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Hai un parente malato di Alzheimer? Le spese di ricovero a chi spettano?

MAN, ALZEHIMER, WOMAN

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Annalisa Teggi - pubblicato il 31/10/19

Sul numero di novembre della rivista BenEssere, la Salute con l’anima, il contributo di un avvocato aiuta chi deve farsi carico dell'assistenza di un parente districandosi tra leggi e cavilli burocratici.

Assistere un familiare malato non mette alla prova solo il nostro cuore e le nostre forze; vorremmo poter essere concentrati sul modo migliore di procuragli sollievo, ma la quotidianità s’nfittisce di “ben altro”: pratiche, consulti, moduli e soldi. Brutta parola, quest’ultima, da tirar fuori accanto al contesto della malattia, eppure così concretamente presente. Molti sensi di colpa e difficoltà nascono proprio perché l’impegno economico incide fortemente nel contesto della cura.

Mia mamma è ricoverata presso una casa di cura perché invalida e affetta da demenza senile. Da marzo 2016 a ottobre 2017, io e i miei fratelli abbiamo versato ben 14.820 euro e mia mamma, da allora, versa la sua pensione di 1.380 euro al mese.



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Comincia così la lettera ricevuta dalla redazione di BenEssere, La salute con l’anima e in cui si spalanca una complessa finestra di vita che molti riconosceranno somigliante alla propria. Immaginiamo che le preoccupazioni della signora saranno prevalentemente rivolte all’accudimento della mamma, così dovrebbe essere. Eppure le matasse burocratiche che gravitano e soffocano il contesto della malattia rischiano di disorientare in modo critico i cosiddetti caregivers. La signora, in particolare, manifesta una sua perplessità nel caso di malati di Alzheimer e demenza senile: spetta ai parenti o spetta allo Stato il pagamento della retta della casa di cura presso cui è ospitato il paziente?

Non è difficile da credere che abbia ricevuto versioni discordanti. A venirle in soccorso è l’avvocato Giovanni Franchi che risponde alla lettera a suon di sentenze. Chiarissimo il messaggio generale:

Sulla questione si è pronunciata, per la prima volta, la Corte di cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, stabilendo che la retta deve essere a carico del Servizio sanitario nazionale. Con l’effetto che il Comune non può rivalersi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ciò a un’unica condizione: che il malato, cioè, necessitasse o necessiti di prestazioni sanitarie.
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Da dove nascevano dunque i dubbi della lettrice? Era stata ingannata nel ricevere informazioni diverse da questa chiarissima sentenza? No. La dissonanza c’è: molte leggi regionali hanno direttive diverse dalla sentenza della Cassazione e quindi c’è ancora chi fa prevalere gli assunti regionali su quelli nazionali. Ma l’avvocato è chiaro anche a questo proposito:

Nessuna rilevanza può, d’altra parte, attribuirsi al fatto che vi sono molte leggi regionali di segno contrario, che pongono a carico del malato e dei suoi familiari le spese di ricovero. Trattasi, infatti, di leggi contrarie alla Costituzione e da disapplicare, perché in materia sanitaria vi è una riserva a favore dello Stato, cui compete ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. m Cost., la determinazione dei criteri di spesa.

Per capire davvero il contenuto di questo passaggio ho dovuto rileggerlo più volte, non è scontato avere dimestichezza col gergo legale. Occorre divenirne abili decifratori, è un altro dei talenti che si è costretti a sviluppare quando si devono far valere i propri diritti, pena il soccombere in un mare tempestoso di regolamenti ed eccezioni. Se avrete modo di leggere per intero questo contributo, troverete una documentazione puntuale di tutte le sentenze che confermano e ribadiscono che gli enti pubblici o le case di cura convenzionate non possono far pagare al malato o al parente il ricovero. Molto complesso rendere conto di quali siano le contese tra i diversi enti che entrano in gioco per la suddivisione delle spese (Comuni, Sistema sanitario nazionale, Asl). Confortante, invece, che nella varietà dei contesti regionali il panorama complessivo sia uniforme: sentenze provenienti dai tribunali di Monza, Firenze e Torino invocano la restituzione delle quote pagate come rette di ricovero dai parenti di malati di Alzheimer o demenza senile.




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Queste patologie, su cui ora abbiamo aperto una finestra esclusivamente rivolta agli aspetti burocratici ed economici, provocano una grande ferita nei rapporti familiari. La progressiva perdita di quel bagaglio affettivo che è la memoria, e dunque la consapevolezza di sé, insinuano il dramma di sentirsi estranei alle persone che si è avuto accanto da sempre. Ho avuto una nonna che ha accudito per tantissimi anni un marito che è arrivato a non riconoscerla e ad offenderla persino. Amarlo e curarlo significava non cadere nella trappola di dargli alcuna colpa. Sarebbe evidente riconoscere che il singolo familiare non può essere lasciato solo a caricarsi di questo dramma che dai rivoli più profondi dell’anima arriva fino alla cura corporea quotidiana.

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La scelta del ricovero non è un passaggio semplice e lineare, procura a chi deve farsi carico di questa scelta un confronto serrato coi propri sensi di colpa. Delegare la cura a volte somiglia tanto al dire tra sé e sé “lo sto abbandonando”. Non è così. Ma esserne consapevoli richiede un tempo di maturazione più o meno lungo. Perciò tutti gli aspetti accessori legati alla cura della malattia dovrebbero rimanere davvero nel novero delle cose marginali; non dovrebbero oscurare completamente l’orizzonte. Speriamo di aver dato un’indicazione di aiuto ad altri lettori che si trovano nella difficile situazione di dover ricoverare un parente che soffre di Alzheimer o demenza senile.


COPPIA, ANZIANI, FELICI

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Ripetiamo e sintetizziamo i punti rispetto a cui è doveroso far valere il proprio diritto di non caricarsi degli oneri del ricovero del malato sono questi:

  1. perché nulla sia dovuto, è sufficiente che la persona ricoverata sia affetta da una forma di demenza; 2. non è necessario che il soggetto sia ricoverato in una clinica; può infatti trattarsi anche di una struttura diversa, perché per la Suprema Corte «secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 833 del 1978, deve considerarsi sanitaria ogni struttura che tenda al mantenimento e al recupero della salute del malato.

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