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Nessuna attenuante per chi uccide una persona sofferente. La Cassazione stoppa l’eutanasia

HANDS,EUTHANASIA

Alberto Biscalchin | CC BY SA 2.0

Gelsomino Del Guercio - pubblicato il 08/11/18

Anche nel caso di un ammalato irreversibile, non è mai contemplato l'omicidio. Ma se fosse stato un animale domestico le cose sarebbero cambiate

In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Corte Costituzionale, stabilisca le nuove norme sull’eutanasia, la Cassazione rimane del parere – espresso altre volte – che non meriti le attenuanti di aver agito con «particolare valore morale» chi uccide una «persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica» (Rainews.it, 7 novembre).

«I princìpi espressi dalla Carta costituzionale, finalizzati alla solidarietà e alla tutela della salute», non prevedono la possibilità di spingersi fino alla «soppressione della vita sofferente». Ciò corrisponde al «sentire diffuso della comunità sociale», e vale anche «in casi estremi», recita la sentenza di giugno 2018, ma di cui è giunta notizia solo il 7 novembre 2018.

Rispetto della vita umana superiore alla propria moralità

Secondo la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di Vitangelo Bini, un ex vigile urbano 88enne che nel 2007 aveva sparato alla moglie malata terminale di Alzheimer, «il criterio della moralità dell’agire» trova sempre e comunque concretizzazione nel «superiore principio del rispetto della vita umana», elevato dai giudici a espressione di vera compassione.

Per questo, chi ha compiuto l’«omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave e irreversibile sofferenza fisica» non può vedersi riconosciute le attenuanti dell’«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale» (Avvenire, 7 novembre).




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La tesi della difesa

La Suprema Corte ha così rigettato il ricorso dell’imputato, condividendo le conclusioni dei giudici, che avevano ritenuto che l’uomo, al momento del fatto, si trovava in condizioni di «diminuita capacità di intendere», riconoscendogli le attenuanti generiche e per l’avvenuto risarcimento del danno, ma non quella dell’«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale».

RĘKA CHOREJ OSOBY
Shutterstock

Proprio su questo punto verteva il ricorso presentato dalla difesa, in cui si rilevava che «secondo il sentire diffuso della comunità sociale, la partecipazione all’altrui sofferenza può essere vissuta, in casi estremi, anche con la soppressione della vita sofferente».




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“Compassione” solo per gli animali domestici

Una tesi non condivisa dai giudici della prima sezione penale della Cassazione, secondo i quali questa «nozione di compassione è attualmente applicata con riguardo agli animali da compagnia, rispetto ai quali è usuale, e ritenuta espressione di civiltà, la pratica di determinarne farmacologicamente la morte in caso di malattie non curabili», mentre «nei confronti degli esseri umani operano i principi espressi dalla Carta costituzionale, finalizzati alla solidarietà e alla tutela della salute».




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Il consenso del malato

Dunque, la nozione di compassione, a cui «il sentire comune riconosce un altissimo valore morale», resta «segnata» dal «superiore principio del rispetto della vita umana, che e’ il criterio della moralità dell’agire», osservano i giudici, secondo i quali è «del tutto distinto» il «dibattito culturale sui limiti al trattamento di fine vita e sul rilievo del consenso del malato, fondato sul principio costituzionale del divieto di trattamenti sanitari obbligatori».




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La “spinta” della Consulta

dj-fabo-eutanasia

Più “aperta” nei confronti dell’eutanasia sembra essere la Corte Costituzionale, che il 24 ottobre ha invitato il Parlamento a intervenire sulla vigente disciplina che consente sì la possibilità – da parte del malato – di rifiutare in ogni momento le cure sanitarie, ma non il diritto di essere assistito nel proprio suicidio (come nel caso di Dj Fabo accompagnato a morire dal Radicale Marco Cappato in Svizzera), né tanto meno quello di poter esigere atti medici finalizzati alla sua soppressione.

«L’attuale assetto normativo del fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti».

La Consulta non lo dice espressamente, come nota Avvenire, ma lo lascia intendere: la vita è sì un valore costituzionalmente tutelato ma in certi casi potrebbe soccombere di fronte a criteri diversi (per esempio – sembrerebbe – l’autodeterminazione).




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