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Droga: oggi la fiducia al decreto ma quali sono le novità?

Marijuana Smoker 001 – it

Jonathan Piccolo

Agi - pubblicato il 29/04/14

Sanzioni più basse per lo spaccio di lieve entità e uso personale senza rilevanza penale. Ecco tutti cambiamenti di questa controversa manovra

La decreto su droga e farmaci ‘offlabel‘, sul quale il Governo ha posto la fiducia con voto oggi, punta ad armonizzare la disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla luce della sentenza della Consulta che cancellando la Fini-Giovanardi ha ripristinato per il reato di traffico illecito la distinzione prevista dalla Iervolino-Vassalli tra ‘droghe leggere’ (da 2 a 6 anni) e ‘droghe pesanti’ (da 8 a 20 anni).

Oltre a rimodellare le tabelle, il decreto reintroduce istituti e norme (come i lavori di pubblica utilità o l’uso personale) travolti dalla incostituzionalità della Fini-Giovanardi. Ecco, in sintesi, le principali novità:

Sanzioni più basse per lo spaccio di lieve entità
La cessione illecita di piccole dosi di stupefacenti sarà ora colpita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. In pratica, la riduzione della pena evita la custodia cautelare in carcere; l’arresto facoltativo sara’ possibile solo in caso di flagranza.

Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti
Spettera’ al giudice graduare l’entita’ della pena in base alla qualita’ e quantita’ della sostanza spacciata e alle altre circostanze del caso concreto. Il piccolo spacciatore potra’ usufruire del nuovo istituto della messa alla prova.

Nuove tabelle
Sono cinque, la I e III raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. L’ultima riguarda i medicinali. Le tabelle, che ricomprendono anche le circa 500 sostanze classificate a decorrere dal 2006, sono rimodellate in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi. Eventuali modifiche e aggiornamenti spettano al ministro della Salute, sentiti il Consiglio e l’Istituto superiore di sanità.

Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti.

L’acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Restano ferme le sanzioni amministrative (quali la sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno) che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi).

Nell’accertare l’uso personale, oltre ad altre circostanze sospette, occorre in particolare considerare l’eventuale superamento dei ‘livelli soglia’ fissati dal ministero della Salute nonchè le modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti con riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato.

Lavori pubblica utilità
Nel caso di piccolo spaccio o altri reati minori commessi da un tossicodipendente il giudice può applicare, anziché detenzione e multa, la pena del lavoro di pubblica utilità. Tale sanzione alternativa deve essere chiesta dall’imputato e ha una durata equivalente alla condanna detentiva. E’ revocabile se si violano gli obblighi connessi al lavoro e non può sostituire la pena per pi di due volte.

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