“Rescripto” all’Istruzione sulla riservatezza delle cause: il Papa cambia le norme. Il provvedimento deve avere “fermo e stabile vigore”Stop al segreto pontificio per processi e denunce di abusi sessuali da parte di preti, chierici e religiosi. Lo ha stabilito Papa Francesco, emanando l’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause“, allegata al Rescriptum e che ne forma parte integrante. Una vera rivoluzione, quella segnata dal Papa, poichè lo “scudo” sul segreto pontificio durava dal 1974.
Chi denuncia abusi commessi da appartenenti al clero, come scrive il Corriere (17 dicembre), potrà conoscere le decisioni assunte dalla Santa Sede, mentre i tribunali ordinari di tutto il mondo potranno richiedere atti processuali del Vaticano, fino ad oggi inaccessibili.
«Il Santo Padre – si legge in un comunicato della Sala Stampa Vaticana – ha disposto che il Rescriptum abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione», «entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis».
“Sulla riservatezza delle cause”, queste le novità
1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:
a) all’articolo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 maggio 2019;
b) all’articolo 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.
2. L’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti (..).
Quali sono i delitti non più coperti dal segreto
L’articolo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi” fa riferimento a «delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti»:
i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
iii. nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.
E ancora condotte poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
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Si precisa che si intende per:
a) «minore»: ogni persona avente un’età inferiore a diciott’anni o per legge ad essa equiparata;
b) «persona vulnerabile»: ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa;
c) «materiale pedopornografico»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.
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Cosa è stato “coperto” sino ad oggi
Il segreto pontificio (o Secreta continere) ha conosciuto la sua ultima riforma nel 1974 sotto il pontificato di Paolo VI e imponeva il silenzio a tutti gli appartenenti all’autorità ecclesiastica su materie ritenute di particolare importanza e gravità.
Ricadono (o meglio, ricadevano) sotto questo scudo particolari documenti pontifici, l’attività della Congregazione per la dottrina della fede, le decisioni del consiglio per gli affari pubblici della Chiesa; ma soprattutto le denunce, le testimonianze e i documenti processuali relativi ai casi di abuso conservato negli archivi dei dicasteri vaticani o nelle diocesi (Corriere, 17 dicembre).