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Messe nei luoghi di villeggiatura: è tutto lecito?

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Toscana Oggi - pubblicato il 16/07/18
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Con l’estate torna l’usanza, in tante località di mare o di villeggiatura, di celebrare la Messa nei campeggi o nei villaggi turisticiCon l’estate torna l’usanza, in tante località di mare, di celebrare la Messa nei campeggi o nei villaggi turistici. Addirittura, mi dicono, in certi posti viene celebrata anche all’interno degli stessi stabilimenti balneari, a pochi passi dagli ombrelloni. Certo è cosa buona permettere alle persone di partecipare con facilità alla celebrazione. Quando mi è capitato di partecipare a questo tipo di Messe però ho visto anche il rischio di una partecipazione distratta, con persone in ciabatte e abbigliamento da spiaggia. Non sarebbe meglio chiedere a chi vuole veramente partecipare alla Messa un piccolo sforzo in più, rinunciare alla spiaggia per una mattina? Oppure in estate si può accettare anche un piccolo allentamento delle regole?

Lettera firmata

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Risponde padre Lamberto Crociani, docente di Liturgia alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

La richiesta del nostro lettore si presenta molto interessante, appropriata ed anche non legata al solo tempo di estate.

È vero che in molte località di villeggiatura estiva, specie al mare, la celebrazione dell’Eucaristia domenicale fatta al di fuori della chiesa talvolta comporta un certo rilassamento del decoro liturgico e dell’esperienza celebrativa. La normativa liturgica, però, non garantisce affatto questo tipo di situazioni.  Spesso si accampano scuse quali ad esempio che la gente è stanca, che siamo in estate, fa caldo e quant’altro può giustificare questo abbassamento qualitativo del tono liturgico. Il problema però è di più ampia portata rispetto alla stagione estiva e comporta il modo in cui chi presiede la celebrazione si comporta ordinariamente nel celebrare la Messa.

È sicuramente facile verificare o un eccesso di ritualismo, inchini, incenso, belle pianete, camici e cotte dalle trine sempre più vistose o nel migliore dei casi camici e cotte più moderni ma con belle e ricercate pieghe che mettano in risalto la persona. D’altra parte a controbilanciare la situazione di una ricerca estetica più che spirituale, si pongono coloro che con vesti trasandate e con poca cura liturgica celebrano in modo sciatto e rapido, perché importante è la vita e non il rito e perché la gente ha fretta e non può perdere molto tempo: si vuole così offrire un senso di rinnovamento liturgico dopo il Vaticano II, ma a prescindere dalla attenta celebrazione del Mistero di Cristo Risorto, che dona la salvezza e genera la Chiesa con il suo impegno nella carità. Quanto appunto ha richiesto il Concilio.

In ambedue le situazioni poco peso ha la Parola di Dio annunciata, pregata e accolta: omilie brevi, che tanto nessuno ascolta, in modo da favorire la brevità, ma spesso non la sobrietà delle celebrazioni.

E di tutto questo il popolo di Dio spesso si lamenta, e a buon diritto.

La premessa era indispensabile per indicare alcune disposizioni canonico-liturgiche della Chiesa.

Certo l’argomento celebrazioni estive non è trattato in nessun testo, ma quanto è indicato risulta sufficiente per poter comprendere come la liturgia celebrata in estate, specie al mare, è da curare ancora con maggiore impegno in quanto l’ambiente e la particolare situazione dell’assemblea comportano già di per sé un forte e normale rilassamento.

Il codice di diritto canonico al canone 932 § 1 e 2 ci offre le indicazioni essenziali per la nostra risposta:

«§1. La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso.

§2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale».

Il testo è molto chiaro in sé: ordinariamente si celebra nel luogo deputato senza possibilità di deroghe, questo per poter vivere in modo migliore la celebrazione dell’Eucaristia. Solo  in un caso particolare, per necessità, è possibile derogare dalla prassi ordinaria. E innanzi tutto il luogo scelto deve essere decoroso non per un dato estetico ma per permettere un’attenta e attiva partecipazione al Mistero celebrato. Questo fa escludere immediatamente la spiaggia, luogo che sicuramente sta agli antipodi rispetto a quanto domanda la partecipazione all’Eucaristia.

Il secondo paragrafo diviene ancora più specifico e potrebbe essere oggetto di un attento studio che comporta anche la comprensione stessa del mistero eucaristico.

Da oltre un millennio la Chiesa celebra su un altare il sacrificio eucaristico e l’altare deve avere certi precisi requisiti (consacrato o benedetto), fuori dalla chiesa è possibile usare un tavolo, realtà che ha tanta importanza ha negli scritti paolini. Ora questo tavolo deve essere prima di tutto adatto, aggettivo che lascia un po’ perplessi perché non si comprende bene cosa intenda a questo proposito il legislatore, salvo restando che non sia traballante e sufficientemente grande da poter sostenere sia il libro della celebrazione sia la patena col calice.  In margine aggiungo che anche per la celebrazione fuori dell’edificio chiesa i vasi sacri, come pure i paramenti, devono conservare il loro ordinario decoro.

Si aggiunge che il tavolo deve essere ricoperto con una tovaglia, di cui non si specifica il colore, certo qualcosa di decoroso adatto per la liturgia, e inoltre non deve mai mancare il corporale su cui poggiare i vasi sacri.

A questo credo si debba aggiungere che per una sana pastorale, anche estiva, la celebrazione deve essere decorosa e sobria secondo quanto stabiliscono le poco lette norme generali del Messale Romano.

Al testo del codice di diritto canonico fa eco l’istruzione Redemptionis sacramentum al n. 108: «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso, la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso.  Su tale necessità sarà, di norma, il Vescovo diocesano a valutare secondo il caso per la propria diocesi».

La prima parte è l’esplicita citazione del codice di diritto canonico, la seconda affermazione chiama in causa il Vescovo, unico deputato a determinare la reale necessità e a scegliere il luogo conveniente perché si possa celebrare la liturgia domenicale.

Queste disposizioni sono chiaramente motivate nei Principi e norme del Messale Romano già ai nn. 17 e 18: «È perciò di somma importanza che la celebrazione della Messa, o Cena del Signore, sia ordinata in modo tale che i sacri ministri e i fedeli… traggano abbondanza di quei frutti, per il conseguimento dei quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue… Si potrà ottenere davvero questo risultato, se, tenuto conto della natura e delle altre caratteristiche di ogni assemblea liturgica, tutta la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli a una partecipazione consapevole, attiva e piena, esteriore e interiore, ardente di fede, speranza e carità…»

Nello stesso documento, al n. 297, si torna a parlare della mensa per la celebrazione secondo il sopracitato canone del diritto.

Quanto ho qui presentato mi sembra che costituisca una risposta esauriente ai dubbi del lettore. L’estate non fa sconti nella celebrazione, in qualunque luogo venga celebrata, e di questo sono garanti i Vescovi delle Chiese locali.

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