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Quale accesso ai sacramenti per i divorziati?

Divorced couple

© Mincemeat/SHUTTERSTOCK

Lucandrea Massaro - Aleteia - pubblicato il 17/03/15

Un lettore ci chiede lumi...

Un nostro lettore si interroga sulla condizione dei divorziati e del loro accesso ai sacramenti. Domanda molto importante che viene condivisa da molti fedeli.

Può essere di grande aiuto la lettura dell’Esortazione Apostolica Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II riguardo ai «separati e divorziati non sposati». Scrive il Papa al n. 83: «Analogo è il caso del coniuge che ha subito divorzio, ma che – ben conoscendo l’indissolubilità del vincolo matrimoniale valido – non si lascia coinvolgere in una nuova unione, impegnandosi invece unicamente nell’adempimento dei suoi doveri di famiglia e delle responsabilità della vita cristiana. In tal caso il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla Chiesa, rendendo ancor più necessaria, da parte di questa, un’azione continua di amore e di aiuto, senza che vi sia alcun ostacolo per l’ammissione ai sacramenti». A proposito dei divorziati risposati invece, riguardo alla non idoneità ad accostarsi alla comunione, il Papa precisa al n. 84: «sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la sua Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia» (Familiaris Consortio).

Nelle cosiddette unioni irregolari irreversibili, qualora non fosse possibile di decidersi per una scelta di continenza, il Papa nella stessa Esortazione Apostolica incoraggia comunque a partecipare alla vita della Chiesa con l’ascolto della Parola, la perseveranza nella preghiera, l’incremento delle opere di carità e di giustizia, l’educazione dei figli nella fede cristiana e le opere di penitenza. Infatti, l’impossibilità di accedere ai sacramenti non toglie valore al resto della vita cristiana (Novena.it).

Per chiarire ulteriormente riprendiamo una intervista a monsignor Eugenio Zanetti, patrono stabile presso il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo e responsabile del gruppo «La Casa», che nella diocesi di Bergamo fa accompagnamento spirituale e consulenza canonica per persone separate, divorziate o risposate, pubblicata da Avvenire nel Giugno del 2010 a firma di Mimmo Muolo:

Monsignor Zanetti, qual è esattamente la posizione dei separati e dei divorziati di fronte all’accesso ai sacramenti?
È quella descritta molto bene nel Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia e in altri documenti. Occorre distinguere fra coloro che si trovano in una situazione di «separazione», di «divorzio», di «nuova unione». Per i separati (che non hanno in corso una convivenza), soprattutto per chi ha subito la separazione, di per sé non ci sono impedimenti oggettivi ad accedere a Confessione e Comunione. Tuttavia, se un separato ha avuto grosse responsabilità e magari ha fatto del male all’altro coniuge o ai figli, questi per accedere fruttuosamente ai sacramenti dovrà fare un cammino di pentimento e, per quanto possibile, di riparazione del male fatto. Inoltre non vengono meno i suoi doveri nei confronti dei figli. Non bisogna dimenticare che i sacramenti non sono degli atti magici, ma comportano degli autentici cammini di conversione e di fede. Se una persona separata, pur non convivendo, vivesse dissolutamente, non sarebbe nelle condizioni di poter ricevere i sacramenti.


E per chi, dopo la separazione, si trova ora divorziato, che cosa succede?
Parliamo per ora dei divorziati che non hanno avviato una nuova convivenza o un matrimonio civile. Per la Chiesa il matrimonio, una volta celebrato in modo valido, è per sempre, cioè non può esser cancellato da nessuna potestà umana. Per questo, se in certe occasioni e a certe condizioni la Chiesa può riconoscere la legittimità della separazione per evitare mali maggiori, ritiene invece negativo il ricorso al divorzio. Quindi, se una persona è ricorsa al divorzio volendo cancellare definitivamente il suo matrimonio e magari, così facendo, ha causato ulteriore male e dolore all’altro coniuge o ai figli, per accedere ai sacramenti essa dovrà attestare un sincero pentimento e, per quanto possibile, attuare qualche gesto riparatore. Per chi, invece, ha subito il divorzio o ha dovuto accedervi per tutelare legittimi interessi propri o dei figli (senza tuttavia disprezzo verso il matrimonio, ritenuto comunque ancora in essere davanti a Dio e alla Chiesa), non vi sono impedimenti oggettivi per accedere ai sacramenti.


Dunque qual è l’impedimento effettivo: il divorzio in sé o la convivenza con altra persona successiva al divorzio?

Per separati o divorziati ciò che impedisce l’accesso ai sacramenti, oltre a eventuali condizioni morali soggettive non adeguate, è il fatto oggettivo di aver avviato una nuova convivenza o un matrimonio civile. È questa scelta, ulteriore rispetto alla separazione o al divorzio, che pone in una condizione in grave contrasto con il Vangelo del Signore riguardante l’amore fra un uomo e una donna sigillato con il matrimonio. L’insegnamento cristiano che la Chiesa cattolica continua a trasmettere propone agli uomini una scelta matrimoniale unica e indissolubile, fedele e aperta alla vita, per il bene dei coniugi e quello dei figli: un amore che riflette e testimonia la stessa qualità di amore che Dio ha verso gli uomini e che trova nel rapporto di Gesù con la Chiesa il suo riferimento e la sua mediazione ecclesiale. Il matrimonio religioso è una realtà incancellabile, proprio come incancellabile ed eterno è l’amore divino per l’umanità. Chi avvia una nuova unione contraddice con la sua scelta quanto indicato dal Signore e quindi si pone in una condizione oggettiva cosiddetta irregolare. Ed è proprio questa condizione irregolare che non pone i presupposti sufficienti per accedere ai sacramenti (Avvenire, 6 giugno 2010).

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