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Le principali innovazioni del Motu proprio “Normas Nonullas”

Chiara Santomiero - pubblicato il 25/02/13

I cambiamenti di Benedetto XVI per l'elezione del suo successore

Sono sostanzialmente tre i campi nei quali il Motu proprio “Normas Nonullas” di Benedetto XVI, reso noto questo lunedì ma promulgato in data 22 febbraio (ricorrenza della Cattedra di S. Pietro) 2013, innova o integra la costituzione apostolica Universi Dominici Gregisin materia di sede apostolica ed elezione del Sommo Pontefice promulgata nel 1996, nella stessa data, dal suo predecessore Giovanni Paolo II.

Data di inizio del Conclave

Giovanni Paolo II aveva stabilito al n. 37 della Universi Dominici Gregische l'inizio del Conclave dovesse essere fissato tra i 15 e i 20 giorni successivi all'inizio della sede vacante. Questo termine è necessario, secondo un'esperienza verificata nei secoli, affinché anche i cardinali più lontani abbiano notizia della morte del pontefice e siano in grado di giungere a Roma per partecipare all'elezione del suo successore. Dubbi erano però sorti sull'applicazione di tale termine qualora, per la rinuncia del pontefice resa nota con anticipo e anche in ragione della maggiore velocità dei mezzi di trasporto moderno, i cardinali fossero già tutti presenti a Roma all'inizio della sede vacante.

Per eliminare ogni incertezza interpretativa Benedetto XVI ha stabilito, nella nuova formulazione del n. 37 che “dal momento in cui la sede apostolica sia legittimamente vacante” (n.d.r.quindi anche nell'ipotesi di rinuncia del pontefice), si attendano ugualmente 15 giorni gli assenti per iniziare il Conclave. Tuttavia il Collegio dei cardinali (nel suo complesso, non solo i cardinali elettori) può decidere di anticipare l'inizio del Conclave qualora risulti che i cardinali siano tutti presenti. Allo stesso modo, ha facoltà di posticipare la data di inizio per “gravi motivi” ma, trascorsi al massimo venti giorni dall'inizio della sede vacante, bisogna comunque procedere all'elezione del pontefice.

Elettorato attivo e passivo dei cardinali

Nessun cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo e pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa costituzione”: così afferma il n. 35 modificato. Rispetto al testo precedente, oltre all'eccezione del n. 40 – la non partecipazione al voto per rinuncia da parte del cardinale o per improvvisa infermità – viene aggiunta l'ipotesi del n. 75. Come previsto dalla Universi Dominici Gregis, dopoil 34° scrutinio per la scelta del pontefice, se non c'è ancora una fumata bianca, si passa al ballottaggio tra i due cardinali più votati. In queste votazioni – e qui sta l'innovazione – “i due nomi che hanno voce passiva, non hanno voce attiva”, cioè i due cardinali del ballottaggio non possono votare per se stessi.

Sicurezza e riservatezza del Conclave

Il Motu proprio si preoccupa di intensificare le misure che tutelino la sicurezza e la riservatezza del Conclave e di quanto viene detto e fatto nel corso dell'elezione del pontefice. "L'intero territorio della Città del Vaticano e anche l'attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito – afferma il n. 43 – dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l'elezione del Sommo Pontefice". In particolare “si dovrà provvedere, anche con l'aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Santa Marta al Palazzo Apostolico Vaticano" dal quale si raggiunge la Cappella Sistina dove avvengono le votazioni. Il Motu proprio autorizza anche il Camerlengo a chiedere l'intervento di tecnici specializzati per bonificare eventualmente ambienti della Sistina o della Domus Santa Marta che si sospetti siano in qualche modo sottoposti a intercettazioni ambientali. In tema di tutela della riservatezza del Conclave, il Papa ha stabilito anche che tutte le persone “che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell'elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell'elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dovranno prestare giuramento” secondo precise modalità nella consapevolezza che una sua infrazione comporterà “la pena della scomunica latae sententiaeriservata alla Sede Apostolica”.

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