Il pontefice può essere accusato come Dottore privato e in documenti di MagisteroUn Papa può cadere in eresia? E se ciò avviene, deve sottoporsi a un normale processo? La prassi che si dovrebbe seguire in questi casi ce la racconta Carlo Maria Di Pietro, giornalista e scrittore, che ha curato numerose pubblicazioni legate all'apologetica cattolica.
LA POTESTA' DI GIURISDIZIONE DEL PAPA
Il «Papa», premette Di Pietro, governa ed insegna, ha «Primato di giurisdizione» conferitogli da Cristo; ha «Potestà di giurisdizione». La Potestà di giurisdizione è il potere partecipato da Cristo Re e Capo della Chiesa a questa Medesima quale Società perfetta, a cui perciò spetta legiferare, giudicare, punire in foro esterno ed interno in ordine alla salvezza dei fedeli. La «Potestà di giurisdizione» è quindi il potere di insegnare, di legiferare, di giudicare, di punire, esercitato in ordine alla vita eterna, proprio dalla Chiesa come perfetta «Società giuridica», ad essa partecipato da Cristo Re, Mediatore e Pastore universale, a cui il Padre ha dato ogni potere.
IL PENSIERO SANT'ALFONSO
Secondo Sant'Alfonso (cf. Verità della Fede e storia delle Eresie), tutti coloro i quali sostengono che un “Papa possa essere notoriamente eretico” sono degli «inutili impugnatori dell’Autorità di Cristo» e del «Papa» stesso, alla stregua dei luterani. Una delle caratteristiche della Chiesa fondata da Gesù è l’«Unità» (Una, Santa, Cattolica, Apostolica), significa che è una nella Fede, nella Morale o Costume, nel Culto e nella Disciplina.
IL CATECHISMO DI SAN PIO X
San Pio X ed il suo Catechismo al n° 124 (commento p. Dragone, 1963). Domanda: «Chi è fuori della comunione dei santi?»; Risposta: «E’ fuori della comunione dei santi chi è fuori della Chiesa, ossia i dannati, gl’infedeli, gli ebrei, gli eretici, gli apostati, gli scismatici e gli scomunicati»; Spiegazione: «Eretico è il battezzato che non si sottomette al giudizio della chiesa riguardo alle verità rivelate. Seguendo il suo criterio o le sue passioni fa una scelta, accetta alcune verità ed altre le rigetta, facendo se stesso giudice della verità». L’eresia detta «materiale» si ha in chi non è consapevole; l’eresia detta «formale» si ha in chi è consapevole; il «peccato di eresia» si ha nell’errante consapevole che non fa pubblica confessione; il «delitto di eresia» si ha nell’errante consapevole che fa pubblica confessione, ovvero si manifesta eretico «formale».
LA COMUNIONE DEI SANTI
L’«Autorità legittima» constata l’eresia nel soggetto, il reo è «fuori della comunione dei santi». L’eretico «formale» si rifiuta con ostinazione di sottomettersi all’insegnamento ed al giudizio della Chiesa; viene espulso; non partecipa alla «comunione dei santi» e non può salvarsi; non può né insegnare e né governare, a tal proposito la Scrittura: «Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!» (Mt 15,14). Papa Pio XII nella Mystici Corporis distingue tra chi esce dalla Chiesa da se stesso tramite eresia, scisma o apostasia; e chi ne è cacciato fuori dall’«Autorità», dunque «Diritto ecclesiastico», cioè tramite la «scomunica».
CHI CONVOCA IL CONCILIO
In Verità della Fede [vol. I, Marietti, 1826, p. 142] si leggono le parole del santo «Dottore utilissimo» (sant’Alfonso): «La seconda cosa certa si è, che quando in tempo di scisma si dubita, chi fosse il vero Papa, in tal caso il concilio può esser convocato da’ cardinali, e da’ vescovi; ed allora ciascuno degli eletti è tenuto di stare alla definizione del concilio, perché allora si tiene come vacante la sede apostolica. E lo stesso sarebbe nel caso, che il Papa cadesse notoriamente e pertinacemente in qualche eresia. Benché allora, come meglio dicono altri, non sarebbe il Papa privato del pontificato dal concilio come suo superiore, ma ne sarebbe spogliato immediatamente da Cristo, divenendo allora soggetto affatto inabile, e caduto dal suo officio».
ERESIA COME DOTTORE PRIVATO
Alla luce di queste premesse può esistere un Papa eretico? Di Pietro evidenzia: «Qualora il Papa dovesse pronunciare eresia come dottore privato (omelia, dissertazione, intervista), ovverosia quando quei documenti dove c’è l’eresia non sono atti di Magistero, il problema c’è ma è differente rispetto al caso che vedremo in seguito». Giovanni XXII, per esempio, per aver proferito “solo” una prossimità all’eresia, fu sottoposto all’esame del Sant’Uffizio dall’Inquisizione e dovette ritrattare le sue erronee dichiarazioni. Ci troviamo di fronte al caso di sospetta eresia e non di eresia, eppure la Chiesa si è tutelata sottoponendo le dichiarazioni del Pontefice all’Inquisizione per una valutazione approfondita.
ERESIA IN DOCUMENTI DI MAGISTERO
Qualora il Pontefice dovesse pronunciare eresia in documenti di Magistero (solenne, straordinario oppure ordinario ed universale), questi dimostrerebbe di non possedere la potestà di giurisdizione o di averla perduta. Ci fa notare la cosa il Diritto, il Magistero, come viene anche ben riassunta da sant’Alfonso sopra citato. Il Denzinger alla voce infallibilità e magistero riporta decine di documenti che testimoniano che la Prima Sedes è senza macchia dottrinale. Nel caso in cui, dunque, un Pontefice dovesse manifestare eresia in documenti di Magistero (alle condizioni suddette), questi, avendo dimostrato di aver perduto la potestà di giurisdizione, non è più legittimato a governare la Chiesa.
COME SI TUTELA LA CHIESA IN QUESTI CASI?
Prosegue Di Pietro: la Chiesa si tutela con le armi che il Diritto (divino ed ecclesiastico) le danno. Valutata la presenza di un’eresia, il soggetto viene fraternamente richiamato. Se il Pontefice si corregge, secondo tradizione, si ritiene che questi, essendo nuovamente in grado di volere il bene della Chiesa, e non avendo perso il senno, torna Pontefice. Il documento contenete l’eresia, pertanto, non diventerà Magistero e andrà censurato.
IL CONCILIO IMPERFETTO GENERALE
Se il Pontefice non dovesse correggersi, la Chiesa rileva canonicamente la pertinacia dell’eresia, unita alla notorietà della stessa. Solo allora si procede con la convocazione di un Concilio imperfetto generale (generale almeno moralmente) deputato alla rimozione del non Papa, alla qualifica di antipapa per lo stesso, all’elezione (o designazione) di un Pontefice regnante. Durante il periodo che intercorre fra l’eresia manifesta e la rimozione del soggetto reprobo, la Chiesa solitamente può essere definita in sede vacante, come stabilito dalle costituzioni sulla Sede Vacante.