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In Piemonte stop all’aborto farmacologico nei consultori

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© Suparna Sinha

Gelsomino Del Guercio - pubblicato il 06/10/20

Nuova circolare della Regione che frena le aperture del ministro Speranza. Ecco le novità

La Regione Piemonte mette paletti sull’aborto farmacologico: con una circolare indirizzata alle Aziende sanitarie locali e ospedaliere (Asl e Aso) ha stabilito che l’interruzione volontaria di gravidanza con la pillola Ru486 non può avvenire nei consultori.

Ampiamente annunciato, scrive Avvenire (6 ottobre) il divieto “piemontese” assesta un colpo alle linee guide nazionali approvate lo scorso agosto dal ministro della Salute Speranza e subito contestate, tra le altre cose, per il coinvolgimento dei consultori nella procedura abortiva, esplicitamente vietato anche dalla Legge 194/1978.

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Mopic | Shutterstock

Cosa stabilisce la circolare

La circolare della Regione Piemonte, frutto di un lavoro di verifica di conformità delle nuove linee ministeriali con la legge nazionale, prevede:

  • il divieto di aborto farmacologico direttamente nei consultori, riservando l’attuazione dell’interruzione di gravidanza – anche farmacologica – in ambito ospedaliero;
  • l’attivazione, in attuazione dell’art. 2 lett. d della legge 194, di sportelli informativi all’interno degli ospedali, consentita ad idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita (a titolo esemplificativo, il Progetto Gemma avviato da Movimento per la vita e Centri di aiuto alla vita con un aiuto economico mediante adozione prenatale a distanza, il servizio telefonico SOS Vita, etc);
  • la valutazione al medico e alla direzione sanitaria delle modalità di ricovero per l’aborto farmacologico.

Il presidente della Regione e gli assessori alla Sanità e agli Affari legali precisano che tali indirizzi rispondono alla volontà, unanimemente condivisa dalla Giunta regionale e dai presidenti dei gruppi consiliari di maggioranza, di garantire il pieno rispetto delle disposizioni della legge 194 poste a garanzia della piena libertà di scelta della donna se interrompere volontariamente la gravidanza o se proseguirla superando le cause che potrebbero indurre all’interruzione con la tutela sociale della maternità, nonchè il perseguimento di pratiche abortive rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna, della sua dignità personale e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza (regione.piemonte.it, 2 ottobre).


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Il freno di otto regioni

Le linee guida sull’esecuzione dell’aborto farmacologico non sono previste dalla legge 194 Furono stilate la prima volta nel 2009 dal ministero della Salute, indicando la via del ricovero come percorso da seguire.

Ben 8 Regioni decisero, allora, di adottare regole diverse e lo fecero in base alle loro legittime competenze in tema di sanità, come accade oggi con il Piemonte, senza violare alcuna legge. Non si aprì infatti alcun contenzioso con lo Stato.




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