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2 uomini o 2 donne possono essere padrini/madrine di Battesimo dello stesso bambino?

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Josh Applegate/Unsplash CC0

Felipe Aquino - pubblicato il 04/03/21

Cosa dice la Chiesa al riguardo?

La scelta dei padrini di Battesimo è un compito molto importante, perché i padrini hanno la missione di trasmettere i valori morali e cristiani al bambino.

Spetta ai genitori compiere una buona scelta, e al riguardo sorgono molti dubbi. Ad esempio, è possibile scegliere due uomini come padrini del figlio o della figlia? E allo stesso modo, la Chiesa permette che due donne siano madrine dello stesso bambino?

Il professor Felipe Aquino ha affrontato la questione in un articolo sul sito di Canção Nova. Per rispondere a questo dubbio, inizia ricordando cosa dice il Codice di Diritto Canonico su ciò che ci si aspetta dai padrini di Battesimo:

Can. 872 – “Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti”.

Il professore presenta poi il passo in cui si parla specificatamente della questione:

Can. 873 – “Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina”.

Altre esigenze in relazione ai padrini di Battesimo

Il Codice di Diritto Canonico presenta anche altre esigenze in relazione ai padrini di Battesimo:

Can. 874 – “§1. Perché uno possa essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:
1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;
3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
5) non sia il padre o la madre del battezzando.
§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo”.

Can. 892 – “Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente agli obblighi inerenti allo stesso sacramento”.

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