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Secondo il Diritto Canonico, una persona sposata solo civilmente può fare la Comunione?

Receiving holy communion in the hand

© DR

Padre Henry Vargas Holguín - pubblicato il 21/10/14

Senza il matrimonio canonico, i rapporti intimi nella coppia impediscono l'accesso ai sacramenti

Una coppia è sposata civilmente perché lui non vuole sposarsi in chiesa, ma lei è credente. La donna non può fare la Comunione? (Domanda da Facebook)

Il matrimonio civile non è riconosciuto da Dio né dalla Chiesa, quindi canonicamente non ha alcun valore, è come inesistente.

La Chiesa non riconosce validità canonica al matrimonio civile. Per lei il matrimonio civile tra due cattolici non ha lo status di matrimonio, è un matrimonio praticamente nullo. E anche se i contraenti hanno espresso una vera volontà di contrarre matrimonio, per la Chiesa continuano ad essere single.

Attenzione, però: la Chiesa non nega l’effetto giuridico desiderato che la dichiarazione civile in sé è capace di produrre, anche se si fa di fronte a un’autorità diversa da quella ecclesiale. Ciò vuol dire che coloro che ricorrono al giudice o all’autorità civile per contrarre matrimonio possono esprimere un vero e autentico consenso matrimoniale.

Molti di coloro che vanno dal giudice desiderano contrarre matrimonio: vogliono davvero sposarsi. Nei canoni 1059 e 1117 non si nega questa realtà: non c’è motivo di dubitare della volontà realmente matrimoniale di quanti ricorrono al giudice.

Ciò che fa il Codice di Diritto Canonico è privare dell’efficacia sacramentale l’espressione del consenso civile, se non si fa nella forma dovuta.

Perché la Chiesa vuole che i cattolici si sposino per la Chiesa? O, detto in altro modo, perché il Diritto Canonico vuole che i matrimoni vengano contratti in forma canonica? Per una ragione di attribuzione di competenze.

È ragionevole che la Chiesa regoli le relazioni giuridiche dei suoi membri, e i battezzati lo sono. E se bisogna regolare queste relazioni – tra le quali rientra evidentemente il matrimonio –, è normale che si includa la regolazione degli elementi richiesti per dotare di efficacia giuridica gli atti delle parti.

Detto in altre parole, la Chiesa può – e deve – regolamentare il modo di realizzare atti giuridici sacramentali da parte dei cattolici.

La Chiesa riprova il matrimonio civile dei battezzati, “pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento” (can. 1055, § 2).

Il libro della Genesi ci insegna che il matrimonio è voluto da Dio e Gesù lo eleva al livello di sacramento; i suoi discepoli, all’interno della Chiesa, devono quindi considerare, rispettare e valorizzare la dignità e sacramentalità che Gesù ha conferito al matrimonio.

Il matrimonio di un cattolico contratto fuori dal sacramento è invalido secondo la legge della Chiesa visto che non soddisfa pienamente ciò che la nostra fede insegna sul matrimonio.

La validità del sacramento non è arbitraria, ma dipende dall’esistenza di certe condizioni e di certi impegni propri della natura del matrimonio; questa è pura dottrina della Chiesa basata sul Vangelo e sulla tradizione apostolica.

Indipendentemente dalla “fede” di uno dei coniugi o di entrambi, indipendentemente dal fatto che uno dei due coniugi o entrambi “avrebbe” voluto sposarsi per la Chiesa, se si esclude la forma canonica il mero vincolo civile non smette di essere una relazione di concubinato, e quindi di fornicazione; realtà, queste, che impediscono l’accesso ai sacramenti finché sussiste il peccato.

Il matrimonio non è una licenza per fare sesso. L’intimità sessuale è un dono di Dio per il matrimonio. Quando non è un atto matrimoniale secondo l’impegno di amore fedele, con apertura alla fecondità, allora è peccato perché manca il vero amore.

Il matrimonio è un’alleanza permanente d’amore secondo i precetti della legge naturale e divina. All’interno di questa alleanza esclusiva, l’unione dell’uomo e della donna trova il suo vero significato come atto d’amore.

Per questo i conviventi e coloro che sono uniti solo nel matrimonio civile sono in permanente stato di peccato e non possono ricevere i sacramenti. La buona intenzione di sposarsi per la Chiesa non è sufficiente per comunicarsi.

[Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti]

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