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Unioni civili vs matrimoni civili: diversità e punti in comune

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Pixabay.com/Public Domain

Gelsomino Del Guercio - Aleteia - pubblicato il 29/02/16

Il no ad obbligo di fedeltà e stepchild non frena l'introduzione di un nuovo modello di famiglia

A parte il nome cambia davvero poco. La nuova legge sulle unioni civili approvata in Senato è molto simile al matrimonio civile e introduce di fatto una nuovo modello di famiglia alternativo alla famiglia eterosessuale.

L’assenza dell’obbligo di fedeltà e delle adozioni dei figli del partner sono due caratteristiche che lo differenziano dal matrimonio civile ma di fatto non frenano il nuovo modello di famiglia che si va ad introdurre.

PUNTI IN COMUNE TRA UNIONE CIVILE E MATRIMONIO CIVILE

1) L’unione civile è un’unione tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale (come è il matrimonio civile).

Il riferimento (inserito con il maxiemendamento) è agli articoli 2 e 3 della Costituzione (quello sui diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso).

2) Come per la registrazione del matrimonio civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, in Comune, ed alla presenza di due testimoni.

La dichiarazione all’ufficiale di stato civile, quindi, è l’atto con cui si ufficializza un’unione tra persone dello stesso sesso. È lo stesso ufficiale a registrare gli atti nell’archivio dello stato civile (nessun albo dedicato, quindi).

3) Esplicitamente il testo del maxiemendamento approvato dice che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola “coniuge” e “coniugi” s’intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente».

4) Come per il matrimonio, quindi i coniugi potranno:

– scegliere quale cognome comune assumere

– decidere di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni

– accedere ai congedi parentali nelle stesse modalità previste per le coppie sposate

– accedere alle graduatorie per gli asili nido,

– accedere alle graduatorie per le case popolari

– accedere al ricongiungimento nel caso uno dei partner sia straniero

– si prevede la reversibilità della pensione

– una coppia che vive in affitto, alla morte del titolare del contratto, l’altro potrà subentrargli.

– usufruire delle pratiche per il divorzio (lampo)

– usufruire dell’obbligo di mantenimento in caso di separazione

5) Nel maxiemendamento viene ulteriormente rimarcato in due passaggi la parificazione tra unione civile e matrimonio civile:

32. All’articolo 86 del codice civile, dopo le parole: “da un matrimonio” sono inserite le parole: “o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

33. All’articolo 124 del codice civile, dopo le parole: “impugnare il matrimonio” sono inserite le seguenti: “o l’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

DIFFERENZE TRA UNIONE CIVILE E MATRIMONIO CIVILE

1) Nel matrimonio civile è previsto l’obbligo di fedeltà, che – come ha stabilito la Cassazione nel 2008 – è da intendere «non soltanto come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la reciproca fiducia ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio».


Nel matrimonio civile:

“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione

Nell’unione civile:

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione“.

2) L’adozione del figlio del partner (con l’introduzione del cosiddetto strumento della stepchild adoption) è stata stralciata, come è noto, dal maxiemendamento.

Le disposizioni sulle adozioni (anche quella in casi particolari) non si applicano alle unioni civili, anche se “resta fermo” quanto stabilito e consentito dalla stessa legge sulle adozioni. In sostanza, con la formulazione si fa salva la giurisprudenza in materia, che in alcuni casi ha riconosciuto la stepchild adoption.

UN FILM GIA’ VISTO IN IRLANDA

«Ci avviamo – afferma ad AleteiaGianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita – alle stesse sorti dell’Irlanda. Nel 2010 la grande discussione sul tema delle unioni civili con l’introduzione della “civil partnership act”, poi con tempi maturi, nell’aprile 2015, il via libera alle adozioni, poi ai matrimoni e la modifica dell’articolo 41 della Costituzione irlandese».

“VITA FAMILIARE” INTRODOTTA NEL COMMA 12

In Italia, fa notare Amato, «l’apertura verso un modello alternativo alla famiglia eterosessuale è determinata sin nell’incipit del maxiemendamento, infatti il primo articolo fa riferimento agli articoli 2 e 3 della costituzione. Quindi stiamo parlando di una nuova formazione sociale. Inoltre al comma 12 si fa un riferimento esplicito alla famiglia: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato“».

“CONSEGUENZE TRAGICHE”

Secondo Amato ci saranno, a questo punto, pesanti ricadute «culturali, antropologiche e pedagogiche» perché «offriremo ai nostri giovani l’opzione del rapporto familiare omosessuale che il modello giuridico prevede come alternativo a quello eterosessuale. Davvero non capisco – s’arrabbia il presidente dei Giuristi per la Vita – come fa il ministro Alfano ad esultare! Sin dalle scuole si inizierà a diffondere un nuovo modello di famiglia e qui si festeggia lo stralcio dell’obbligo di fedeltà! Il ministro stia zitto e non insulti la nostra intelligenza. Gli effetti di questa legge saranno tragici».

DIRITTI GIA’ ESISTENTI

Rincara Massimo Gandolfini, presidente del Comitato per il Family Day: «Siamo fermamente convinti – dice ad Aleteia – che questa legge è inutile poiché per le coppie di conviventi esistono già una serie di diritti di cui nessuno parla (ECCO IL NOSTRO ARTICOLO SUI DIRITTI GIA’ ESISTENTI PER LE COPPIE CONVIVENTI, QUINDI ANCHE COPPIE GAY). In questa legge sulle unioni civili si parla di cognome comune, vita familiare, e tanti altri aspetti che omologano l’unione al matrimonio civile registrato in Comune!»

OMBRE DI SIMIL-MATRIMONIO

Lo stralcio almeno della stepchild adoption «è una vittoria del popolo del Family Day ma condanniamo tutte le istanze di simil-matrimonio contenute nel maxi-emendamento. Il Senato ha compiuto una forzatura senza precedenti: nessun passaggio in Commissione, nessuna discussione nel merito, voto con fiducia. E’ questa la democrazia?»

VIOLATI TRE ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

Gandolfini annuncia che il Comitato per il Family Day attenderà prima il passaggio alla Camera, e poi, fiduciosamente, che il presidente della Repubblica «rilevi le istanze di incostituzionalità in quanto sono stati violati gli articoli 72 (iter leggi), 29 (famiglia) e 87 (ruolo presidente Repubblica) della Costituzione Italiana. Spingeremo affinché anche la Corte Costituzionale si pronuncia di più presto. E sin da ora diciamo che qualora si ipotizzi una modifica alla legge 184 sulle adozioni attiveremo una nuova mobilitazione».

LEGGI QUI IL TESTO DEL MAXIEMENDAMENTO

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