Se la parte cattolica non li rispetta e si sposa in un’altra religione senza osservanza della forma canonica, il suo matrimonio è nullo e lei è soggetta alle pene canonicheCi sono sei casi che richiedono la licenza del vescovo perché il ministro possa assistere, come testimone qualificato della Chiesa, a un matrimonio. Eccoli:
Il primo riguarda il matrimonio celebrato segretamente. Per motivi gravi e urgenti, il vescovo può concedere la licenza per questa celebrazione, circa la quale si deve mantenere il segreto prima (iter segreto e senza proclami), durante (la celebrazione deve svolgersi davanti al minor numero possibile di persone – sposi, sacerdote e testimoni) e dopo (i partecipanti assicurano di mantenere il segreto finché gli sposi novelli non li autorizzino a rendere pubblico il matrimonio). Il vescovo non è tenuto al segreto, se deve divulgare i fatti per evitare un male maggiore. In questo caso, si usa la forma canonica comune, ma il registro del matrimonio è effettuato in un libro specifico che resta archiviato nella Curia. Sarebbe il caso di un giovane ricco che i genitori minacciano di diseredare nel caso si unisca in matrimonio con una donna povera che ama e dalla quale è corrisposto (cfr. Canoni 1130-1133).
Il secondo si riferisce a qualcuno nei confronti del quale c’è un divieto personale del vescovo. È un caso raro, ma in presenza di una causa grave il vescovo può proibire che un suo diocesano contragga matrimonio. Questo divieto non può essere generico, deve riferirsi a una persona specifica. È ovvio che perché ci sia un matrimonio lecito si richiede la dispensa del vescovo stesso. C’è anche la possibilità di ricorso per la decisione episcopale presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (cf. Canone 1077). Si verifica, ad esempio, nel caso di un omicida pericoloso.
Il terzo caso include i matrimoni contratti sotto condizione di passato o presente (quella relativa al futuro è sempre nulla: si sposa solo se il marito promette di diventare ricco entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio). Ricordiamo il Canone 1071, perché riguarda chi, ad esempio, si propone di sposarsi a condizione del fatto che il futuro marito accetti i figli di una relazione precedente (cfr. Canone 1102).
Il quarto riguarda persone che hanno fatto un voto pubblico temporaneo o privato di castità o simile. Perché la persona possa sposarsi, si richiede la dispensa dal voto, che va data dal parroco, dal vescovo o dalla Santa Sede, o da un delegato di questi ultimi due (cfr. Canoni 1191 e 1196).
Il quinto riguarda i matrimoni da contrarre prima dell’età indicata come abituale. La Conferenza dei Nazionale Vescovi del Brasile ha stabilito che l’età minima per il matrimonio è di 18 anni per l’uomo e 16 per la donna. Al di sotto di questa età è richiesta la licenza del vescovo (cfr. Canone 1072).
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Gli impedimenti che portano alla nullità matrimoniale
Il sesto parla del matrimonio misto (Canone 1124). È il caso di un cattolico che si sposa con una non cattolica (ebrea, musulmana, buddista…) o viceversa. Si richiede la licenza perché c’è il pericolo che la parte cattolica e la convivenza familiare possano essere pregiudicate. Il vescovo concede la licenza se c’è una causa giusta e ragionevole con il rispetto di queste condizioni: 1) la parte cattolica sia salda nella fede, di modo da allontanare con decisione gli approcci del coniuge e da sforzarsi al massimo per battezzare i figli nella Chiesa cattolica; 2) la parte non cattolica sappia dell’impegno della parte cattolica e 3) le due parti siano debitamente istruite sulle proprietà essenziali del matrimonio (cfr. Canoni 1055-1096).
Di regola si usa la forma canonica, ma in certi casi può esserci una dispensa. Gli impegni menzionati devono essere registrati in un formulario specifico fornito dalla diocesi, firmato dalla parte cattolica e annesso al processo di abilitazione matrimoniale. Se l’impegno è preso oralmente, spetta al parroco annotarlo per iscritto. Il parroco deve anche informare la parte non cattolica della dichiarazione, orale o scritta, della parte cattolica (cfr. Canoni 1126-1129 con la Legislazione Complementare della Conferenza dei Vescovi Cattolici del Brasile). Questo matrimonio viene registrato in un libro specifico nella Curia e nella parrocchia in cui è stata concessa l’abilitazione matrimoniale. Se la parte cattolica non rispetta tutto questo e si sposa in un’altra religione senza osservare la forma canonica, il suo matrimonio è nullo, e lei è soggetta alle pene canoniche (cfr. Canone 1366). Di fronte a questi casi, vescovi e sacerdoti nei loro territori hanno il dovere morale di aiutare la parte cattolica e i suoi figli a vivere la retta fede (cfr. Canone 1128).
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Cfr. Jesús Hortal, SJ. O que Deus uniu: lições de Direito matrimonial canônico. 5ª ed. San Paolo: Loyola, 2002, p. 57-68. Monsignor Hilário Moser, SDB. O sacramento do matrimônio: guia prático em perguntas e respostas. 2ª ed. Tubarão: Mitra Diocesana, 1999, p. 25-30.