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Anche un laico può distribuire l’Eucaristia?

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Toscana Oggi - pubblicato il 08/09/19
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Domenica 15 luglio, al momento della distibuzione dell’Eucarestia ai fedeli (un gruppo discreto come numero, ma non una folla), il celebrante: «Se c’è un ministro per l’Eucarestia si faccia avanti altrimenti venga pure un laico se se la sente». Ed il laico si è fatto avanti: un signore anziano, vestito dignitosamente (niente ciabatte e calzoncini corti o bermuda come alcuni uomini presenti, anche ben adulti) che, prendendo l’ostia con una delicatezza ed un rispetto incredibili, ha distribuito l’Eucarestia ai fedeli che si sono accostati a lui. La domanda è: ma va bene così? Ma allora che senso hanno i ministri straordinari?

Lettera firmata

Risponde don Gilberto Aranci, docente di Teologia pastorale
La domanda si riferisce ad una scelta di un celebrante sulla quale il fedele che scrive mostra evidentemente qualche dubbio di legittimità. Credo opportuno dare due risposte, una sul fatto ed una sull’aspetto più generale circa «i ministri straordinari dell’Eucaristia».

In primo luogo penso che avrebbe potuto domandare a quel celebrante per quali motivazioni aveva chiesto l’aiuto ad un fedele per distribuire la comunione. Infatti per dare una valutazione il più possibile esauriente sopra questo caso occorrerebbe conoscere tutti i dati circostanziali oltre all’intenzione e alla motivazione del celebrante, che non sappiamo. Penso che si possa presumere che quel celebrante sapesse bene cosa volesse fare. Bisogna ricordare infatti che il celebrante, quale presidente dell’assemblea liturgica, ha la prerogativa di compiere tutte quelle scelte celebrative che, nel rispetto delle norme rituali, egli ritiene necessarie per il bene dell’assemblea o, come si può anche dire, per una attiva e fruttuosa partecipazione alla celebrazione eucaristica (salus animarum suprema lex). Peraltro dalle parole che accompagnano la domanda e che descrivono il servizio compiuto da quel fedele – «signore anziano, vestito dignitosamente» sembra che il celebrante si sia attenuto, considerando di trovarsi in caso di necessità, in modo rispettoso alle norme previste per la distribuzione della Comunione da parte di fedeli, scelti ad hoc. Proprio questo caso è previsto nell’Istruzione della Congregazione per la disciplina dei sacramenti del 1973 (Immensae caritatis, 1.II) sulla Comunione sacramentale: il celebrante, per qualche particolare difficoltà o necessità, può, col permesso del vescovo, «deputare una persona idonea che nei casi di vera necessità e, solo in quella circostanza, distribuisca la comunione». A questo riguardo nel nostro caso non conosciamo se quel prete avesse ricevuto dal proprio vescovo, o personalmente o per regola diocesana, tale permesso.

La seconda risposta vuole precisare e chiarire chi è il ministro straordinario dell’Eucaristia, che lo stesso documento chiama con più accortezza «ministro straordinario della S. Comunione». La stessa istruzione cui è seguita nel 1989 un’Istruzione sulla Comunione eucaristica della Conferenza Episcopale Italiana – afferma che è un fedele laico incaricato della distribuzione del pane eucaristico, sia durante che fuori dalla celebrazione della Messa; dovrà essere debitamente preparato e dovrà distinguersi per la vita cristiana, la fede e la condotta morale, coltivare la pietà verso la santissima Eucaristia ed essere testimone di Cristo per gli altri fedeli.

Prima di passare in rassegna le facoltà concesse al ministro, è bene ricordare che la dizione «ministro straordinario della Eucaristia» potrebbe trarre in inganno, il punto essenziale di questo ministero è infatti la distribuzione dell’Eucaristia e non già la consacrazione che rimane compito esclusivo del presbitero. Una definizione più chiara in questo senso, potrebbe essere quella di «ministro straordinario della distribuzione della Comunione», descrivendo così più chiaramente i contorni dell’incarico attribuito.

Il fedele scelto per questo servizio alla Chiesa, riceve un apposito mandato da parte del vescovo del luogo di residenza per il quale ha la facoltà di distribuire l’Eucaristia agli altri fedeli e di portarla ad infermi ed ammalati presso il loro domicilio. Il mandato ha una durata variabile a seconda dei casi. Proprio in questo consiste la «straordinarietà» del ministero, che non è concesso a vita, ed è vincolato anche ad una preparazione idonea e approfondita circa le verità teologiche inerenti al sacramento dell’Eucaristia in generale e della Messa in particolare.

Il ministro straordinario della Comunione ha quindi queste facoltà di:
1. portare la S. Comunione ad anziani, ammalati ed infermi che sono impossibilitati a recarsi in Chiesa ed hanno più bisogno di unirsi a Gesù in modo particolare nei giorni festivi e possibilmente in continuità con le celebrazioni liturgiche in modo da creare veramente il senso della «comunità celebrante». È questo lo scopo principale che ha spinto all’istituzione di questo ministero;
2. distribuire la Comunione durante la Messa quando il numero dei fedeli è tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione e quando non ci siano altri presbiteri o diaconi presenti;
3. qualora una comunità manchi del prete o del diacono, il ministro straordinario della Comunione può essere autorizzato a guidare la celebrazione domenicale limitandosi alla Liturgia della Parola del giorno e alla successiva distribuzione ai fedeli dell’Eucaristia;
4. distribuire la Comunione al di fuori della Messa in chiesa o in un oratorio in cui sia conservata l’Eucaristia;
5. esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli la Santissima Eucaristia nell’ostensorio o deponendo la pisside sull’altare e ricollocandola al termine nuovamente nel tabernacolo.
6. Comunicarsi direttamente alla pisside.

Risulta quindi chiara la sostanziale differenza tra il servizio episodico di chi viene chiamato dal celebrante a distribuire la Comunione durante la Messa in particolari situazioni e il servizio di chi dopo un’adeguata preparazione riceve quelle facoltà che lo impegnano in un vero e proprio ministero ecclesiale, anche se straordinario, cioè a tempo determinato.

Concludendo si può osservare che scelte del tipo di quella del celebrante, citata nella domanda, potrebbero risultare, in senso pastorale, delle vere opportunità, offerte a qualche fedele, per fargli prendere coscienza e sperimentare cosa sia l’esercizio di un ministero laicale a favore della comunità cristiana. Del resto è un preciso dovere del prete suscitare e promuovere i ministeri laicali, valorizzando i carismi riconosciuti, col fine imprescindibile di costruire e formare una comunità ecclesiale adulta e matura.

Qui l’articolo apparso su Toscana Oggi