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Quali funzioni sacerdotali possono svolgere i laici nella Messa?

A woman giving communion at a Mass

© Corinne SIMON/CIRIC

Padre Henry Vargas Holguín - Aleteia - pubblicato il 12/11/14

Orientamenti per i ministri straordinari della Comunione in risposta alla domanda di un lettore

Cari fratelli, potreste scrivere qualcosa sui ministri straordinari dell'Eucaristia e se biblicamente si parla di loro?

Risponde l'esperto di Aleteia Henry Vargas Holguín:

I laici possono svolgere diversi servizi o ministeri nella Chiesa in modo stabile o occasionale, anche se non sono sacerdoti. È il caso dei lettori, degli accoliti e dei ministri straordinari della Comunione.

Il ministero del lettorato

Questo ministero è stato istituito nella Chiesa per proclamare dovutamente e con sommo rispetto la parola di Dio negli atti liturgici.

Il lettore, se manca il salmista, reciterà o se possibile canterà il salmo tra le letture; quando non c'è il diacono, organizzerà la preghiera universale anche facendo partecipare altre persone.

Il lettore è poi incaricato di dirigere i canti in ogni celebrazione liturgica, animando il popolo a partecipare attivamente.

Il lettore istruisce inoltre i fedeli perché ricevano degnamente i sacramenti, agendo come catechista ma anche come animatore, e compirà questa missione se si sforza di offrire non solo un'accoglienza favorevole nella Chiesa, ma un'istruzione adeguata e fruttuosa.

Potrà anche incaricarsi della preparazione di altri fedeli perché, con incarico temporale, leggano la Sacra Scrittura nelle celebrazioni liturgiche.

L'importanza principale del ministero del lettorato si basa sul fatto che il lettore sia capace di trasmettere con la propria vita un profondo amore per la Sacra Scrittura.

L'amore per la parola di Dio e per le celebrazioni liturgiche si tradurrà nell'adeguata preparazione di queste e nella capacità di ottenere un'idonea partecipazione dei fedeli a queste cerimonie, che li porti a gustare o a entusiasmarsi per la Parola Divina.

Il ministero dell'accolitato e il ministro straordinario della Comunione

In base al canone 910, 1, sono ministri ordinari della Comunione il vescovo, il presbitero e il diacono.

Nella riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II si inserisce il concetto di ministro straordinario della Comunione. Questa figura è stata introdotta mediante l'istruzione Immensae caritatis della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti del 29 gennaio 1973.

Questo ministero viene citato nel canone 910, 2 del Codice di Diritto Canonico: “Ministro straordinario della sacra comunione è l'accolito o anche un altro fedele incaricato a norma del Can. 230, §3”.

L'istruzione Redemptionis Sacramentum su alcune cose che si devono osservare o evitare relativamente alla Santissima Eucaristia, promulgata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 25 marzo 2004, aiuta a comprendere le competenze dell'accolito e il carattere straordinario di questo ministero.

Per evitare confusione sulla funzione dei laici nell'Eucaristia, si dovrebbe precisare che si deve usare l'espressione “ministro della Comunione”, non ministro dell'Eucaristia: “Ministro, in grado di celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è il solo sacerdote validamente ordinato”. “Perciò il nome di 'ministro dell’Eucaristia' spetta propriamente al solo sacerdote” (n. 154, cfr. anche n. 156).

Condizioni per l'esercizio legittimo del ministero straordinario della Comunione

L'incarico che viene richiesto al ministro straordinario della Comunione sarà sempre di supplenza e straordinario, e deve essere esercitato a norma di diritto.

Il canone 230, 3 afferma che i servizi liturgici lì menzionati (ministero della parola, presiedere preghiere liturgiche, amministrare il Battesimo, dare la Santa Comunione) possono essere assunti dai fedeli non ordinati solo in supplenza, richiedendosi, per la liceità, la necessità e la carenza di chierici; se non si verificano insieme queste due circostanze, l'intervento dei laici costituisce un atto gravemente illecito.

Un esempio di necessità sarebbe una Messa in cui non è stato possibile assistere in un tempo ragionevole tutti i fedeli che chiedono la Comunione, di modo che la procedura si allungherebbe eccessivamente.

Come esempio dell'assenza di chierici, si può citare una celebrazione nella quale non ci siano sacerdoti né diaconi o questi, pur se presenti, siano realmente impediti (per malattia, età avanzata…).

Chi può essere ministro straordinario della Comunione?

Sarebbe una vera anti-testimonianza se chi distribuisce il Corpo di Cristo negasse con la propria vita ciò che confessa in teoria.

Per questo è necessaria una selezione tra i fedeli quando si prevede la necessità di contare su ministri straordinari della Sacra Comunione, accompagnando a questa selezione un'adeguata formazione per loro.

Quando si verifica l'oggettiva necessità di una supplenza, si deve far sì che la persona sia di sana dottrina e abbia una condotta di vita esemplare.

Non possono essere ammessi all'esercizio di questi compiti quei cattolici che non conducono una vita degna, non godono di buona reputazione o si trovano in situazioni familiari non coerenti con l'insegnamento morale della Chiesa.

Il sacerdote che celebra l'Eucaristia, con certe condizioni, può designare per un'occasione un ministro straordinario della Comunione attraverso una benedizione.

Il ministro straordinario deve essere un accolito o un altro laico. Per accolito non si intende chiunque aiuti a Messa. Il ministro straordinario che deve intervenire in prima istanza è quello che ha ricevuto l'accolitato dalle mani dell'ordinario del luogo, il vescovo (can. 910, 2).

Quanto all'autorità competente, spetta in prima istanza al parroco il grave dovere non solo di selezionare, ma anche di preparare dovutamente i fedeli designati ad essere ministri straordinari della Santa Comunione e che dovranno essere proposti al vescovo diocesano per la loro approvazione.

La funzione dell'accolito è descritta nel canone 230, 1. Nella regolamentazione che si fa dell'accolito, si include la funzione di distribuire, come ministro straordinario, la Santa Comunione quando mancano i ministri ordinari.

Questa menzione, così come quella del canone 910, non significa che l'accolito possa dare la Comunione quasi come ministro ordinario, ma che, se ci sono i requisiti previsti per chiamare un ministro straordinario della Comunione, si deve preferire un accolito ad altri laici.

I ministri straordinari devono ricevere una formazione adeguata all'incarico che ricevono. Devono essere istruiti sulla dottrina eucaristica, sulla natura del loro servizio, sulle rubriche che si devono osservare per la debita reverenza a questo Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione.

Orientamenti per il ministro straordinario della Comunione:

1.- I ministri straordinari della Comunione non sono autorizzati a esporre o riporre il Santissimo Sacramento.

2.- La distribuzione della Comunione deve essere effettuata sempre con calma e dignità, visto che ciò che si offre e si riceve è nientemeno che il Corpo del Signore.

3.- I ministri straordinari non devono usare “ornamenti sacri”, per distinguere la loro funzione da quella dei ministri ordinati.

4.- Se nella celebrazione della Messa c'è la processione d'ingresso, non vi partecipano. Dovranno stare seduti in mezzo ai fedeli.

5. Dopo il Padre Nostro, i ministri straordinari devono andare nella sacrestia della chiesa per lavarsi le mani. Quando inizia il rito della frazione del Pane, si avvicinano al presbiterio. La prima cosa che fanno arrivandovi è una genuflessione all'Eucaristia. Prima della Comunione, restano in piedi da una parte, non all'altare o vicino ad esso.

6. Sono i primi a comunicarsi ricevendo la Comunione solo sotto la specie del Corpo di Cristo. Dopo averlo fatto, ricevono dal ministro ordinario il calice per distribuire l'Eucaristia ai loro fratelli. Ogni ministro può essere accompagnato da un chierichetto con una patena. In questo modo si eviterà il pericolo che l'ostia o qualcuna delle sue particelle cada a terra.

7.- Nel distribuire la Comunione rispetteranno il desiderio di ogni persona che si comunica di ricevere il Corpo del Signore in mano o in bocca. La Comunione in mano non dovrà dunque essere imposta in modo da escludere la Comunione in bocca.

8.- Il ministro straordinario verificherà che quanti si comunicano in mano consumino l'ostia consacrata nello stesso momento, di modo che nessuno si allontani con le specie eucaristiche in mano.

9.- Non dovranno mai presentare il calice perché ciascuno si serva. Devono compiere il gesto ministeriale in modo conforme a ciò che ha fatto il Signore: “Prendete e mangiate!”.

10.- Dopo aver distribuito la Comunione, i ministri straordinari consegnano il calice al sacerdote o al diacono, o lo lasciano sull'altare sopra il corporale. Ciascuno fa una genuflessione e va a lavarsi le dita con acqua prima di tornare al suo posto nell'assemblea. Non purificano gli oggetti sacri.

[Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti]

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