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Insegnanti di religione in Italia? Penalizzati da un precariato cronico

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Massimo Pieggi - pubblicato il 11/10/17

Il particolare statuto degli insegnanti abilitati all'insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese assoggetta gli stessi a un regime lavorativo che nel 55% dei casi non arriva a stabilizzarsi. Con ripercussioni dalla didattica alle finanze private all'economia pubblica. Vediamo perché

La lettera dei Vescovi

Lo scorso 1mo settembre la Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università della CEI ha indirizzato ai circa 25000 docenti di religione italiani una lettera contenente parole di ringraziamento, esortazione e fiducioso incoraggiamento. La comunicazione dei vescovi giunge a venticinque anni dalla nota pastorale “Insegnare religione cattolica oggi” (1991), in occasione della definitiva entrata in vigore dell’aggiornamento dell’Intesa (2012). Il testo riconosce il “servizio prezioso offerto dall’IRC per la scuola, la società e la comunità ecclesiale”, frutto dell’impegno volto a raggiungere un “livello di eccellenza nella preparazione disciplinare, umana, pedagogica e spirituale” dei docenti, trasmettere un “patrimonio di conoscenza qualificato” e proporre una presenza capace di essere “punto di riferimento per alunni e colleghi”. I vescovi assicurano a propria volta l’attenzione dovuta all’insegnamento della religione e i suoi docenti (partecipi della pastorale ecclesiale complessiva), al fine di assicurare agli insegnanti la “serenità necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro e spendersi con dedizione nel servizio educativo”.

Quest’ultimo passaggio, che lascia comprendere in modo esplicito l’attenzione dell’episcopato anche per gli aspetti istituzionali e normativi dell’insegnamento, offre spunto per affrontare un tema che in questi giorni sta lasciando molto meno …“sereni” tanti docenti di religione italiani, almeno a giudicare dalle partecipate discussioni nelle pagine internet e gruppi dedicati. Approfondiremo quindi un capitolo differente, ancorché meno noto, della vita dell’insegnante di religione. I tanti docenti di religione scorreranno con curiosità questo excursus; gli altri lettori avranno modo di conoscere dimensioni inedite del loro mondo vitale. Per tutti: un’opportunità per testare la tenuta dei princìpi della dottrina sociale ecclesiale, quando i “buoi che trebbiano” (1 Cor 9,9) sono quelli del proprio campo.

Il precariato storico nell’IRC

Fatto probabilmente poco conosciuto: il corpo docente degli IdR italiani è in larga parte (55%) costituito da insegnanti storicamente precari, con contratto rinnovato di anno in anno, nella maggioranza dei casi ormai da dieci anni o più. Nel corso degli ultimi decenni sono stati apportati alcuni accorgimenti, volti a limitare i disagi che questa condizione professionale comporta (es. la possibilità di accedere comunque agli scatti stipendiali legati all’anzianità di servizio, oltre che al comune regime dei permessi e delle ferie). Prevalgono tuttavia le ombre negative di questo status su docenti e insegnamento. Gli IdR a tempo determinato, in particolare, sono esposti ogni anno al rischio di contrazioni orarie e di organico (che possono comportare frammentazioni di cattedra e in alcuni casi riduzioni dell’orario di servizio), al ritardo sul pagamento degli stipendi nei mesi di stipula dei nuovi contratti (una costante), all’esclusione dalla possibilità di fruire di voci accessorie della retribuzione legate alla valorizzazione del merito (bonus premiale) o alla formazione (la famosa “carta del docente” di 500 euro, introdotta dalla riforma della “buona scuola”). Sono altresì esclusi dall’accesso a tutta una serie di funzioni e compiti scolastici, con pregiudizio per la propria crescita professionale (partecipazione a commissioni di esami di Stato, ruolo di animatore digitale o collaboratore del dirigente scolastico, attività di potenziamento, corsi di formazione riservati al personale in ruolo).

Conseguenze ancora più gravi sulla vita dei docenti di religione e delle loro famiglie derivano dall’esclusione dalla dimensione fondamentale del rapporto di lavoro di lungo periodo: la stabilità giuridico-economica. Quest’ultima costituisce condizione concreta dello stesso profilo retributivo: essa soltanto in assenza di altre garanzie patrimoniali può consentire l’accesso al credito, che permette l’acquisizione di beni di prima necessità (su tutti: l’abitazione).

Tale stato di cose rischia di introdurre, di fatto, un “quarto requisito non scritto” per l’insegnamento della religione cattolica (oltre a quelli previsti dal codice di diritto canonico, can. 804: eccellente preparazione dottrinale, testimonianza di vita e abilità pedagogica): la disponibilità previa di adeguati mezzi economici e patrimoniali, che assicurino al docente e alla propria famiglia la possibilità di abitare una casa e vivere dignitosamente.

Lo status giuridico della grande maggioranza dei docenti di religione italiani rappresenta pertanto un unicum, sia nell’ambito della pubblica amministrazione e del comparto scuola (le percentuali di docenti precari nelle altre discipline sono assai più basse, poiché i posti vacanti e disponibili sono coperti in larghissima parte da personale in ruolo), sia allargando l’orizzonte alla condizione professionale degli insegnanti di religione cattolica degli altri paesi europei. Soltanto in Italia, infatti, la grande maggioranza dei docenti di religione lavora da molti anni in condizioni di precariato.

Precariato degli IdR e diritto comunitario

La legge sullo stato giuridico degli IdR (L. 186/2003) prevede obbligatoriamente che almeno il 30% degli insegnanti di religione italianiconservi rapporto di lavoro a tempo determinato, anche se con decenni di anzianità di servizio alle spalle. In realtà essa prevede anche l’indizione triennale di concorsi pubblici per accedere al ruolo, ma ciò non è mai avvenuto.

Tale previsione, di derivazione non concordataria, confligge insanabilmente con il diritto comunitario. Il D.Lgs. 368/01 ha infatti dato attuazione alla Direttiva UE 70/1999 – costituente fonte normativa superiore alla legge nazionale – che prevede il divieto di reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi (anche non continuativi). Lo Stato italiano, che ha a lungo provato a escludere interi settori della pubblica amministrazione e il comparto scuola dall’applicazione di tale disposizione, ha dovuto nel tempo soccombere ai richiami dell’Unione Europea. In ambito scolastico ha avuto carattere dirimente la sentenza ‘Mascolo’ della Corte di Giustizia Europea (26 novembre 2014): essa ha costretto lo Stato italiano a procedere alla stabilizzazione massiva di docenti e personale storicamente precario del comparto scuola (piano di assunzione straordinario legato alla L.107/15, “buona scuola”, che ha accelerato l’ingresso in ruolo di personale docente dalle graduatorie a scorrimento), sotto i colpi di numerose sentenze della magistratura del lavoro. Qualcosa di simile è avvenuto anche in altri settori della pubblica amministrazione: ad esempio i D.Lgs. 74 e 75/2017 (“riforma Madia”) prevedono procedure di stabilizzazione straordinaria e l’indizione di corsi-concorsi riservati e semplificati al fine di assorbire il precariato residuo.

In conseguenza di tale processo, la figura del docente storicamente precario è ormai assolutamente residuale nel mondo della scuola italiana: con la sola eccezione degli insegnanti di religione. La riforma Renzi-Giannini (“buona scuola”) è giunta a prevedere una clausola di salvaguardia (il noto comma 131), che prevede l’impossibilità di assunzione con contratto a tempo determinato di personale che abbia già prestato servizio per almeno 36 mesi. Si tratta di una clausola ormai residuale, operante a partire dal 2019 e destinata al personale di nuovo ingresso nel mondo della scuola, cui sarà offerta la possibilità di accedere al ruolo attraverso la regolare indizione di pubblici concorsi. La restante parte del personale storicamente precario è ovviamente esclusa dall’applicazione di tale clausola, essendo stata oggetto di stabilizzazioni straordinarie. Unica eccezione: i docenti di religione.

Un concorso che non risolve

Si presumeva che il MIUR avrebbe proceduto in modo analogo alla stabilizzazione del precariato storico dell’IRC. Tra gli insegnanti di religione – è bene ricordarlo – vi sono docenti precari da quindici, venti o trent’anni: alcuni di essi (circa 2000) avevano già superato l’unico concorso sinora indetto nel 2004, ma – caso unico in tutto il comparto scuola – non hanno mai potuto accedere al ruolo a causa dell’artificiosità del limite del 70% sopra richiamato e del mancato scorrimento delle graduatorie. Invece, dal Ministero, sta filtrando l’intenzione di indire – dopo ben quattordici anni – un concorso ordinario per un numero assai limitato di posti (poco più di 4000, a fronte di quasi 13000 precari): la proposta ha suscitato, comprensibilmente, importanti riserve tra gli IdR.

Oltre alle normali insidie di un concorso ordinario (nel 2004, in occasione dell’unico concorso in ruolo per docenti di religione, in molte regioni non si raggiunse nemmeno il tetto del 70% a motivo della pregiudiziale ostilità ideologica delle commissioni; i candidati al concorso 2016 su altre discipline ricordano altrettanto bene come le commissioni possano limitare discrezionalmente persino l’accesso alle prove orali), si sa in partenza che ai 2/3 dei candidati sarà comunque precluso l’accesso al ruolo. Questi ultimi, come se non bastasse, rischieranno di rimanere incagliati nella “tagliola” rappresentata dal comma 131 L.107/15, che in nessuna occasione il MIUR ha dichiarato inapplicabile agli IdR. Quest’ultima porterebbe al divieto di rinnovo contrattuale per migliaia di docenti di religione con pluriennale esperienza.

Una legge statale ordinaria (L.186/2003, peraltro mai applicata nella parte che avrebbe previsto la regolare indizione di concorsi triennali per l’IRC) sta dunque prevalendo su una norma di fonte comunitaria (esigenza di stabilizzazione dei lavoratori dipendenti con oltre tre anni di servizio), di rango superiore. Tale scenario riguarda una sola categoria della pubblica amministrazione italiana (gli insegnanti di religione), caso unico nel panorama dei docenti di religione cattolica dell’Unione Europea.

Una situazione negativa per lo Stato

Si tratta di condizione gravemente penalizzante i tanti docenti di religione precari storici, che non reca alcun vantaggio allo Stato italiano. Quest’ultimo, infatti, rimane esposto ai già numerosi richiami e alle possibili sanzioni comunitarie per abuso di ricorso ai contratti a termine, senza realizzare in cambio alcun risparmio economico: la stabilizzazione dei docenti di religione precari avverrebbe a invarianza di spesa per le finanze pubbliche, poiché tali insegnanti già lavorano su cattedre vacanti e disponibili. In questi anni i giudici del lavoro stanno inoltre obbligando lo Stato italiano a importanti risarcimenti economici nei confronti dei precari storici di religione, a motivo di tale abuso.

Uno status penalizzante la Chiesa

Tale stato di cose è negativo anche per la Chiesa, che rischia di perdere migliaia di docenti competenti ed esperti, per i quali diocesi, istituti di scienze religiose e facoltà teologiche hanno investito passione e risorse nella formazione iniziale e in servizio.

Il processo di stabilizzazione giuridica dei precari storici dell’IRC comporterebbe unicamente vantaggi per le diocesi, che portano la responsabilità del reclutamento, formazione e aggiornamento dei docenti. Gli ordinari diocesani conserverebbero, infatti, gli istituti (di derivazione concordataria) che garantiscono la piena attuazione delcan. 804 CIC: idoneità ecclesiale degli insegnanti di religione e nomina d’intesa (istituti presenti anche negli altri Stati dell’Unione e riconosciuti coerenti con l’ordinamento europeo dalla Corte di Strasburgo).

Lo stesso insegnamento sociale della Chiesa è stato più volte esplicito nel richiamare l’importanza di condizioni di lavoro stabili che consentano alle famiglie l’accesso all’abitazione e ai beni primari (Caritas in Veritate 25; Evangelii Gaudium 52, 187, 203; Laudato Si’ 152, 162; Amoris Laetitia 25, 44): l’episcopato e tutta la Chiesa hanno quindi interesse a cooperare affinché siano corrette le strutture sociali che ostacolano l’accesso ai beni necessari per il sereno e sicuro sviluppo della vita familiare. Parimenti è interesse della CEI che i docenti di religione cattolica possano effettivamente essere inseriti nella scuola con pari doveri e diritti degli insegnanti delle altre discipline, perché il principio di pari dignità culturale ed educativa dell’IRC abbia ricaduta sostanziale e non puramente formale (a docenti “di serie B” corrisponde materia “di serie B”).

Una sfida per le organizzazione sindacali di ispirazione cristiana

Analogamente – ne siamo certi – le organizzazioni sindacali, particolarmente quelle che a vario titolo affermano di ispirarsi ai princìpi della dottrina sociale della Chiesa, non possono sottrarsi a questo compito fondamentale per la famiglia e la società, in ogni sua componente. Di fronte all’importanza della tutela dei posti di lavoro e della necessaria stabilità esistenziale e familiare dei docenti precari di lungo termine, ogni interesse particolare o tentazione di sterile protagonismo dovrebbero essere accantonati. Si tratta, infatti, di collaborare a porre le condizioni per la continuità (davvero serena) di un servizio prezioso, aggiornato, competente e ricco di dedizione nelle periferie umane, spirituali e culturali più decisive per la società. Un servizio che, a oltre trent’anni dal processo di revisione del concordato, ha dato solida ed efficace prova di stabilità, continuando a ricevere l’apprezzamento e la scelta di quasi il 90% delle famiglie italiane.

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