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Quando si può fare la confessione comunitaria?

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© Franck JAN / LUMIERE DU MONDE

Momento de la confesión

Editrice Cléofas - pubblicato il 08/05/15

Ci sono stati abusi nell'uso della confessione comunitaria, ed è stata utilizzata fuori dalle norme della Chiesa

Ci sono stati purtroppo degli abusi nell'utilizzo della confessione comunitaria, che è stata usata fuori dalle norme della Chiesa.

Il 7 novembre 2006, papa Benedetto XVI ha parlato della confessione comunitaria e ha chiesto ai sacerdoti di osservare rigorosamente le norme della Chiesa sul sacramento della Penitenza, in particolare quelle che interessano l'assoluzione collettiva.

Constatando la crisi del sacramento della Riconciliazione, il papa invitava i vescovi della Svizzera, in visita ad limina apostolorum, a rilanciare nelle loro diocesi “una pastorale penitenziale che incoraggi la confessione individuale”.

“Chiedete ai vostri sacerdoti di essere confessori assidui, offrendo generosamente ai fedeli orari appropriati per la confessione personale; incoraggiateli ad avvicinarsi loro stessi spesso a questo sacramento”.

“Esortate i fedeli a frequentare regolarmente il sacramento della Penitenza, che permette di scoprire il dono della misericordia di Dio e che spinge a essere, di fronte agli altri, misericordiosi come Lui”.

La confessione, osservava, “ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito”.

Il pontefice invitava i sacerdoti “a osservare rigorosamente le norme della Chiesa riguardanti l'assoluzione collettiva”, “che richiedono situazioni realmente eccezionali affinché si possa ricorrere a questa forma straordinaria del sacramento della Penitenza”.

Queste norme sono state presentate dal Motu proprio Misericordia Dei, pubblicato da Giovanni Paolo II il 7 aprile 2002.

Secondo questo documento, l'“assoluzione generale” o “collettiva” ha un carattere di eccezionalità e non può trasmettersi con carattere generale, a meno che non si verifichino due condizioni. Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega quando si può realizzare la confessione comunitaria:

§1483 “In casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della riconciliazione con confessione generale e assoluzione generale. Tale grave necessità può presentarsi qualora vi sia un imminente pericolo di morte senza che il o i sacerdoti abbiano il tempo sufficiente per ascoltare la confessione di ciascun penitente. La necessità grave può verificarsi anche quando, in considerazione del numero dei penitenti, non vi siano confessori in numero sufficiente per ascoltare debitamente le confessioni dei singoli entro un tempo ragionevole, così che i penitenti, senza loro colpa, rimarrebbero a lungo privati della grazia sacramentale o della santa Comunione. In questo caso i fedeli, perché sia valida l'assoluzione, devono fare il proposito di confessare individualmente i propri peccati gravi a tempo debito. Spetta al vescovo diocesano giudicare se ricorrano le condizioni richieste per l'assoluzione generale. Una considerevole affluenza di fedeli in occasione di grandi feste o di pellegrinaggi non costituisce un caso di tale grave necessità”.

È importante segnalare che la Chiesa obbliga la persona che ha realizzato una confessione comunitaria a confessarsi con il sacerdote il più rapidamente possibile. In questo modo, la confessione comunitaria, anche se valida, non sostituisce la confessione auricolare.

Si osservi anche che il documento dichiara che “la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio”.

La prima cosa che Gesù ha fatto dopo la Resurrezione, la domenica stessa, è stata istituire il sacramento della Confessione:

“Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: 'Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi'” (Gv 20,22-23)

Il Catechismo della Chiesa dice che “il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo è accordato mediante un sacramento apposito chiamato sacramento della conversione, della confessione, della penitenza o della riconciliazione” (§1486), e che “colui che vuole ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa deve confessare al sacerdote tutti i peccati gravi che ancora non ha confessato e di cui si ricorda dopo aver accuratamente esaminato la propria coscienza” (§1493).

Almeno una volta all'anno, ogni cattolico si deve confessare. È uno dei comandamenti della Chiesa: “Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, e tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno (Codice di Diritto Canonico, can.989).

“Colui che è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la santa Comunione, anche se prova una grande contrizione, senza aver prima ricevuto l'assoluzione sacramentale, a meno che non abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore. I fanciulli devono accostarsi al sacramento della Penitenza prima di ricevere per la prima volta la Santa Comunione” (§1457).

Il Catechismo della Chiesa definisce il sacramento della Confessione “sacramento di guarigione”. Una volta papa Giovanni Paolo II ha detto che gli studi degli psichiatri sono pieni perché i confessionali sono vuoti.

[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta Sciamplicotti]

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