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I 7 casi che richiedono la licenza del vescovo perché il matrimonio sia lecito

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Bogdan Sonachnyj | Shutterstcok

Vanderlei de Lima - pubblicato il 04/02/20

Il matrimonio valido è quello che produce l'effetto, che genera un vero vincolo

Nel Codice di Diritto Canonico, Canone 1071, ci sono sette divieti che richiedono la licenza del vescovo diocesano perché il matrimonio oltre che valido sia anche lecito.

Prima di affrontare brevemente ciascuno dei divieti, distinguiamo i concetti di valido e lecito. Il matrimonio valido è quello che ha prodotto l’effetto, che ha generato un vero vincolo. Il matrimonio nullo è quello che non ha avuto effetto, ovvero non ha prodotto il vincolo. Il matrimonio lecito è quello che è stato realizzato conformemente alla legge, quello illecito è un matrimonio in via di principio valido, ma in cui c’è qualche elemento non conforme alla legge. Da ciò deriva il fatto che per essere completo debba essere valido e lecito, altrimenti si è in presenza di un peccato grave. È come se qualcuno pagasse un debito con denaro rubato – il pagamento sarebbe valido (salderebbe il debito), ma non lecito (il denaro avrebbe una provenienza illegale). Passiamo ora ai divieti.

Il primo si riferisce ai cosiddetti girovaghi, che non hanno una residenza fissa (zingari, artisti circensi, ambulanti…). Vista la loro mancanza di legame stabile con una comunità, bisogna avere la licenza del vescovo.

Il secondo è riferito ai matrimoni che non possono essere riconosciuti in ambito civile. Anche se la Chiesa afferma che per i cattolici solo il matrimonio in forma religiosa è un sacramento, non desidera che gli manchi l’effetto civile, in base alle leggi del Paese. Il vescovo dev’essere molto cauto con questa licenza, soprattutto per evitare la bigamia: A, già sposato, civilmente, con B, sposa religiosamente C. Per questo si raccomanda il matrimonio in forma civile prima di quello religioso.

Il terzo riguarda gli impegni precedenti al matrimonio, soprattutto in relazione ai figli di un rapporto precedente. Serve una seria analisi, perché chi si sposa, avendo già dei doveri precedenti, può non essere completamente libero per il matrimonio.

Il quarto si riferisce alla fede cattolica. Chi ha notoriamente abbandonato la fede della Chiesa può sminuire il sacramento che riceve e mettere in pericolo la fede del coniuge e l’educazione religiosa dei figli. C’è dunque bisogno di una seria analisi e della licenza da parte del vescovo. Per la licenza sono richieste le stesse condizioni necessarie per il matrimonio misto: 1) la parte cattolica dev’essere salda nella fede, per allontanare con decisione gli approcci del coniuge e sforzarsi al massimo di battezzare i figli nella Chiesa cattolica; 2) la parte non cattolica deve sapere dell’impegno della parte cattolica, e 3) entrambe le parti devono essere debitamente istruite sulle proprietà essenziali del matrimonio (cfr. Canoni 1055-1096).

Il quinto riguarda chi è sotto censura ecclesiastica (scomunicato o interdetto), situazione rara. Uno dei casi che può influire è la scomunica per aborto (cfr. Canone 1398), che viene però sollevata nella raccomandabile Confessione prima del matrimonio. Al contrario, o in altri casi, serve la licenza del vescovo.

Il sesto riguarda i minorenni che vogliono sposarsi senza l’avallo dei genitori. Il divieto deriva dal rispetto nei confronti dei genitori, ai quali spetta la tutela naturale, ma non troppo possessiva, dei figli.

Il settimo è relativo al cosiddetto matrimonio per procura. Si verifica quando una delle parti non può comparire e invia alla cerimonia un procuratore. È un fatto insolito, ma può verificarsi in caso di incidente o malattia inaspettata con lenta convalescenza, problemi con il visto internazionale… Per procedere è richiesta la licenza del vescovo.

Monsignor Hilário Moser afferma che “trattandosi di divieti, non di impedimenti, quello che si chiede al vescovo è la licenza, non la dispensa” (O sacramento do matrimônio: guia prático em perguntas e respostas. 2ª ed. Tubarão: Mitra Diocesana, 1999, p. 23).

Cfr. Jesús Hortal, SJ. O que Deus uniu: lições de Direito matrimonial canônico. 5ª ed., San Paolo: Loyola, 2002, p. 51-57; Monsignor Dadeus Grings. A Boa nova da família. Porto Alegre: Evangraf, 2017, p. 140-141.

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