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Bioetica. Un principio oltre la sentenza

Embryo – it

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Dimensione Speranza - pubblicato il 16/06/14

Significativa la recente "pronuncia pregiudiziale" della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea in fatto di utilizzo di cellule staminali embrionali

di Marcello Matté

La Grande sezione della Corte di giustizia Europea (1) ha risposto, con una «pronuncia pregiudiziale» del 18 ottobre, a una richiesta di interpretazione presentata dalla Corte suprema federale tedesca (Bunesgerichtshof) in riferimento alla sentenza emessa nella causa promossa dal prof. O. Brüstle contro Greenpeace. Il prof. Brüstle – direttore dell'Istituto di neurobiologia ricostruttiva dell'università di Bonn – è detentore di un brevetto, depositato nel 1997, riguardante «cellule progenitrici neurali e procedimenti per la loro produzione a partire da cellule staminali embrionali, nonché la loro utilizzazione a fini terapeutici». Greenpeace chiede, con azione legale, che il Tribunale federale dei brevetti verifichi la rispondenza del brevetto ai criteri di ammissibilità dettati dalla normativa europea. Il Tribunale decreta l'annullamento del brevetto. Brüstle si appella alla Corte suprema perché, a suo giudizio, il  Tribunale federale dei diritti ha basato la sua sentenza su un'interpretazione impropria della normativa europea.

Il pronunciamento della Corte di giustizia è rilevante sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista dei principi. Infatti,
a) formula una definizione dalla nozione di embrione umano richiamata dalla normativa europea e
b) rivendica alla giurisdizione europea la competenza su ciò che chiama in causa l'embrione umano, dal momento che «nel settore della protezione delle invenzioni biotecnologiche esistono divergenze tra le legislazioni e le pratiche dei diversi stati membri», e questo potrebbe andare a detrimento del «buon funzionamento del mercato» (cioè, chi volesse registrare un brevetto "discutibile" potrebbe presentarsi a quella nazione dove il diritto pone meno restrizioni). Salta subito all'occhio il valore di riferimento adottato dalla Corte nel suo giudizio: il mercato. Per quanto stonato possa apparire in una questione di così alta portata etica, rende la sentenza della Corte meno attaccabile sul piano ideologico, restando essa, per sua volontà, confinata nell'ambito della giurisdizione civile.

I contenuti della sentenza

La Corte riepiloga, nelle premesse del pronunciamento, le questioni pregiudiziali in merito alle quali si è ritenuta interpellata.
1) «La nozione di "embrione umano" ai sensi e ai fini dell'applicazione dell'art 6.2.c della Direttiva 98/44/CE», il quale esclude dalla brevettabilità «le utilizzazioni di embrioni a fini industriali o commerciali».
2) La nozione di «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali e commerciali»; in particolare, se essa – e dunque il divieto – comprenda anche l'utilizzazione di embrioni umani ai fini di ricerca scientifica.
3) Se un'invenzione non possa essere brevettata «anche ove essa non abbia di per sé ad oggetto l'utilizzazione di embrioni umani» e però manipoli un materiale biologico (cellule staminali) per ottenere il quale è necessario distruggere embrioni umani.

Le risposte argomentate della Corte sono tutte orientate a proteggere l'embrione umano. Due di esse si addentrano in definizioni e pertanto vanno a costituire giurisprudenza, alla quale dovranno fare riferimento gli stati membri dal momento che, come si è detto, mancano definizioni uniformi.

Alla prima domanda la Corte risponde che la nozione di embrione umano «deve essere intesa in senso ampio». L'art. 5.1 della Direttiva «vieta che il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, possa costituire un 'invenzione brevettabile». «In tal senso, sin dalla fase della sua fecondazione, qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come "embrione umano"… [ai sensi della Direttiva] … dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. Deve essere riconosciuta questa qualificazione anche all'ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all'ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi… [in quanto] sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l'embrione creato mediante fecondazione di un ovulo». La Corte tiene a ribadire che non intende «affrontare questioni di natura medica o etica», ma si limita «ad un'interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della Direttiva».

Per rispondere alla seconda domanda la Corte riprende il principio che «solo l'utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all'embrione umano e sia utile a quest'ultimo può essere oggetto di un brevetto». Con ciò sono escluse dalla brevettabilità le procedure che utilizzino l'embrione umano ai fini della ricerca scientifica. Viene precisato che la Direttiva non vuole disciplinare l'utilizzazione di embrioni per la ricerca, ma soltanto decidere della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche che li abbiano per oggetto. Ora, «si deve osservare che il fatto di accordare a un'invenzione un brevetto implica, in linea di principio, lo sfruttamento industriale e commerciale della stessa». Perché, altrimenti, si dovrebbe impedire che altri possano ricavarne benefici?

La terza questione è più sottile, non comporta definizioni e tuttavia mette a fuoco uno snodo rilevante. Posso io brevettare un procedimento biotecnico che non manipola direttamente l'embrione umano ma che si serve di elementi non disponibili senza la distruzione di embrioni umani? La Corte non ammette ci si possa nascondere dietro la responsabilità diretta altrui, anzi precisa che la brevettabilità è esclusa ogni qualvolta si utilizzi materiale biologico che abbia comportato la distruzione di embrioni umani, «indipendentemente dallo stadio in cui esse [distruzione o utilizzazione] hanno luogo».

Contenuti impliciti, neanche tanto

La Corte si pronuncia sulla nozione di embrione umano e lo fa legittimandone l'accezione ampia e cioè qualificandolo come tale fin dal momento della fecondazione (o dall'impianto del nucleo). L'estensione della nozione la avvicina molto alla nozione accreditata dall'etica cattolica. Restano profondamente diversi gli impianti argomentativi. Anzitutto, l'oggetto del pronunciamento della Corte -la brevettabilità di un'invenzione – è inserito dentro un contenzioso di natura commerciale. Secondariamente, le motivazioni addotte dalla Corte a giustificazione del pronunciamento si richiamano alla necessità di tutelare non l'embrione umano, in quanto tale, ma il «buon funzionamento del mercato interno, che costituisce lo scopo della Direttiva». Tant'è che, nella dichiarazione riassuntiva finale, si demanda al giudice nazionale di stabilire se, «in considerazione degli sviluppi della scienza, una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un "embrione umano"» ai sensi della Direttiva.

Non si sa mai se rallegrarsi della convergenza sulle conclusioni, quando le motivazioni sono differenti. Si può essere contrari – per dire – alla guerra perché si esclude il ricorso alla violenza come soluzione dei conflitti o si può essere contrari perché costa troppo. E la recente storia italiana ci insegna che non è il caso di imbarcare velocemente tra gli alleati quanti sono occasionalmente d'accordo sulle conclusioni con l'etica cristiana…

Un altro elemento di interesse si potrebbe definire un "effetto verità", laddove l'argomentazione della Corte, in risposta alla seconda e terza questione, esige che non si nasconda l’interesse di tipo commerciale sotto il mantello della ricerca scientifica. La Corte non può andare oltre. A noi verrebbe da aggiungere che, comunque, nemmeno la ricerca scientifica può essere giustificazione sufficiente, da sola, a legittimare una pratica biotecnologica.

Altre prese di posizione

Il 3 novembre, la Corte europea dei diritti dell'uomo (2) è intervenuta  con sentenza in risposta all'appello presentato da due coppie austriache che, in forza della legislazione nazionale, non avevano potuto ricorrere alla fecondazione in vitro eterologa.

Le due coppie erano interessate dalla sterilità della donna in un caso, dell'uomo nell'altro. La fecondazione eterologa avrebbe permesso che almeno uno dei due fosse genitore anche biologico del figlio desiderato. La legge austriaca permette la fecondazione in vitro, purché omologa fra coniugi o conviventi al modo di coniugi; in «circostanze eccezionali» consente si utilizzi lo sperma di un donatore per una fecondazione in utero. Il ricorso a un donatore terzo per una fecondazione in vitro viene escluso anche per evitare forme di discriminazione: dati i costi del procedimento, non tutti vi avrebbero accesso o si potrebbe creare una certa pressione sulla donna in condizioni svantaggiate affinché "corrisponda" con la donazione di ovuli. In ogni caso, la normativa non impedisce alle coppie di recarsi all'estero per dare esito ai loro progetti parentali.

In considerazione di tutto ciò, la Corte di Strasburgo ritiene che la legislazione austriaca non sia lesiva dell'art. 8 della Convenzione europea sui diritto dell'uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Non vi era altro aggancio, nella Convenzione, per il caso delle coppie austriache, dal momento che la procreazione non è contemplata come diritto positivo.

Successiva per calendario e affinità tematica si presenta la notizia di un convegno internazionale sull'utilizzo delle cellule staminali adulte, organizzato dal Pontificio consiglio della cultura in Vaticano tra il 9 e l'11 novembre 2011. 350 partecipanti fra scienziati, religiosi, politici, educatori e industriali. Il convegno è frutto di un accordo – senza precedenti – tra la società biofarmaceutica USA «NeoStem» e la Fondazione STOQ (Science, Theology end the Ontological Quest) del Pontificio consiglio. Il Vaticano sostiene i progetti dell'intesa con il contributo di un milione di dollari, donati da benefattori alla Fondazione STOQ. Il card. Ravasi, presidente del dicastero, ha qualificato la "sponsorizzazione" vaticana come «parte di una tradizione gloriosa, il mecenatismo» e la ritiene in linea con il Cortile dei gentili, l'iniziativa di dialogo con la cultura e con la scienza.

(da Settimana, anno 2011, n. 44, p. 11)

Note

1) La Corte di giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo) può riunirsi in seduta plenaria, Grande sezione (13 giudici) o in una delle 8 sezioni composte da 5 o 3 giudici.
2) La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata costituita a Strasburgo dagli stati membri del Consiglio d'Europa nel 1959, per esaminare le violazioni alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (1950).

qui l'articolo originale

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