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Ci si può appellare all’obiezione di coscienza contro le unioni gay?

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Gelsomino Del Guercio - Aleteia - pubblicato il 17/05/16

Per l’ufficiale che deve celebrare un’unione civile, c’è la possibilità di appellarsi all’obiezione di coscienza e non officiarla?

«La questione è complessa e delicata e richiede di essere adeguatamente precisata», premette ad Aleteiadon Leonardo Salutati, teologo e docente di Teologia morale alla Facoltà teologica dell’Italia centrale di Firenze.

FORMA DI DISSENSO

L’obiezione di coscienza, prosegue don Leonardo, «rappresenta una forma di dissenso a carattere non violento che si esprime nel rifiuto individuale di prestare ossequio esterno ad un disposto legislativo, pur nella consapevolezza di esporsi ad eventuali conseguenze anche penali qualora l’obiezione non abbia riconoscimento legale».

DIRITTO ALLA LIBERTA’ RELIGIOSA

Come tale «essa esprime allo stesso tempo un profondo consenso ad una legge più alta e non eludibile. L’esercizio dell’obiezione di coscienza si inserisce nell’ambito più vasto del diritto di libertà religiosa, che non deriva da una concessione dello Stato ma è inalienabile e universale ed è “la più profonda espressione della libertà di coscienza”, anzi “è il primo dei diritti” (Giovanni Paolo II – 1991; Benedetto XVI – 2011)».

DOCUMENTI CHE LO CONTEMPLANO

Il diritto di libertà religiosa e di coscienza è tra l’altro riconosciuto in importanti documenti: nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948); nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e le Libertà Fondamentali (1950); nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966). Nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 1994l’obiezione di coscienza è espressamente riconosciuta come: “un vero e proprio diritto soggettivo che deriva dai diritti dell’uomo e dalle libertà fondamentali”.

L’INDICAZIONE DEL CATECHISMO

Oltre a questo il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2242 ricorda che: «Il rifiuto d’obbedienza alle autorità civili, quando le loro richieste contrastano con quelle della retta coscienza, trova la sua giustificazione nella distinzione tra il servizio di Dio e il servizio della comunità politica. “Rendete […] a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21). “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At 5,29)».

IL DIRITTO DELL’UFFICIALE CIVILE

Detto questo, per il teologo «l’unione tra persone dello stesso sesso è palesemente contraria alle esigenze dell’ordine morale e, per i credenti, agli insegnamenti del Vangelo e l’ufficiale civile, la cui coscienza voglia restare fedele a tali esigenze, ha diritto ad esercitare l’obiezione di coscienza».

Gli aspetti problematici che si presenteranno in Italia, come si sono già presentati in altri Stati, «derivano dal fatto che il legislatore non ha previsto nel disposto legislativo che istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la possibilità di obiezione di coscienza».

LIBERTA’ NON TUTELATA

Tale possibilità, realisticamente, «non avrebbe provocato impedimenti o ritardi nella istituzione dell’unione civile perché il ruolo di ufficiale civile può essere ricoperto da più persone. Senza considerare – sottolinea don Leonardo – che non prevedendo la possibilità di obiezione di coscienza, di fatto, non si tutela adeguatamente il diritto naturale di libertà religiosa e di coscienza. Sinceramente – chiosa – c’è da riflettere se questo aspetto non sia ancora più preoccupante della questione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso».

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