I requisiti di un matrimonio canonicoPrima di tutto è necessario ricordare due cose:
1. Il matrimonio è una realtà che si inserisce nell’ordine della creazione; quindi il matrimonio non è un’istituzione umana, riflette il piano creativo di Dio: “Dio stesso è l’autore del matrimonio” (Gaudium et spes, 48).
2. Gesù non ha istituito un ‘nuovo’ matrimonio, ma ha elevato alla dignità del sacramento il matrimonio tra battezzati (Catechismo, 1601).
Il fatto che Gesù Cristo istituì il matrimonio come un sacramento prodotto dalle mani di Dio nella creazione ha una grande importanza: “Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento” (Can. 1055, 2).
È per questo che “accogliendo e meditando fedelmente la Parola di Dio, la Chiesa ha solennemente insegnato ed insegna che il matrimonio dei battezzati è uno dei sette sacramenti della Nuova Alleanza” (Familiaris consortio, 13).
I battezzati non possono separare la realtà naturale del contratto e quella soprannaturale del sacramento: se non esiste un contratto valido non vi è sacramento; e se non vi è alcun sacramento non esiste alcun contratto.
Il matrimonio è un cammino di santificazione in coppia (Can. 1063, 2).
Due sono quindi le preoccupazioni fondamentali della Chiesa: non falsificare la verità dell’amore coniugale e non deviare dal piano di Dio sul matrimonio che Cristo ha elevato alla dignità di sacramento.
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Da questi due principi derivano altre verità. Per sua natura, il matrimonio ha leggi e caratteristiche proprie:
a. Il fine del matrimonio: il bene dei coniugi e l’apertura alla fecondità (Catechismo, 1660. Can, 1055).
b. Le proprietà o le qualità essenziali del matrimonio ai sensi del diritto naturale: l’indissolubilità e l’unità (Can, 1056).
“Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l’indissolubile unità” (Gaudium et spes, 48).
Le estremità del matrimonio si basano sul rispetto e l’adempimento delle sue proprietà; è il motivo per cui l’esclusione di queste proprietà dal consenso matrimoniale invalida il patto coniugale.
La ragione ultima dei fini e delle proprietà del matrimonio è che esso è un segno della nuova ed eterna alleanza.
“Infatti, mediante il battesimo, l’uomo e la donna sono definitivamente inseriti nella Nuova ed Eterna Alleanza, nell’Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa. Ed è in ragione di questo indistruttibile inserimento che l’intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal Creatore, viene elevata ed assunta nella carità sponsale del Cristo, sostenuta ed arricchita dalla sua forza redentrice” (Familiaris Consortium, 13).
Dato che il sacramento del matrimonio canonico è qualcosa di molto serio e irreversibile, è necessario che le parti siano consapevoli di ciò che stanno assumendo.
Si tratta di una questione molto delicata perché il matrimonio implica questioni di diritto civile, questioni di diritto canonico, elementi sociali e questioni teologiche.
Per questo la Chiesa invita a prestare attenzione affinché il matrimonio canonico sia valido e la sua celebrazione lecita (Can., 841).
Se la Chiesa richiede una forma canonica per il matrimonio fra cattolici, è per garantirne la sacralità e la corrispondenza con la volontà di Dio; volontà espressa già nell’ordine di creazione.
Per garantire la validità e la legalità del matrimonio canonico è necessario considerare i seguenti elementi:
A. LE FONDAMENTA
1. L’obiettivo del patto coniugale non è altro che l’uomo e la donna nella loro coniugalità (Can. 1057, 2). Cos’è la coniugalità? Sono i poteri naturali del sesso che si relazionano con le finalità del matrimonio.
2. “Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni…” (Can. 1108).
3. Le parti devono essere battezzate, o “almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale” (Can. 1117).
4. Che non ci siano impedimenti dirimenti (che rendono nullo il matrimonio, elementi che proibiscono il matrimonio) o impedienti (che rendono il matrimonio illecito, anche se non lo invalidano). Di questi secondi può dispensare il Vescovo.
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Quali sono gli impedimenti dirimenti?
a. Aver ricevuto sacri ordini o di voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso di diritto pontificio (can. 1087 e 1088). Questo impedimento può essere dispensato solo dalla Santa Sede (Can. 1078).
b. Crimine. Aver causato la morte di qualcuno per sposare una certa persona (Can. 1090). Questo impedimento può essere dispensato solo dalla Santa Sede (Can. 1078).
c. Consanguineità. Se si ha consanguineità diretta o di secondo grado della linea collaterale (Can. 1091). Questo impedimento non può essere dispensato (Can 1078).
d. Età. Se il marito è minore di 16 anni compiuti e la moglie meno di quattordici. La Conferenza Episcopale può stabilire una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio secondo la legge civile (Can 1083).
e. Impotenza. L’antecedente e perpetua l’impotenza assoluta o relativa, annulla il matrimonio (Can. 1084). La sterilità non è l’impotenza. L’impotenza è un impedimento naturale-divino non dispensabile.
f. Vincolo. Chi è legato dal vincolo di un precedente matrimonio canonico, indipendentemente dal fatto che esso sia stato consumato o meno (Can. 1085). Questo impedimento non può cessare per dispensa.
g. Ratto. Quando una donna viene rapita o almeno detenuta al fine di sposarla (can. 1089). L’impedimento è dispensabile e non è riservato alla Santa Sede.
h. Impedimento di pubblica onestà (concubinato pubblico e notorio) (Can. 1093). Di questo impedimento può dispensare l’ordinario del luogo.
i. Rapporto giuridico derivante dall’adozione (Can 1094). Questo impedimento è dispensabile dall’ordinario.
j. Affinità. Matrimonio con parenti acquisiti.
k. Disparità di culto. Quando uno dei coniugi non è cattolica (can. 1086) Questo impedimento è dispensabile dall’ordinario.
l. Chiunque sia stato scomunicato.
Quali sono gli impedimenti impedienti? Tra gli altri:
a. – La mancanza di autorizzazione del rappresentante legale.
b.- Impedimento causato per tutela.
c. – Divieti amministrativi: militari e diplomatici.
d.- La gestione e l’esecuzione di matrimoni nelle parrocchie senza il permesso del parroco.
e.- Non avere le adeguate dispense dall’ordinario del luogo quando queste possono essere concesse. Per esempio, quando uno dei due sposi ha un obbligo con un’altra persona perché ha dei figli con lei.
5. Verifica che le persone siano in grado di esprimere il consenso (can. 1095). Non sono in grado di sposarsi coloro che mancano di un sufficiente uso della ragione, che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali o che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi del matrimonio.
6. I matrimoni vanno celebrati nella parrocchia in cui almeno uno dei contraenti ha il proprio domicilio (Can. 1115).
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B. PREPARAZIONE PER ARRIVARE AL MATRIMONIO
La preparazione è suddivisa in tre parti: remota, prossima e immediata.
REMOTA:
1. Il primo colloquio con il parroco deve avvenire sei mesi prima del matrimonio, o almeno quattro mesi prima.
2. L’ottenimento e la successiva presentazione della documentazione. È importante notare che i documenti devono avere meno di sei mesi di emissione. Basilarmente i documenti sono:
a.- I documenti battesimali dei fidanzati. Essi devono essere autenticati se il matrimonio viene celebrato in una diocesi diversa.
b.- I certificati di nascita dei due fidanzati.
c.- Fotocopie delle carte d’identità della coppia.
d.- Fotocopie delle carte d’identità dei testimoni per i registri.
e. Fotocopie dei documenti di identità dei testimoni o padrini delle nozze.
f. Attestato della confermazione (Can. 1065).
Documentazione complementare. Tra i vari documenti:
a.- Se uno dei coniugi è un vedovo, presentare il certificato di morte del coniuge defunto.
b.- Certificato di celibato o nubilato (può essere richiesto dal parroco).
c.- Assicurarsi che non ci sia alcun impedimento a causa di dispensazione.
d.- Se la coppia è gia sposata civilmente è necessaria la certificazione.
e. per sposarsi in chiesa con una persona diversa da quella sposata civilmente si deve fornire la sentenza finale di divorzio del precedente matrimonio o l’atto di annullamento se il matrimonio è stato ecclesiastico.
f. Nel caso di stranieri, di persone di un’altra religione, etc., il parroco dice quali altri documenti sono necessari.
3. Fissare la data del matrimonio almeno tre mesi prima.
4. Quindi pubblicare proclami o pubblicazioni di matrimonio (can. 1067) tre mesi prima del matrimonio. Per sapere con certezza che niente impedisce la celebrazione del matrimonio si disponde la pubblicazione dei proclami nelle parrocchie delle parti contraenti; si invitano così tutti coloro che possono essere a conoscenza di ogni potenziale ostacolo ad avvisare il parroco entro 15 giorni.
5. Una volta che avete seguito le indicazioni cominciate a compilare il contratto o le informazioni sul matrimonio. Viene aggiunto a tale fascicolo un certificato con i risultati del proclama.
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PREPARAZIONE PROSSIMA
a. Corso prematrimoniale.
b. Ricezione del sacramento della confermazione, se non ricevuto, ovviamente.
c. Preparazione catechetica per la confessione.
PREPARAZIONE IMMEDIATA
a. Il sacramento della confessione della coppia.
b. La conoscenza e la preparazione del rito.
c. La preparazione della chiesa e della messa: il canto, la lettura, i fiori, il fotografo, etc.
PRECISAZIONI
– Tutti possono sposarsi, qualora non sia impedito dalla legge (Can 1058). Tuttavia è necessario evitare ogni matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato secondo la legge civile (can. 1071, 2).
– Se la coppia si sposa in chiesa non ha bisogno di un matrimonio civile prima o dopo nei luoghi dove lo stato riconosce il matrimonio canonica come valido e legale. Il matrimonio ecclesiastico assume valore civile quando la parrocchia lo notifica all’ufficio anagrafe relativo al luogo delle nozze.
– I testimoni da registro non devono essere confusi con quelli del matrimonio. In entrambi i casi possono essere due donne o due uomini, o un uomo e una donna. Non è necessario che i testimoni di nozze siano diversi da quelli del registro, anche se può succedere. I primi, che saranno presenti al matrimonio, devono essere maggiorenni, devono testimoniare che il matrimonio si è svolto e firmare alla fine della celebrazione. I secondi devono essere maggiorenni. Devono portare un documento di identità. Non dovrebbero essere famigliari stretti a nessuna delle parti contraenti e conoscere a sufficienza gli sposi.
[Traduzione dallo spagnolo a cura di Valerio Evangelista]