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Gli impedimenti che portano alla nullità matrimoniale

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Vanderlei de Lima - pubblicato il 27/01/20

I 12 impedimenti che rendono nullo un matrimonio

Oggi parliamo dei dodici impedimenti che rendono nullo un matrimonio. Nella maggioranza dei casi, con la dovuta dispensa dell’autorità ecclesiastica competente (il vescovo o la Santa Sede), questo matrimonio può essere valido. Vediamo quindi brevemente ogni impedimento nel Codice di Diritto Canonico, canoni 1073-1094.

1) L’età. Sono richiesti 16 anni per il ragazzo e 14 per la ragazza che desiderano unirsi in matrimonio. In Brasile, la Conferenza Episcopale stabilisce, in una legislazione complementare, l’età di 18 anni per il ragazzo e 16 per la ragazza. Questa legislazione non influisce sulla validità, ma solo sulla liceità del matrimonio. C’è dispensa.

2) L’impotenza. È l’incapacità (precedente al matrimonio e incurabile) di consumare l’unione fisica coniugale. Non c’è mai dispensa, perché influirebbe su una proprietà essenziale del matrimonio. Questo impedimento non contempla la sterilità.

3) Il vincolo che riguarda chi è validamente legato a un matrimonio precedente. Non c’è mai dispensa.

4) La disparità di culto. Si oppone al matrimonio tra un cattolico e una persona non battezzata. La Chiesa può concedere una dispensa a patto che “la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica”; non c’è alcun impegno o dichiarazione della parte non cattolica, che viene solo informata dell’impegno assunto dalla parte cattolica (cfr. Canone 1125).

5) L’ordine sacro. Vescovi e sacerdoti (come anche i diaconi non sposati) non ricevono mai validamente il sacramento del matrimonio. In circostanze eccezionali, però, possono essere dispensati.

6) Il voto di castità, pubblico e perpetuo, proferito da religiosi/e ha dispensa.

7) Lo stupro. Non può esserci matrimonio valido per l’uomo che per sposarsi ha stuprato una donna e la tiene sotto il suo dominio. La Chiesa non concede mai la dispensa in questo caso, se non dopo che ella è libera e accetta liberamente di sposarsi con lui.

8) Il crimine. Si verifica quando un uomo o una donna provoca la morte del coniuge per sposarsi con un’altra persona. Può esserci dispensa da parte della Santa Sede.

9) La consanguineità è il vincolo che unisce ascendenti e discendenti in linea retta o collaterale fino al quarto grado, includendo i cugini. In linea retta (padre, figlia, nipote…) e fino al secondo grado in linea collaterale (fratello/sorella e viceversa) non c’è mai dispensa, nel caso dei cugini sì.

10) L’affinità indica il vincolo legale esistente tra un uomo e i figli di sua moglie o viceversa, come anche i genitori dell’altro lato (suocero e suocera). C’è dispensa.

11) L’onestà pubblica. E’ invalido il matrimonio tra chi vive in matrimonio civile, unione stabile, ecc., e le consanguinee della compagna in linea retta, fino al secondo grado e viceversa. La Chiesa concede dispensa.

12) La partentela legale è il vincolo tra l’adottante e l’adottato e gli altri figli dell’adottante. Questo impedimento prevede la dispensa.

Per riassumere: non c’è mai dispensa nel caso di impotenza, vincolo matrimoniale precedente e consanguineità in linea retta (padre/figlia, madre/figlio) e fino al secondo grado della linea collaterale (fratello/sorella e viceversa). La maggior parte delle dispense è effettuata dal vescovo diocesano, ma tre sono riservate alla Santa Sede: l’impedimento dell’ordine sacro, il voto pubblico e perpetuo di castità in istituto religioso di diritto pontificio e il crimine.

In caso di impedimento scoperto in pericolo di morte o già al momento del matrimonio – senza il tempo di ricorrere al vescovo –, il sacerdote o il diacono (ministro laico) che assiste al matrimonio può concedere la dispensa necessaria. Il confessore può dispensare solo da impedimenti occulti (di foro interno). Entrambe le eccezioni non contemplano i casi di ordine sacro, riservati solo alla Santa Sede.

Cfr. Jesús Hortal, SJ. O que Deus uniu: lições de Direito matrimonial canônico. V ed., San Paolo: Loyola, 2002, p. 77-104.

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