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Per chi lavora in strada o negli ospedali: il Battesimo in caso di necessità

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Vanderlei de Lima - pubblicato il 02/03/21

Ci sono bambini che nascono in serio pericolo di morte imminente. Che fare? Fratelli e sorelle che operate negli ospedali, siete di fronte a un caso di necessità

Infermieri, medici, ostetriche e altre persone che prestate servizi importanti negli ospedali, o agenti di sicurezza pubblica che lavorate in strada, questo articolo è stato scritto per voi. Parla di qualcosa di molto pratico ma non sempre valorizzato: la cura spirituale dei neonati.

Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica afferma al numero 263 che “il Battesimo rimette il peccato originale, tutti i peccati personali e le pene dovute al peccato; fa partecipare alla vita divina trinitaria mediante la grazia santificante, la grazia della giustificazione che incorpora a Cristo e alla sua Chiesa; fa partecipare al sacerdozio di Cristo e costituisce il fondamento della comunione con tutti i cristiani; elargisce le virtù teologali e i doni dello Spirito Santo. Il battezzato appartiene per sempre a Cristo: è segnato, infatti, con il sigillo indelebile di Cristo (carattere)”.

Si comprende quindi che il Battesimo è necessario alla salvezza eterna dei bambini (Op. cit., 261), visto che, “essendo nati col peccato originale, essi hanno bisogno di essere liberati dal potere del Maligno e di essere trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio” (Op. cit., 258).

Iter normale

Fino a qui, il lettore o la lettrice non vede alcuna novità. Presuppone che i genitori, debitamente istruiti (cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 851 § 2), cercheranno quanto prima la propria parrocchia per fissare il Battesimo del bambino. Ritardare in modo ingiustificato il Battesimo del neonato è “peccato mortale” (Leo Trese. A fé explicada. 3ª ed. San Paolo: Quadrante, 1981, p. 237). Ai genitori spetta ovviamente di scegliere anche dei padrini realmente cattolici (cfr. Op. cit., can. 872-874). Indipendentemente dalle condizioni della vita di fede dei genitori, la Chiesa deve offrire a ogni neonato il Battesimo (cfr. Op. cit., can. 868 § 1). Questo è l’iter normale di questo sacramento.

Quando c’è urgenza

Ci sono però bambini che nascono con un serio rischio di morte. Che fare? Caro fratello o cara sorella che operi negli ospedali, qui entra in gioco la tua nobile missione, perché ti trovi davanti a un caso di necessità e dovrai, in modo urgente (Op. cit., 867 § 2) – anche senza il consenso dei genitori (Op. cit., can. 868 § 2) –, provvedere al Battesimo del bambino. Sintetizzando gli insegnamenti della Chiesa, diciamo che in questo caso di necessità (e solo in questo, cfr. Op. cit., can. 860 §§ 1 e 2), qualsiasi persona, anche pagana, che abbia “retta intenzione” (Op. cit., can. 861 § 2), può amministrare il Battesimo.

Per “retta intenzione” si deve intendere il desiderio di fare ciò che fa la Chiesa battezzando: fare le veci di Cristo (cfr. P. Paschoal Rangel. A Igreja e o Batismo. Belo Horizonte: O Lutador, 2007, p. 55-56). Qui chi amministra il Battesimo deve con “retta intenzione” versare acqua – mai altro liquido (cfr. Op. cit., can. 849) – sulla testa del bambino e dire: “X [si preferisca un nome che non si oppone alla fede cattolica, cfr. Op. cit., can. 855], io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1240). Per facilitare le cose, cercate di sapere prima del parto il nome che i genitori hanno scelto per il bambino. Dev’esserci poi almeno un padrino o una madrina, o entrambi (cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 873). Se il bambino sopravvive, i genitori cercheranno la propria parrocchia per i riti complementari del Battesimo (cfr. Diocesi di Amparo. Diretório dos sacramentos, 2014, p. 13-14). Anche i bambini abortiti, se estratti vivi dal ventre materno, vanno battezzati (cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 871), anche se sotto condizione: “[Nome], se sei vivo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (cfr. A Igreja e o Batismo, p. 87-88). Lo stesso vale per un bambino trovato abbandonato, salvo se, dopo una seria ricerca, emerge che è già stato battezzato (cf. Op. cit., can. 870). Se il neonato abbandonato è in imminente pericolo di morte, gli agenti di sicurezza devono battezzarlo. Uno è il ministro e l’altro è il padrino.

Istruito dai sacerdoti

Il Codice di Diritto Canonico afferma che ogni fedele cattolico ha il diritto di essere istruito dai sacerdoti, in particolare dai parroci, circa il modo corretto di battezzare in caso di necessità (cfr. Can. 861 § 2). Questo modo è quello esposto sulla base del Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1240.

Dio ci aiuti ad aiutare il prossimo con il sacramento del Battesimo, che in modo ordinario è imprescindibile alla salvezza eterna (Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1257).

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