Ho sentito parlare della «sanatio in radice» come pratica che consente di convalidare dal punto di vista religioso un matrimonio civile anche senza sposarsi in chiesa. Come funziona?
Lettera firmata
Risponde padre Francesco Romano docente di Diritto Canonico alla Facoltà teologica dell’Italia Centrale.
La domanda del lettore rientra nel tema più ampio della cosiddetta convalidazione del matrimonio che include la «convalidazione semplice» (cann. 1156-1160) e la «sanazione in radice» (cann. 1161-1165). L’una o l’altra forma dipenderanno, a seconda dei casi, dalla causa della nullità, dal rinnovo o meno del consenso e dalla volontà di perseverare nella vita coniugale.
Il matrimonio canonico nasce dal consenso delle parti giuridicamente abili, in assenza di impedimenti dirimenti e di vizi del consenso, manifestato in forma legittima. Il consenso è naturalmente sufficiente quando è in grado di causare per se stesso il vincolo coniugale, ma è giuridicamente inefficace quando manca l’habilitas giuridica anche di uno solo dei nubendi – per esempio per la presenza di un impedimento dirimente non dispensato o non dispensabile – oppure a causa del difetto della forma prevista per la manifestazione del consenso. Quindi, perché il consenso matrimoniale possa dare vita al vincolo coniugale, è necessario che sia insieme naturalmente sufficiente ed efficace.
Di fronte alla nullità del vincolo si possono seguire tre strade: la dichiarazione di nullità del vincolo; la convalidazione semplice (canoni 1156-1160); la sanazione in radice (canoni 1161-1165). Questi due ultimi percorsi si seguono quando c’è la volontà di perseverare nella vita coniugale.
La convalidazione semplice ha sempre come peculiarità il rinnovo del consenso come nuovo atto di volontà e non come conferma di quello già dato, anche se mai revocato (can. 1157). Essa può costituire un rimedio per un matrimonio nullo dovuto a impedimento dirimente o a difetto del consenso. I canoni 1156-1159 stabiliscono in quale modo potrà essere rinnovato il consenso e se da una o entrambe le parti.
Il matrimonio nullo per vizio di forma, come nel caso dei matrimoni civili, è suscettibile di convalidazione semplice solo se viene contratto di nuovo nella forma canonica (can. 1160). Gli effetti della convalidazione semplice sono ex nunc, cioè dal momento in cui avviene il rinnovo del consenso.
Fatta questa premessa, entriamo nello specifico della sanazione in radice come possibilità di sanare anche i matrimoni celebrati con il solo rito civile, quindi in presenza di un vizio di forma. Occorre precisare che la forma della celebrazione canonica prescritta (canoni 1108 e ss.) deve essere osservata «se almeno una delle parti contraenti sia stata battezzata nella Chiesa cattolica o sia stata ricevuta da essa, salvo quanto prescritto dal can. 1127 §2» (can. 1117).
La sanazione in radice non richiede il rinnovo del consenso in quanto la nullità del matrimonio non deriva da un vizio del consenso, ma da un impedimento dirimente o da un vizio di forma.