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Chi cambia sesso può scegliere liberamente il nuovo nome

tribunale italiano

© Public Domain

Agi - pubblicato il 17/02/20

Lo ha deciso la Cassazione: non c'è alcun obbligo di trasporre quello originario nell'altro genere

Chi decide di cambiare sesso e, dunque, deve rettificare gli atti all’anagrafe, può liberamente scegliere il proprio nuovonome: non sussiste infatti alcun obbligo di trasporre quello avuto fino a quel momento nell’altro genere.

Lo mette nero su bianco la prima sezione civile della Cassazione, con un’ordinanza depositata oggi, con la quale ha accolto il ricorso di una persona che, chiedendo la rettifica dell’attribuzione di sesso da maschile a femminile, si era vista negare l’apposizione del nuovo nome da lei scelto, perché non era esattamente “la mera femminilizzazione del precedente”.

I giudici della Corte d’appello avevano motivato questo rifiuto sostenendo che si era di fronte a “un voluttuario desiderio di mutamento del nome di cui, di per sé, non sussistono i presupposti”.

Il ricorso – in cui si rilevava anche il “diritto all’oblio”, ossia a una “netta cesura con la precedente identità – è stato ritenuto “fondato” dai giudici di piazza Cavour, i quali ricordano nella loro pronuncia che “l’attribuzione del nuovo nome consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente”, ma nella normativa in materia “nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell’altro genere”, anche perché “vi sono oltretutto prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa”, osserva la Corte.

Dunque, “non emergono obiezioni – si legge ancora nell’ordinanza – al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi”, data “l’intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome”.

È proprio, conclude la Cassazione, “il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso”, a rendere “consequenziale la rettificazione del prenome” che però “non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”.

Qui l’originale

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