Dalla sovranità territoriale ai luoghi santi: le sei “condizioni” del Vaticano sulla Città SantaPer la Santa Sede la Città di Gerusalemme è caratterizzata dal fatto che in essa vi sono i Luoghi Santi delle tre grandi religioni monoteistiche (Ebraismo, Cristianesimo e Islam). Pertanto, come stabilito dall’UNESCO, essa riconosce “l’eccezionale importanza che l’eredità culturale della Città Vecchia di Gerusalemme, o più particolarmente i luoghi sacri, ha in virtù del suo valore artistico, storico e religioso, non solo per i paesi direttamente coinvolti, ma anche per l’intera umanità” (Conferenza Generale, XV Sessione, Risol. 3.343, Ottobre 1968).
– La Santa Sede rileva due aspetti del problema:
(a) sovranità territoriale sulla Città, cioè se essa deve essere la capitale di uno Stato o di due Stati, la questione delle frontiere, ecc. Al riguardo, la Santa Sede non ha competenza per trattare tali questioni, che devono essere oggetto di negoziati bilaterali tra Israeliani e Palestinesi e che dovrebbero essere risolte equamente e sulla base di Risoluzioni delle Nazioni Unite. In particolare, la Santa Sede appoggia pienamente la posizione della Comunità Internazionale circa la situazione “de facto” dopo il 1967 (es: Risoluzione 478m del 28 agosto 1980, che dichiarò la “basic law” israeliana circa Gerusalemme “nulla e invalida”).
(b) Per quanto riguarda la dimensione religiosa della Città, specialmente la “Città Vecchia” (compresa tra le Mura di Solimano), la Santa Sede considera Gerusalemme unica e sacra, sia per i locali credenti Ebrei, Cristiani e Musulmani, sia per i credenti Ebrei, Cristiani e Musulmani del mondo intero che in essa hanno i Santuari più preziosi, rendendo Gerusalemme un tesoro per tutta l’umanità. I Papi sono sempre intervenuti per la protezione dell’identità di Gerusalemme ed hanno costantemente attirato l’attenzione sulla necessità di un impegno internazionale al riguardo.
– La Santa Sede vuole preservare l’unicità delle parti più sacre della Città, i Luoghi Santi, in modo che in futuro nessuna delle parti può reclamarli esclusivamente per se stessa, dal momento che essi fanno parte del patrimonio che appartiene al mondo intero.
– Per la Santa Sede, i Luoghi Santi non sono musei o monumenti per turisti, ma luoghi dove le comunità dei credenti vivono con la loro cultura, le istituzioni caritative, ecc., e devono essere salvaguardati perpetuamente nella loro sacralità, tenendo presente che ciò che si vuole salvaguardare non è solo l’eredità del passato, ma anche le persone che vi vivono oggi e quelli che vi vivranno nel futuro.
– Per salvaguardare la dimensione religiosa ed umana di Gerusalemme da ogni contingenza politica, la Santa Sede, in conformità con l’intento della prima e fondamentale Risoluzione delle Nazioni Unite in materia, ritiene che solo uno statuto speciale, internazionalmente garantito, possa assicurare il carattere storico, materiale e religioso dei Luoghi Santi, come anche il libero accesso ad essi, per i residenti e per i pellegrini, siano essi locali sia provenienti da qualunque parte del mondo.
– Lo scopo di queste garanzie dovrebbe essere quello di assicurare:
* libertà di religione e di coscienza per tutti;
* uguaglianza davanti alla legge delle tre religioni monoteistiche e delle loro istituzioni e fedeli;
* rispetto dell’identità e del carattere sacro della Città, il suo universale significato religioso e la sua eredità culturale;
* libertà di accesso ai Santuari e l’esercizio del culto in essi;
* regime dello “Status Quo” in quei Luoghi Santi dove si applica.
– Il garante internazionale di questo statuto speciale potrebbero essere le Nazioni Unite che, fin dal 1947, sono impegnate nello sforzo di assicurare la preservazione dell’identità unica della Città di Gerusalemme. Potrebbero essere anche gli sponsors del processo di pace. Altre formule potrebbero essere trovate. In ogni caso, anche se la diretta iniziativa dovesse essere di un’altra istituzione o di un gruppo multilaterale, è necessario che il risultato finale, in un modo o in un altro, sia sanzionato dalle Nazioni Unite. È ovvio che, una volta stabilito, i provvedimenti dello statuto speciale circa i Luoghi Santi devono essere applicati, per analogia, anche agli altri Luoghi Santi presenti in Terra Santa (Israele e Territori Palestinesi). (LB)