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TAR Lombardia: via limite dei 43 anni per fecondazione eterologa, è discriminante

OLD WOMAN PREGNANT

Di Photographee.eu - Shutterstock

Paola Belletti - pubblicato il 24/07/19

Il 19 luglio scorso il tribunale amministrativo lombardo ha emesso una sentenza che rimuove il limite (ragionevole!) dei 43 anni per le tecniche di PMA eterologa. Lo ritiene illegittimo e irrazionale.

La sinonimia tra “discriminare” e “infliggere ingiustizia” è quasi totale. E anche l’obbligo di ribellarsi ad ogni limite, fosse anche deciso da altri che non siano quote di società “retrograda” o giudici scarsamente illuminati. La natura dice che siamo fertili per un periodo limitato di tempo? Tanto peggio per la natura., ma guarda un po’.

Il ricorso contro Regione Lombardia, nello specifico nei confronti dell’ATS (Agenzia per la Tutela della Salute della città metropolitana di Milano) è stato proposto da una coppia rappresentata dagli avvocati Roberto Enrico Paolini e Francesco Caliandro.

Obiettivo del ricorso, l’annullamento della delibera regionale del 2017 (n. X/7628 del 28 dicembre 2017) che stabiliva limiti di età della donna e di cicli effettuabili di fecondazione eterologa. La delibera era, fino ad oggi, serenamente in linea con un altro documento emesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 4 settembre 2014. In entrambe le delibere si fissavano gli stessi limiti per il numero di cicli di PMA di tipo eterologo e l’età della donna: massimo tre cicli nelle strutture sanitarie pubbliche e entro il quarantatreesimo anno di età.

In vitro fertilisation
Di nobeastsofierce - Shutterstock

La delibera impugnata infatti irrigidisce un criterio indicato nella legge 40 del 2004 che è legge di Stato. L’articolo 5 infatti recita:

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. (L.40/2004)

La stessa legge che vietava il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa; ma questo altro fastidio è rimosso poco dopo. Si legge infatti ancora nel testo del Tribunale amministrativo che la distinzione tra omologa ed eterologa è irrazionale.

Rilevano inoltre i ricorrenti, che l’introduzione di una disciplina differenziata per la PMA eterologa rispetto a quella relativa alla PMA omologa sarebbe irrazionale, in quanto non giustificata da alcuna valida ragione scientifica, oltre che lesiva del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.

Questa disciplina non ha ragione d’essere, secondo i giudici, corroborati da quanto confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2014, l’art. 4. In nome di due diritti che questa distinzione e conseguenti divieti che la Legge 40 poneva verrebbero lesi. E quali diritti? Quelli del figlio di non essere uno degli embrioni sacrificati o crioconservati? Di non poter avere una nascita normale all’interno della sequenza ininterrotta di generazioni che si passano somiglianze, storie, sangue e appartenenza? Il diritto della donna di non subire trattamenti fisicamente invasivi e lesivi della propria dignità, carichi di future tempeste interiori per le speranze dolorosamente tradite? Quello dell’uomo di non vedersi usurpato da una siringa e dalla decisione di un medico il compito di donare alla donna un figlio?

Leggo il testo con attenzione ma no, nessun riferimento al soggetto che dovrebbe essere al centro della legge, il bambino, il più meritevole di tutela. Si sta parlando solo degli adulti e della loro libertà di autodeterminarsi, alla quale appartiene anche il diritto di diventare genitori, e il diritto alla salute, compresa quella psichica (che, ironia della sorte, è minacciata in modo più massiccio proprio da questi cicli di fecondazione e dalla quasi certezza che falliscano. I dati parlano chiaro: “i tassi di successo diminuiscono linearmente dal 24,0% per le pazienti con meno di 35 anni al 5,7% per quelle con più di 43 anni”, fonte Ministero della Salute). Non sono diritti, sono bisogni e forse, a guardarci bene in fondo, sono una vocazione naturale.

Scorrendo il testo del pronunciamento del TAR Lombardia, Sezione Terza, si legge appunto:

Con la richiamata pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittima costituzionale del divieto ritenuto in contrasto, da un lato, con gli artt. 2, 3 e 31 Cost., in quanto incidente sulla libertà di autodeterminarsi delle coppie affette da sterilità o infertilità assolute e irreversibili (libertà che include, secondo la Corte, la possibilità di scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli) e, da altro lato, sul diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. comprensivo, secondo la stessa Corte, oltre che della salute fisica, anche della salute psichica. (Ib)

Allora se omologa ed eterologa sono uguali ed è irrazionale la distinzione anche l’eterologa va regolata dalla legge 40, una volta sanata da quell’ingiusto divieto, secondo la sentenza presente e quella della corte costituzionale su richiamate.

Sfogliamo di nuove le nostre scartoffie (anche in versione digitale: le schede aperte iniziano ad essere un ufficio da Azzeccagarbugli) e leggiamo di nuovo il famoso articolo 5:

(…)possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Prima dei puntini c’era il richiamo all’articolo 4 che vietava appunto il ricorso all’eterologa. Come viene abbattuto o meglio scavalcato il limite dei 43 anni indicato dalla delibera di Regione Lombardia (e altre regioni)? Così:

l’accesso alla tecnica è consentito sino a che la coppia sia in età potenzialmente fertile (dunque anche oltre il limite del 43° anno di età).

Quisquilie linguistiche così affilate che si credono capaci di fare a fette la realtà. Verissimo, è possibile eccome concepire anche dopo i 43 anni. Ma è un’evidenza scientifica che il livello di fertilità precipiti sensibilmente a partire dai 35 anni per poi scendere quasi in verticale a ridosso della menopausa, per qualcuna prima per qualcuna dopo. La statistica non dovrebbe essere considerata offensiva.




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La notizia è risaputa anche in altre sedi: il Ministero per la salute lo scrive sulle pagine del sito istituzionale. Ne aveva parlato anche nel vituperato fertility day, per il quale la veemenza delle reazioni aveva un che di sintomatico: dire che si è poco o pochissimo fertili oltre una certa età è semplicemente vero.

La fertilità della donna, quindi, risulta massima tra i 20 e i 30 anni, subisce poi un primo calo significativo, anche se graduale, già intorno ai 32 anni e un secondo più rapido declino dopo i 37 anni, fino ad essere prossima allo zero negli anni che precedono la menopausa, che in genere si verifica intorno ai 50 anni. L’ingresso nella fase di subfertilità o infertilità avviene in genere intorno ai 40 anni, ma in alcuni casi può essere anche più precoce. (Salute.gov)

E’ doloroso, come tutti i limiti. E spesso come altri limiti è anche salutare. Non si ha la stessa forza di portare figli in grembo, partorirli e accudirli per poi crescerli a 49 anni come a se ne ha a 27. Dovrebbe allora tornare a ronzarci nelle orecchie il saggio sospetto che la natura non sia un insieme di mattoncini lego da combinare all’infinito a nostro piacimento (fino a che il piacimento andrà a farsi benedire) ma espressione di un disegno sapiente e a nostro favore.

Discriminiamo, dunque; che è di fatto il nobile esercizio di una capacità della nostra così ricca intelligenza. Discriminare è un atto neutro, è originariamente un giudizio che nasce da attenta osservazione della realtà. Peccato si stia piegando alle esigenze del corrente palinsesto che lo scrittura sempre come fosco interprete di ruoli da antagonista (dei desideri individuali, della libertà e del benessere). Esulta infatti alla notizia di questa sentenza l’Associazione radicale Luca Coscioni perché questa discriminazione cade.

Peccato davvero che a colpi ben assestati di giurisprudenza si erodano argini non perfetti ma pur sempre argini come quelli che garantiva la Legge 40. Ma già in essa era in gestazione il vizio capitale che ora vediamo bello robusto pretendere il suo pasto: la mancata tutela del diritto del nascituro. Il povero bambino è relegato al primo articolo che forse ormai non legge più nessuno.

Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.



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