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“Nato” da una coppia lesbica, il Comune di Torino ferma la trascrizione

Battesimo figlia coppia gay Argentina

© NUZZA / SHUTTERSTOCK.com

Gelsomino Del Guercio - Aleteia - pubblicato il 07/01/15

Il piccolo è nato a Barcellona. Per la legge spagnola ha due madri

Bambino nato da "due" madri: Il Comune di Torino frena il via libera alla trascrizione ordinata dalla Corte d'Appello. La coppia, sposata in Spagna, ha avuto il piccolo con l'inseminazione eterologa. Dal Comune di Barcellona sono indicate come "madre A" e "madre B". Le due donne hanno divorziato nel 2014. 

IL SI' DELLA LEGGE SPAGNOLA
Il piccolo è nato in terra iberica, scrive La Repubblica (7 gennaio), grazie all'inseminazione eterologa e, per la legge locale, è figlio di due mamme. Ora la Corte d'Appello di Torino – per la prima volta in Italia – ha accolto la loro richiesta e ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune di trascrivere la nascita del bambino come figlio di entrambe le mamme.

IL NO DI PREFETTURA E COMUNE
Ma dagli uffici del Comune è giunto il "no" secco: non verrà trascritto, almeno per il momento, l'atto di nascita del bambino nato in Spagna. La decisione è stata presa dopo un colloquio telefonico tra i Servizi Civici e la Prefettura di Torino, a cui è stata inviata copia della sentenza della Corte d'Appello per avere un parere sulla vicenda da parte del Ministero degli Interni.

IL FRENO DEL TRIBUNALE DI TORINO
L’italiana e la spagnola avevano avuto il piccolo, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita eterologa con l’impianto di gameti da una all’altra. Il Tribunale di Torino aveva respinto la richiesta di trascriverlo nell’anagrafe italiana, ritenendo la trascrizione «contraria all’ordine pubblico» inteso come insieme di principi desumibili dalla Costituzione e fondanti l’intero assetto ordinamentale, «fra i quali le norme in materia di filiazione che fanno espresso riferimento ai concetti di padre, madre, marito e moglie» (Corriere.it, 7 gennaio).

IL DUBBIO DA DIRIMERE IN CORTE D'APPELLO
La questione, ora in Appello, era «se l’atto di nascita del bambino nato da inseminazione eterologa, figlio secondo la legge spagnola sia della madre che lo ha partorito sia della partner di sesso femminile coniugata con la prima, non sia contrario all’ordine pubblico, e se l’omosessualità dei genitori sia di ostacolo alla formazione di una “famiglia” secondo la legge italiana».

COME LA CONVENZIONE DI NEW YORK
Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, ragiona in premessa la Corte, rifacendosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e al regolamento comunitario 2201 del 2003 , «il concetto di ordine pubblico deve essere declinato in funzione dell’interesse superiore del minore». 

L'INTERESSE DEL BAMBINO
E «nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino cresciuto da due donne che la legge spagnola riconosce entrambe come madri» (Il Sussidiario.net, 7 gennaio).  La nozione di famiglia ha sì rilievo, ma «non tanto sul piano dei partners», bensì «con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio», tanto che «non devono essere collegati fra loro il piano del legame fra i genitori e il piano del legame fra genitore e figli». 

I PRECEDENTI DELLA CORTE EUROPEA
La linea dei giudici di Torino, evidenzia ancora il Corriere, è stata tracciata «in una fattispecie analoga» da «due recenti sentenze emesse nel giugno 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo» di Strasburgo contro la Francia, condannata per «aver violato il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata» quando «non ha trascritto il rapporto di filiazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all’estero da una madre surrogata».

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI TORINESI
Nel caso torinese, la presidente Silvia Daniela, la relatrice Daniela Giannone e la giudice Federica Lanza valutano che «la mancata trascrizione dell’atto di nascita limita e comprime il diritto all’identità personale del minore e il suo status» in Italia, dove non avrebbe alcuna relazione parentale con la mamma non partoriente, «non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative», e «verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia della signora» esclusa

DIVORZIATE NEL 2014
Inoltre le due donne hanno divorziato a Barcellona nel 2014 ma «sulla base di un accordo nel 2013» hanno scelto la «condivisione delle responsabilità genitoriali», sicché «la mancata trascrizione del certificato di nascita comporterebbe anche conseguenze rilevanti in ordine alla libera circolazione del minore» e di una delle due mamme in Italia.

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