Esistono peccati così gravi che vengono puniti automaticamente con la scomunicaCi sono peccati così gravi che vengono puniti con la scomunica automatica, la cosiddetta scomunica “latae sententiae”. L’aborto è uno di questi.
In genere questi peccati possono essere perdonati con la confessione, la penitenza e la sincera correzione, e la pena della scomunica può essere sollevata dal vescovo locale.
Ci sono tuttavia 6 casi di scomunica che solo la Santa Sede può sollevare.
Cinque di questi sono menzionati dal Codice di Diritto Canonico, il sesto è stato aggiunto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
I casi sono i seguenti:
1 – Can. 1367: Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
2 – Can. 1370: § 1. Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un’altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
3 – Can. 1382: Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
4 – Can. 1378: § 1. Il sacerdote che agisce contro il disposto del ⇒ can. 977 (assoluzione del complica in un peccato contro il sesto comandamento) incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
Nota: Questo canone si riferisce ai casi in cui il sacerdote confessore è stato complice del peccato contro la castità confessato dalla persona penitente. Ad esempio, se una donna che ha avuto rapporti sessuali con un sacerdote va a confessarsi dallo stesso presbitero, egli non può assolverla a meno che non ci sia un imminente pericolo di morte della donna, visto che è suo complice nel peccato contro il sesto comandamento (ovvero un peccato contro la castità).
5 – Can. 1388: § 1. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.
6 – Oltre a questi casi, la Congregazione per la Dottrina della Fede ne ha aggiunto un altro: il tentativo di conferire l’ordinazione sacerdotale a una donna.
[Traduzione dal portoghese a cura di Roberta Sciamplicotti]