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Cosa fa la Chiesa quando un sacerdote manca ai suoi doveri?

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Padre Henry Vargas Holguín - pubblicato il 10/11/16

Le pene previste dal Diritto Canonico

Quando un vescovo, un presbitero o un diacono commette una mancanza contro i suoi voti (povertà, castità e obbedienza, nel caso dei religiosi) o delle sue promesse (celibato e obbedienza, i diocesani), si espone a ricevere una sanzione della Chiesa.

Al di là di questo, se le sue azioni costituiscono un crimine (ad esempio abusi sessuali) dovrebbe ricevere anche una condanna civile. Sono tuttavia due processi distinti: la Chiesa può imporre solo pene canoniche, non le spetta di applicare le altre, che è competenza delle autorità civili.

Le sanzioni ecclesiastiche sono conseguenza di un crimine canonico, e per applicarle è necessario che ci sia prima un processo (giudizio). Ce ne sono di due tipi: censure o pene medicinali e pene espiatorie.

Censure o pene medicinali

In base alla gravità della questione, la censura va dall’interdizione alla scomunica, passando per la sospensione (quest’ultima esclusiva dei chierici).

1. L’interdizione è la censura ecclesiatica che proibisce l’uso di beni spirituali (Can. 1332).

2. La scomunicaè la censura o pena medicinale con la quale si esclude la persona implicata in qualche crimine dalla comunione con la Chiesa (Can. 1331).

3. La sospensione è la censura con la quale si proibisce a un chierico, mantenendo il suo stato clericale, di realizzare le attività proprie della sua condizione, potestà o ufficio. Non influisce quindi sulla recezione dei sacramenti, ma sull’esercizio del ministero o dell’ufficio.

Per altre mancanze che rappresentino un crimine anche davanti alla legge civile ordinaria, come abbiamo spiegato, il chierico dovrà rispondere anche davanti all’organismo competente.

Cosa significa “sospensione”?

Prima di parlare in modo più approfondito della sospensione, bisognerebbe parlare delle potestà dei chierici. Cristo (essendo maestro, pastore e pontefice) trasferisce i suoi poteri ai vescovi, e per estensione ai sacerdoti (Catechismo, nn. 888, 893, 1564). Per questo la missione della gerarchia della Chiesa è triplice: insegnare, santificare e reggere.

Tradizionalmente, per l’esercizio di questa tripla missione, ovvero garantire l’adeguata amministrazione dei mezzi necessari e sufficienti alla salvezza, Cristo ha conferito ai suoi apostoli e successori una potestà.

Questa potestà, trasmessa in pienezza mediante il sacramento dell’ordine, si suddivide in due:

a. La potestà d’ordine: è una potestà per così dire teologica, è l’azione pastorale. È la potestà che permette di esercitare certe funzioni sacre come vescovo o sacerdote.

b. La potestà di regime: è una potestà per così dire canonica. È nota anche come potestà di giurisdizione. È la facoltà di governare, la potestà relativa al governo della vita sociale della Chiesa, come vescovi (diocesi) o come sacerdoti (parrocchia).

All’interno di questa potestà di regime si distinguono tre potestà: legislativa, esecutiva e giudiziaria.

Per esercitare questa potestà non basta ricevere il sacramento dell’ordine sacerdotale, perché serve la “missio” canonica.

Andiamo ora agli effetti di una sospensione. Il Codice di Diritto Canonico offre una lista dei suoi effetti. La sospensione proibisce tutti o alcuni atti della potestà d’ordine, tutti o alcuni atti della potestà di regime e l’esercizio di tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti a un ufficio (Can. 1333,1).

La sospensione è una pena che può essere di due tipi:

1. Generale e speciale: se la pena si impone in modo generale, proibisce tutti gli atti enumerati al Can. 1333.

2.- Parziale: può essere imposta restringendola a certi atti. Questa sospensione, come tutte le censure, può essere inflitta in due modi:

a) Latae sententiae (definizione latina che vuol dire letteralmente “pena (già) imposta”); è una pena canonica imposta senza necessità di dichiarazione da parte di un’autorità ecclesiastica.

b) Ferendae sententiae. Implica un’applicazione della pena canonica attraverso un processo in modo tale che obbliga il reo solo da quando gli è stata imposta.

Se il chierico incorre nella sospensione latae sententiae, gli effetti sono tutti quelli enumerati al Can. 1333 § 1 (Can. 1334 § 2).

Se il chierico incorre nella sospensione ferendae sententiae, ci si deve attenere a ciò che stabilisce il decreto, con un’eccezione: “non tocca mai: gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del superiore che ha costituito la pena” (Can. 1333, 3, 1).

Gli atti proibiti sono illeciti; sono invalidati solo dopo la dichiarazione o imposizione della pena, quando così dice espressamente la norma penale.

Pene espiatorie

Tra le altre, sono il divieto o il mandato di risiedere in un determinato luogo o territorio; la privazione di potestà, ufficio, carica, diritto, privilegio, facoltà, grazia, titolo o distintivo, anche se meramente onorifico; il divieto di esercitare certi incarichi; il trasferimento penale ad altro ufficio; l’espulsione dallo stato clericale.

[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta Sciamplicotti]

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