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Perché quella sul cyberbullismo rischia di non essere una buona legge

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Gelsomino Del Guercio - Aleteia - pubblicato il 21/09/16

Bene una normativa sulla materia. Ma dubbi su due punti: la tagliola alla libertà web e soprattutto l'estensione agli adulti

I casi dei video di Tiziana Cantone, o delle foto della giornalista di Sky Diletta Leotta hanno innalzato negli ultimi giorni la tensione su una tematica ormai rovente: il cyberbullismo.

L’articolato approvato in seconda lettura alla Camera il 19 settembre – con ampie modifiche rispetto a quello passato al Senato dove dovrà tornare – offre finalmente la prima definizione normativa di bullismo e cyberbullismo (Avvenire, 20 settembre).

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo è definito come l’aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione.

Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso uno o più atti di bullismo per telefono, Internet, social network, messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Poi le sanzioni.

OSCURAMENTO DEI SITI

La legge consente anche di richiedere la rimozione di contenuti oggetto di persecuzione online, sia al minore sia al suo genitore.

Il Garante per la Privacy verifica l’intervento del gestore del sito e, se questi non adotta misure entro 48 ore, provvede direttamente. I gestori dei siti dovranno dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; obbligo di comunicazione di tali procedure sull’home page degli stessi siti.

L’INTERVENTO DEL QUESTORE

Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d’ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente e invitandolo a una condotta conforme alla legge. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore.

STALKING INFORMATICO

Per lo stalking informatico o telematico c’è la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identità e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o mediante diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, ottenuti con inganno o minacce.

DOCENTE ANTI-BULLI

Anche le scuole dovranno fare prevenzione. In ogni istituto infatti tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.

L’ESTENSIONE AGLI ADULTI

Ma stiamo parlando effettivamente di una buona legge per arginare in maniera definitiva il cyberbullismo?

I giudizi vanno da «molto positiva» a «obbrobrio legislativo». Quella approvata alla Camera è una normativa a dir poco ambigua. Nata per tutelare i minorenni, secondo alcuni la proposta di legge per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo è stata «annacquata», estendendone l’ambito di applicazione anche agli adulti (Corriere della Sera, 20 settembre)

L’EFFICIENZA DEL GARANTE

Quindi pensare di affidare il controllo e la possibilità di oscuramento dei contenuti web al garante per la privacy e ai gestori è molto complesso, per l’altissimo livello di discrezionalità decisionale da parte di questi soggetti.

Il Garante della Privacy ha i mezzi per valutare materialmente le migliaia di richieste di cancellazione dal web che prevedibilmente gli arriveranno, da minori e adulti, e stabilire discrezionalmente l’idoneità dei contenuti web, se questi sono offensivi o possono creare ansia e timori al cittadino? (askanews.it, 21 settembre).

I DUBBI DI “SAVE THE CHILDREN”

Forti preoccupazioni sul testo della legge arrivano da Save the Children. Da un lato l’organizzazione accoglie con favore la scelta di approvare finalmente una legge sul fenomeno, poiché una legge su questa materia «risponde ad un bisogno reale ed urgente», ma d’altro canto «siamo invece molto preoccupati dal fatto che l’ambito di applicazione della norma è stato esteso anche agli adulti, modificando profondamente il testo originario»: così commenta Fosca Nomis, Responsabile Advocacy Italia-Europa di Save the Children Italia.

«Alla luce della nostra esperienza, l’intervento legislativo dovrebbe essere centrato sulla promozione e il sostegno di azioni di prevenzione e presa in carico, soprattutto in ambito educativo (scuola e famiglia) dei ragazzi e delle ragazze».

PARODIE SOCIAL A RISCHIO

Intelligonews.it (21 settembre) denuncia possibili ambiguità: «Il fatto ad esempio che possa essere perseguibile per legge anche chi si sostituisce a delle persone reali su twitter e facebook per farne la parodia potrebbe costituire un serio e pericoloso attacco alla libertà di satira».

RISCHIA PER LA LIBERTA’ DI STAMPA

In più sarebbe a rischio anche la libertà di stampa «visto che la legge sembra raccogliere in un unico calderone reati diversi che vanno dalla diffamazione online alla violazione della privacy fino a prevedere l’aggravante dello stalking commesso via Internet». Così «se un giornalista insistesse troppo nell’attaccare un personaggio pubblico prestandogli eccessive attenzioni, pubblicando commenti coloriti su di lui, anche soltanto svolgendo il suo legittimo diritto di cronaca e di critica, potrebbe incorrere in una delle fattispecie di reati previste».

LEGGE SULL’OMOFOBIA

«E poi in ultimo c’è chi teme che con questa legge si sia fatta rientrare dalla finestra la legge sull’omofobia che era stata fatta uscire dalla porta. Con il rischio che potrebbe diventare persino reato esprimere ad esempio opinioni su coppie gay, non offendendo necessariamente la persona omosessuale, ma esprimendo giudizi negativi sul matrimonio fra persone dello stesso sesso e sull’opportunità che un bambino viva in una famiglia omogenitoriale».

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