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Colori la foto profilo di arcobaleno? Non puoi fare la madrina o il padrino

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Gelsomino Del Guercio - Aleteia - pubblicato il 10/07/15

La docente Daniela Milani: ecco perché il Diritto canonico può contemplare quei provvedimenti annunciati dal parroco

«Ora basta! Tutti quei parrocchiani che 'coloreranno' le foto arcobaleno a sostegno delle organizzazioni LGBT non sapendo nemmeno cosa sono e quali sono le teorie gender non avranno da me: 1) certificato – nulla osta per fare padrini-madrine  2) non avranno incarichi come educatore-catechista o responsabile di associazioni ecclesiali con finalità educativa. Perché in netto contrasto con il Santo Vangelo. Qualsiasi replica a questo post verrà cancellata». 

I provvedimenti annunciati su Facebook dal viceparroco di Spongano, il 33enne don Emiliano De Mitri, hanno acceso un dibattito intensi in questi giorni. Senza entrare nel merito della vicenda, Aleteia si è chiesta se realmente è possibile che un parroco possa adottare provvedimenti restrittivi di questo tipo. 

IL RUOLO DI PADRINO E MADRINA
Lo abbiamo chiesto alla professoressa Daniela Milani, docente di Diritto Canonico presso l'Università Statale di Milano. «Il padrino e la madrina – premette Milani – non sono semplici testimoni del sacramento amministrato. Ad essi il Codice di diritto canonico assegna il compito fondamentale di collaborare con i genitori nell’educazione cristiana del battezzando e del cresimando (cann. 774 §  2, 872 e 892)».

COERENZA CON L'INSEGNAMENTO DELLA CHIESA
Questo compito, prosegue la docente, «va svolto con la preghiera, il consiglio, l’esempio e la testimonianza di una vita coerente all’insegnamento della Chiesa al fine di assicurare al battezzato e al cresimato tutto l’aiuto necessario per essere fedeli alla vocazione cristiana. È per questo che ai padrini e alle madrine è richiesto il possesso di particolari qualità. Dovranno avere almeno sedici anni, essere cattolici, aver già ricevuto il sacramento dell’Eucarestia, non  essere colpiti da pene canoniche e condurre una vita conforme alla fede e all’incarico assunto (can. 874)». 

CHI PUO' ESSERE ESCLUSO
Per questa ragione, «si esclude chi versa in situazioni matrimoniali irregolari, chi ha completamente abbandonato la pratica religiosa o chi ha ripudiato la fede. La posizione della Chiesa sulla teoria del gender è nota – sentenzia Milani – giudizi di condanna sono stati formulati a più riprese non solo dal Pontefice ma anche dalle Conferenze episcopali di vari paesi. Lo stesso può dirsi per le unioni fra persone dello stesso sesso rispetto alle quali la Congregazione per la Dottrina della fede ha precisato che il rispetto e la cura pastorale, comunque dovute alle persone omosessuali, non debbono essere intese né come approvazione del comportamento omosessuale né, tantomeno, come apertura al riconoscimento civile di tali unioni». 

LA "SANZIONE" DEL PARROCO
Ciò non toglie, precisa Milani, «che il parroco, cui spetta verificare i requisiti prescritti, abbia non solo il potere di sanzionarne la mancanza, ma anche il dovere di ricordarne il rispetto con sollecitudine pastorale». 

IL RUOLO DI CATECHISTI ED EDUCATORI
Si può applicare lo stesso ragionamento per il "divieto", rispetto a quelle persone che colorano la foto profilo con l'arcobaleno, di «assumere incarichi come educatore catechista o responsabile di associazione ecclesiale con finalità educativa?».

«Considerazioni analoghe a quelle che ho appena svolto – evidenzia l'esperta di Diritto canonico – valgono anche nei confronti di catechisti ed educatori chiamati ad operare non solo come insegnanti ma anche come testimoni di vita. Scopo della catechesi e dell'educazione cristiana è infatti introdurre alla pienezza della vita di fede che comprende la conoscenza della dottrina, dei sacramenti, del comportamento morale, dell'appartenenza ecclesiale, del servizio».

PREPARAZIONE ADEGUATA
Il dovere di impartire la catechesi «compete principalmente al vescovo cui spetta assicurare ai catechisti una preparazione adeguata al fine di garantire una conoscenza appropriata della dottrina della Chiesa nel rispetto delle disposizioni date in materia dalla Sede apostolica e dalle Conferenze episcopali (cann. 775 e 780). Il parroco deve invece assicurare che il catechismo venga impartito, anche avvalendosi della collaborazione di fedeli laici (can. 776)».

VIGILARE SU INTEGRITA' DI FEDE E COSTUMI
Ora, sottolinea ancora Milani, è evidente che nella valutazione di questi collaboratori, «che non sono semplici fedeli (ossia battezzati), ma fedeli laici (ovverosia battezzati in piena comunione con la Chiesa), il parroco debba vigilare affinché sia assicurata l'integrità della fede e dei costumi secondo un principio che trova applicazione anche nella scelta degli insegnanti di religione operata dal vescovo (cann. 804 e 805). Anche qui non solo per sanzionare condotte, ma soprattutto per ricordare l'insegnamento della Chiesa con sollecitudine pastorale».

IL CASO DELLE ASSOCIAZIONI
Quanto invece alle associazioni ecclesiali con finalità educativa «sarà in base alla natura dell'associazione (pubblica o privata) e al suo statuto che si dovrà di volta in volta stabilire a chi competa la vigilanza in tal senso e l'adozione di conseguenti misure».

SCOLLAMENTO CON LE SENSIBILITA' PERSONALi
Al di là delle considerazioni puramente giuridiche, conclude la docente, «questa vicenda tradisce però uno scollamento sostanziale fra il piano delle regole, che dovrebbe essere noto ai cattolici impegnati nella comunità ecclesiale, e quello delle sensibilità personali. Scollamento peraltro già emerso in occasione dei rapporti elaborati dalle Conferenze episcopali − soprattutto del Centro Europa − in risposta al questionario predisposto in vista del Sinodo straordinario sulla famiglia, che si è svolto nell'ottobre dello scorso anno».

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diritto canonicoideologia gender
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