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Vaticano: niente più segreti per il Fisco italiano

IOR – it

© Gabriel BOUYS / AFP

El torreón de Nicolás V, sede del IOR

Chiara Santomiero - Aleteia - pubblicato il 01/04/15

Firmata una Convenzione sullo scambio di informazioni sui conti Ior. Ribadita l'esenzione imposte per immobili vaticani extraterritoriali

"Trasparenza" è la parola d'ordine che governa la riforma degli istituti economici e finanziari della Santa Sede iniziata con Benedetto XVI e proseguita con decisione da Francesco. Un primo frutto importante del processo innescato è la firma della Convenzione con il Governo italiano in materia fiscale avvenuta il 1° aprile presso la Segreteria di Stato.

Il solenne atto è stato siglato per la Santa Sede dal Segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher e per il Governo italiano dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Carlo Padoan.

Scambio di informazioni

La parte "forse più rilevante della Convenzione" – la primasottoscritta dalla Santa Sede in questa materia -, come spiega lo stesso mons. Gallagher in un articolo (L'Osservatore romano 1° aprile) consiste nell’accordo relativo allo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio 2009.

Con tale accordo si stabilisce che la Santa Sede comunicherà allo Stato italiano le “informazioni verosimilmente rilevanti … per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione …”, senza possibilità di opporre in senso contrario alcun vincolo di segreto in materia finanziaria. Lo scambio di informazioni seguirà lo standard internazionale più recente in materia, quello dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), adottato dall’Italia anche nei recenti accordi con la Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco.

Tale disposizione opererà in senso unilaterale, in funzione cioè del solo diritto fiscale italiano, considerato che la Santa Sede (e lo Stato della Città del Vaticano) non hanno motivo di chiedere informazioni in assenza di un sistema tributario che potrebbe rendere necessaria la richiesta.

L'accordo sullo scambio di informazioni realizza, secondo il Segretario per i Rapporti con gli Stati "un significativo passo della Santa Sede verso l'obiettivo massimo della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie" e dimostra la capacità delle istituzioni vaticane di "sostenere in modo efficace il confronto con i più elevati parametri internazionali in materia".

Semplificazione riscossione imposte dipendenti e istituti con residenza italiana

Altro punto importante dell’accordo riguarda le modalità di adempimento degli obblighi tributari da parte delle persone, fisiche e giuridiche, che detengono attività finanziarie nello Stato della Città del Vaticano e che, in quanto residenti in Italia, devono corrispondere le tasse sulle rendite percepite in relazione a tali attività. Questo profilo riguarda gli istituti di Vita consacrata delle Società di vita apostolica e gli enti dotati di personalità giuridica canonica che si occupano di opere di pietà, apostolato o carità, ma anche i dipendenti e gli ex dipendenti, perchè pensionati, della Santa Sede e della Città del Vaticano.

Una materia particolarmente complessa che deve, spiega il giurista Giuseppe Dalla Torre (L'Osservatore romano 1° aprile) conciliare interessi differenti, "come quello dell’Italia alla eguaglianza ed alla giustizia in materia fiscale, e quello della Santa Sede a salvaguardare la libertà e la funzionalità degli organismi ad essa pertinenti, per lo svolgimento della propria missione spirituale nel mondo". Bisogna pensare, per esempio, alle risorse finanziarie che da tutto il mondo giungono a persone giuridiche canoniche e sono destinate a finalità che vanno oltre i confini nazionali italiani.

In base alla Convenzione, quindi, d'ora in poi, gli Istituti religiosi che hanno fondi in Vaticano dovranno dimostrare di pagare le imposte in Italia, dove hanno la residenza fiscale. Già a luglio dell'anno scorso il presidente uscente dello Ior, Ernst Von Freyberg, aveva annunciato che: "I clienti dello Ior nel prossimo futuro dovranno tutti dimostrare di pagare le tasse nei Paesi di origine, a cominciare dall'Italia". Lo Ior, disse ancora Freyberg: "non funzionerà più da paradiso fiscale".

Le persone fisiche e giuridiche interessate dalla Convenzione potranno accedere, viene sottolineato, ad una procedura di regolarizzazione delle attività finanziarie, con gli stessi effetti stabiliti dalla legge n. 186/2014, cioè la legge sul rientro dei capitali approvata a fine anno dal Parlamento italiano che prevede alcune agevolazioni per gli evasori che tornano sui loro passi. In questo modo coloro che non avevano più diritto ad avere un conto aperto allo Ior dopo le ricognizioni delle autorità vaticane dei mesi scorsi, potranno riportare i soldi in Italia.

Esenzione imposte immobili zone extraterritoriali Santa Sede

La Convenzione interviene con alcune puntualizzazioni su disposizioni del Trattato lateranense siglato tra Stato Italiano e Santa Sede nel 1929 che vengono ad essere interessate dai contenuti della stessa Convenzione. In particolare viene chiarito il regime fiscale degli immobili situati nelle zone cosidette extraterritoriali per i quali la Convenzione ribadisce l'esenzione da ogni tributo che, nota mons. Gallagher "aveva costituito di recente oggetto di incertezze giurisprudenziali".

"Con la firma della Convenzione in materia fiscale Santa Sede e Italia sono ancora più vicine" ha affermato il segretario per i Rapporti con gli Stati. "Al legame storico – ha concluso Gallagher – si aggiungono sempre più stabili vincoli istituzionali e giuridici".

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