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Cosa fare quando il coniuge pratica l’omosessualità?

Padre Henry Vargas Holguín - pubblicato il 29/10/14

L’omosessualità è strettamente collegata alla nullità matrimoniale
Se il coniuge mantiene rapporti intimi con persone dello stesso sesso, il matrimonio potrebbe essere nullo per vizi di consenso, e tutto indica che la cosa più corretta è avviare un processo di nullità matrimoniale, ovvero dichiarare che non c’è stato matrimonio.

Tra le cause che sono motivo di nullità del matrimonio canonico ci sono gli impedimenti dirimenti, i vizi del consenso e la forma della celebrazione.

Il vincolo matrimoniale sorge dal consenso, essendo questo l’elemento più decisivo del patto coniugale e quello che contiene la sua efficacia causale propriamente detta. Per questo l’ordinamento giuridico non può supplire al consenso.

Se il consenso è anomalo o viziato, il matrimonio stesso è invalido o nullo. È impossibile riconoscere come valido un matrimonio quando è intervenuto qualche vizio che ha intaccato il consenso dei contraenti o di uno di loro.

L’omosessualità presenta uno stretto legame con la nullità matrimoniale, visto che nei matrimoni contratti da un omosessuale concorrono in genere due fatti con forza invalidante del consenso scambiato.

Quali sono questi due fatti? L’errore (da parte del coniuge eterosessuale) e l’incapacità consensuale (da parte del coniuge omosessuale).

L’ERRORE si riferisce alla mancata conoscenza che la persona aveva della condizione omosessuale del proprio coniuge. L’eterosessualità è una qualità così sostanziale e identificativa della persona, in quanto coniuge, che si crede presupposta nella persona con cui si desidera contrarre matrimonio.

Il Codice di Diritto Canonico afferma che “l’errore di persona rende invalido il matrimonio” (1097, 1). Questo errore gioca in genere un ruolo determinante all’origine del consenso, perché porta la persona a prendere la decisione di contrarre un matrimonio al quale non accederebbe nel caso in cui conoscesse in precedenza la vera tendenza sessuale del partner.

È un’aggravante il dolo, quando la persona omosessuale nasconde la propria condizione.

In questo modo, “chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell’altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente” (Codice di Diritto Canonico, 1098).

L’INCAPACITÀ CONSENSUALE (da parte del coniuge omosessuale) è l’impossibilità di assumere i doveri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

Quali cause? Senza privarlo dell’uso della ragione né impedirgli la discrezione di giudizio, esistono certi disturbi psico-sessuali che interessano la struttura personale del soggetto e gli impongono un’incapacità psicopatologica di rispettare i doveri essenziali del matrimonio. Ci sono precedenti in casi di certi tipi di omosessualità e di promiscuità sessuale.

E c’è unanimità tra i canonisti nell’affermare che la vera condizione omosessuale provocherà direttamente l’incapacità del soggetto ad assumere e rispettare i doveri essenziali del matrimonio.

Perché? L’orientamento sessuale profondo dell’omosessuale ha un significato realmente costitutivo della persona, che interessa la sua dimensione coniugale per la possibile incapacità di costruire la comunità di tutta la vita con il proprio coniuge – che esige almeno una certa capacità di relazione e dedizione interpersonale a tutti i livelli (amoroso, affettivo, sessuale…); interessa la complementarietà tra un uomo (nel senso pieno del termine) e una donna (nel senso pieno del termine). “Il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna” (Codice di Diritto Canonico, 1096). In questo senso, il diritto canonico ammette l’incapacità del vero omosessuale – esclusivo o preferenziale – di costituire con una persona di sesso diverso quella comunione di vita psico-sessuale che è e deve essere il matrimonio.

L’omosessuale, malgrado la “normalità” delle sue facoltà intellettuali e volitive (della volontà), è incapace di avere la discrezione di giudizio necessaria nella vita matrimoniale.

Ciò significa che per il suo orientamento sessuale, la parte omosessuale potrebbe mancare della capacità necessaria per far nascere una comunità eterosessuale perpetua, armoniosa ed esclusiva com’è il matrimonio, e provocherebbe l’invalidità del matrimonio per l’incapacità di assumere i doveri essenziali del matrimonio stesso. “Sono incapaci a contrarre matrimonio” “coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio” (Codice di Diritto Canonico, 1095,3).

[Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti]