato pontificio.
5. Per il sacerdote, violare il segreto della Confessione.
6. Attentato di ordinazione sacerdotale di una donna.

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