I requisiti di un matrimonio canonico
Prima di tutto è necessario ricordare due cose:
1. Il matrimonio è una realtà che si inserisce nell’ordine della creazione; quindi il matrimonio non è un’istituzione umana, riflette il piano creativo di Dio: “Dio stesso è l’autore del matrimonio” (Gaudium et spes, 48).
2. Gesù non ha istituito un ‘nuovo’ matrimonio, ma ha elevato alla dignità del sacramento il matrimonio tra battezzati (Catechismo, 1601).
Il fatto che Gesù Cristo istituì il matrimonio come un sacramento prodotto dalle mani di Dio nella creazione ha una grande importanza: “Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento” (Can. 1055, 2).
È per questo che “accogliendo e meditando fedelmente la Parola di Dio, la Chiesa ha solennemente insegnato ed insegna che il matrimonio dei battezzati è uno dei sette sacramenti della Nuova Alleanza” (Familiaris consortio, 13).
I battezzati non possono separare la realtà naturale del contratto e quella soprannaturale del sacramento: se non esiste un contratto valido non vi è sacramento; e se non vi è alcun sacramento non esiste alcun contratto.
Il matrimonio è un cammino di santificazione in coppia (Can. 1063, 2).
Due sono quindi le preoccupazioni fondamentali della Chiesa: non falsificare la verità dell’amore coniugale e non deviare dal piano di Dio sul matrimonio che Cristo ha elevato alla dignità di sacramento.
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Da questi due principi derivano altre verità. Per sua natura, il matrimonio ha leggi e caratteristiche proprie:
a. Il fine del matrimonio: il bene dei coniugi e l’apertura alla fecondità (Catechismo, 1660. Can, 1055).
b. Le proprietà o le qualità essenziali del matrimonio ai sensi del diritto naturale: l’indissolubilità e l’unità (Can, 1056).
“Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l’indissolubile unità” (Gaudium et spes, 48).
Le estremità del matrimonio si basano sul rispetto e l’adempimento delle sue proprietà; è il motivo per cui l’esclusione di queste proprietà dal consenso matrimoniale invalida il patto coniugale.
La ragione ultima dei fini e delle proprietà del matrimonio è che esso è un segno della nuova ed eterna alleanza.
“Infatti, mediante il battesimo, l’uomo e la donna sono definitivamente inseriti nella Nuova ed Eterna Alleanza, nell’Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa. Ed è in ragione di questo indistruttibile inserimento che l’intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal Creatore, viene elevata ed assunta nella carità sponsale del Cristo, sostenuta ed arricchita dalla sua forza redentrice” (Familiaris Consortium, 13).
Dato che il sacramento del matrimonio canonico è qualcosa di molto serio e irreversibile, è necessario che le parti siano consapevoli di ciò che stanno assumendo.
Si tratta di una questione molto delicata perché il matrimonio implica questioni di diritto civile, questioni di diritto canonico, elementi sociali e questioni teologiche.
Per questo la Chiesa invita a prestare attenzione affinché il matrimonio canonico sia valido e la sua celebrazione lecita (Can., 841).
Se la Chiesa richiede una forma canonica per il matrimonio fra cattolici, è per garantirne la sacralità e la corrispondenza con la volontà di Dio; volontà espressa già nell’ordine di creazione.
Per garantire la validità e la legalità del matrimonio canonico è necessario considerare i seguenti elementi: