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La libertà di benedire a scuola…

REGION DE SAINT-CHAMOND (LOIRE) : SUR LES PAS DE MARCELLIN CHAMPAGNAT, FONDATEUR DES FRERES MARISTES VILLAGE DE MARLHES: MAISON NATALE A ROSEY, ECOLE, EGLISE..

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Lucandrea Massaro - pubblicato il 30/03/17
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La sentenza del Consiglio di Stato ribalta quella del Tar di Bologna che limitava la libertà religiosaLe benedizioni (in questo caso quelle pasquali) negli istituti pubblici, se facoltative e al di fuori dall’orario scolastico, sono assolutamente legittime. In nulla differenti dalle altre attività ‘parascolastiche’ culturali, sportive o ricreative proposte agli alunni, in altre occasioni. E’ quanto stabilisce il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Ministero dell’Istruzione e ribaltando così la decisione del Tar Emilia-Romagna, che aveva annullato la delibera con cui un consiglio di istituto di Bologna le aveva autorizzate, nel 2015. Avvenire (27 marzo) ricorda come:

In primo grado il tribunale amministrativo aveva accolto le loro ragioni, un anno fa, dicendo che la scuola non poteva essere coinvolta in un rito attinente unicamente alla sfera individuale di ciascuno. Ora però la sesta sezione del Consiglio di Stato (presieduta da Sergio Santoro) all’esito dell’udienza del 20 dicembre afferma che le benedizioni sono legittime e non incidono sulla vita scolastica.

La polemica sulle benedizioni, spiega l’Ansa, era finita anche sul New York Times, nacque dal ricorso presentato da alcuni docenti e genitori dell’istituto comprensivo 20 di Bologna e dal comitato ‘Scuola e costituzione‘. In primo grado il tribunale amministrativo aveva accolto le loro ragioni, un anno fa, dicendo che la scuola non poteva essere coinvolta in un rito attinente unicamente alla sfera individuale di ciascuno.

La sentenza (leggibile in modo integrale qui), secondo i giudici del Consiglio di Stato il rito, per chi intende praticarlo:

“ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se celebrato altrove; e ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall’orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all’evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso”. Inoltre “non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali“, con i limiti stabiliti in questo caso,“un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività parascolastiche non aventi alcun nesso con la religione”.

“C’è da chiedersi – prosegue la sentenza – come sia possibile che un (minimo) impiego di tempo sottratto alle ordinarie attività scolastiche sia del tutto legittimo o tollerabile se rivolto a consentire la partecipazione degli studenti” ad attività culturali, sportive o ricreative “mentre si trasformi, invece, in un non consentito dispendio di tempo se relativo ad un evento di natura religiosa, oltretutto rigorosamente al di fuori dell’orario scolastico”.

“Può sembrare banale dirlo, ma credo che la sentenza del Consiglio di Stato sia di un’impeccabile linearità”, spiega da Aleteia il dottor Pasquale Annicchino, ricercatore presso l’Istituto Universitario Europeo (EUI) di Fiesole ed esperto di libertà religiosa. “Tanto più secondo la logica di una società plurale e che vuole essere pluralista. Se la religione è una delle tante attività extrascolastiche che contribuiscono a formare la personalità degli alunni, non c’è nulla di strano che un’attività religiosa abbia luogo in orario extra-scolastico e senza obbligo di partecipazione. Con dei limiti ovviamente, che sta alle istituzioni pubbliche far rispettare”. “Mi sembra invece – prosegue lo studioso – davvero non plausibile, anche ai sensi dell’art.20 della Costituzione (ma direi ancora di più per mero buon senso) che un’attività debba esser vietata solo in quanto e perché religiosa.”