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Cosa rischia chi insulta e offende il Papa sui social network?

POPE AUDIENCE

Antoine Mekary | ALETEIA

Gelsomino Del Guercio - pubblicato il 26/09/19

Offendere il pontefice su Facebook, Twitter, ecc è penalmente rischioso. Ecco perché

Avete in mente di insultare il Papa su Facebook, Twitter o qualsiasi altro social network? Ecco i rischi a cui si va incontro, condanne e pene possibili.

POPE FRANCIS
Antoine Mekary | ALETEIA | I.Media

Il reato

Già il solo fatto di insultare qualcuno può configurare il reato di diffamazione aggravata, previsto all’art. 595 del codice penale: “chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”.

Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l’offesa consiste nell’attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata).

Affinché le offese possano essere ritenute diffamazione aggravata, devono concorrere questi presupposti:

che il soggetto destinatario delle offese sia ben individuabile;

-che le offese possano essere lette da più persone;

-che la diffusione delle offese possa avvenire in maniera incontrollata;

-che ci sia la chiara volontà di utilizzare delle espressioni oggettivamente adatte ad offendere il decoro, l’onore e la reputazione del soggetto preso di mira.




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La prima sentenza della Cassazione

La giurisprudenza, almeno inizialmente, non aveva ravvisato la commissione del reato di diffamazione nell’ambito dei social network per la mancata individuazione degli elementi sopra richiamati, come ad esempio l’elemento della “comunicazione con più persone”, escludendo la diffamazione in quanto il profilo privato di chi diffondeva il messaggio veniva identificato come ambiente virtuale “chiuso” e quindi privo degli elementi della “diffusività” e della “pubblicità”.

TWITTER
Bloomicon - Shutterstock

E sono infatti gli elementi della diffusione e della pubblicità attraverso il social network ad essere stati riscontrati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16712/2014, che ha ricondotto la fattispecie della diffamazione aggravata attraverso l’utilizzo del mezzo di pubblicità all’ipotesi di diffamazione attraverso il social network.

Ha ribadito infatti la Corte di Cassazione che la pubblicazione di una frase offensiva su un social network rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e pertanto è indubbio che uno degli elementi essenziali della diffamazione venga riscontrato.




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Il caso specifico di Facebook

Un altro intervento della Corte di Cassazione, che va nella stessa direzione, è la sentenza n. 50/2017, secondo cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma del codice penale perché si tratta di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

“L’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”.

Questa sentenza della Cassazione sottolinea ancora una volta l’orientamento costante della Suprema Corte in merito alla valutazione del social network come mezzo potenziale, idoneo e capace per la consumazione del reato di diffamazione, evidenziano Gabriele Faggioli – giurista, Ceo di P4I e docente presso il Politecnico di Milano e Cecilia Ciarrocchi – Legal Consultant (Corriere Comunicazioni).


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La legge del “Re”

C’è poi un’altra legge che punisce chi offende l’onore ed il prestigio del Capo dello Stato. Il punto non è l’offesa alla religione, ma alla persona del Pontefice.

Ed il Codice non interviene solo se gli oltraggi vengono pronunciati a voce: il reato scatta anche per insultare il Papa con qualsiasi mezzo, anche sui social, con un post avvelenato su Facebook, su Twitter o su qualsiasi altra rete sociale.

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pixabay

Succede, in questo caso, con la Legge n. 810/1929 del 27.05.1929, in virtù della quale “le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie al Re”.

Certo, nel 1929 c’era il Re. Circa 20 anni più tardi, la parola “Re” venne sostituita con il termine «presidente della Repubblica» (Legge n. 1317/1949 dell’11.11.1949): questo significa che insultare il Papa, anche sui social su cui le offese sono per iscritto, equivale a insultare il Capo dello Stato italiano (La Legge per tutti).




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Dalla teoria…alla pratica

Tuttavia, il sistema giustizia (in particolare quello penale) tende ancora ad essere impreparato a gestire la diffamazione on line, per almeno quattro ragioni:

il progressivo incremento della platea degli utilizzatori dei social network ha causato una mole esponenziale di reati diffamatori e, conseguentemente, di denunce presso gli organi di polizia e le Procure della Repubblica;

l’assuefazione da social network di molti individui ha innescato la figura degli haters che, per il tramite di nickname e metodi subdoli, riescono a sfuggire dal tentativo di essere individuati dietro il proprio profilo cui si celano;

la complessità delle indagini, sia da un punto di vista quantitativo (in riferimento alla durata) che soprattutto qualitativa (necessità di metodi investigativi “raffinati” per giungere all’identificazione dell’autore del post), sottrae smisurate energie al sistema giudiziario;

la dimensione della domanda di giustizia da parte delle vittime diffamate è, purtroppo, inversamente proporzionale ai risultati raggiunti e ciò certamente non per incapacità degli organi giudiziari e investigativi preposti, quanto per gli ostacoli oggettivi frapposti al percorso delle indagini (Diritto.it).


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