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Flirtare online è come tradire. Lo stabilisce la Cassazione

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Marcos Mesa Sam Wordley/Shutterstock

Aleteia Italia - pubblicato il 17/04/18

Per i giudici una donna di Bologna ha diritto al mantenimento dopo aver sorpreso il marito in cerca di avventure via web

Navigare in chat in cerca di storie extraconiugali equivale a tradire. A stabilirlo è la prima sezione civile della Cassazione che ha rigettato il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che gli imponeva di versare 600 euro mensili alla ex moglie  Per i giudici, dunque, la donna ha diritto al mantenimento dopo averlo sorpreso in cerca di avventure via web. Un tradimento che la Corte ha ritenuto più grave di quello deciso dalla donna con l’abbandono del tetto coniugale e contro cui si voleva appellare il reo.  L’AGI sintetizza così la vicenda, con questa rassegna che attinge anche ad altri giornali:

Cosa sostiene la Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici d’appello, secondo i quali era “esclusa” la “violazione dell’obbligo di coabitazione” da parte della donna, mentre era sussistente la “violazione dell’obbligo di fedeltà” compiuta dal marito “intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet”.

Tale circostanza, si legge nella sentenza, è stata ritenuta “oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”. L'”abbandono del tetto coniugale” contestato alla ex è stato quindi “giustificato” dai giudici alla luce della “violazione degli obblighi di fedeltà” da parte del marito che, da parte sua, si era sempre “limitato a minimizzare” la propria condotta.

Con questa sentenza, la Suprema Corte ha convalidato il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna che nel 2014 aveva equiparato la navigazione sui siti d’incontri alla violazione dell’obbligo di fedeltà

Insieme da meno di un anno

Più anziano lui con una pensione di 3.000 euro al mese, benestante e molto più giovane lei, la coppia era sposata da meno di un anno, si legge sul Messaggero.

“In Cassazione, l’uomo, distinto signore ancora in cerca di avventure nonostante le sue recenti nozze con la giovane consorte, si è lamentato del fatto che i magistrati bolognesi avevano ‘ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un suo interesse alla ricerca di compagnie femminili sul web’.

Ad avviso del marito lasciato, “tale circostanza non era sufficiente a provare che l’allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi”. Ma il tentativo di “minimizzare la sua condotta” non ha sortito effetto. A nulla gli è valso, per cancellare l’assegno in favore dell’ex, far riferimento alla “breve durata del matrimonio, nemmeno un anno”, alla circostanza ammessa dalla stessa moglie “di svolgere lavori in nero”, al fatto che lei avesse “automobili di grossa cilindrata”, “quote di immobili, un intero palazzo e altre potenzialità economiche a lei favorevoli”.

I confini della relazione ‘platonica’

Più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla possibilità di dichiarare la responsabilità per il fallimento del matrimonio (cosiddetto addebito) nei confronti del coniuge che intrattenga una relazione platonica su internet, osserva il sito La Legge per Tutti. E tutte le volte in cui il rapporto telematico travalichi la semplice “amicizia virtuale”, sconfinando nel desiderio carnale o, comunque, in un legame sentimentale, non vi sono dubbi: per i giudici questo basta per essere dichiarati colpevoli della violazione dell’obbligo di fedeltà.

Ma chi intrattiene flirt virtuali può contare sulla “non punibilità” della sua azione “se riesce a dimostrare che la vera causa della rottura del matrimonio non è stata la sua relazione su internet, ma essa va ricercata in situazioni pregresse, che già avevano sgretolato l’unità familiare. Insomma, basta la prova che la vita di coppia fosse già compromessa per non subire l’addebito”.




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Fin qui gli effetti giuridici e civili di una scelta che evidentemente avrebbe molto da far parlare e ragionare. Arrivare a questo punto vuol dire che il matrimonio non poggiava su basi salde, e questo fa venire alla mente il ragionamento dietro alle parole del Papa a proposito della nullità di certi atti. Davvero siamo di fronte a tanti “matrimonio falsi”, non sappiamo nello specifico se questo si fosse celebrato anche in Chiesa, ma non è importante. Questa notizia (davvero triste nei suoi contorni) permette una riflessione sull’autentica essenza del matrimonio e dell’impegno che due persone dovrebbero voler prendere tra di loro e con se stesse (oltre che con Dio) ma evidentemente non hanno il coraggio di parlarsi con “parresia” cioè con franchezza che è un ulteriore sintomo non della morte di un amore, ma del fatto che esso non sia mai nato in quella coppia. Quindi questa volta la “lezione” viene dai laici, che mettono in guardia anche solo dal “curiosare” in certi siti…




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