In che caso sono previsti gli arresti domiciliari nel diritto canonico?
Marigliano: Gli arresti domiciliari, che si applicano quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, è uno di questi istituti cui si rinvia ed è un provvedimento con il quale il giudice oltre a prescrivere all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, può imporgli limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono; inoltre, il periodo di tempo trascorso in stato di arresti domiciliari deve essere scomputato dalla pena complessiva eventualmente inflitta.
È prevista l’estradizione nel diritto canonico?
Marigliano: L'estradizione, forma di cooperazione e collaborazione tra gli Stati, definita "attiva" (richiesta di consegna di un soggetto imputato o condannato nel territorio dello Stato richiedente) o "passiva" (la richiesta di consegna viene fatta dallo Stato nel cui territorio è stato commesso un reato e viene ricevuta dallo Stato che "ospita" il soggetto colpevole o da sottoporre a giudizio), può essere concessa solo se è prevista dalle convenzioni internazionali. La nuova disciplina del sistema penale vaticano, attuata con legge N. IX/11.luglio 2013, rende più difficile l'estradizione. Ed infatti non l'ammette quando sussistano seri motivi per ritenere che: a) la relativa richiesta sia stata presentata al fine di perseguire o di punire o di arrecare danno ad una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche; b) nello Stato richiedente la persona rischi di essere sottoposta a tortura o alla pena di morte; c) sia contraria a interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede. No all'estradizione anche quando la misura sia contraria a interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede. Per verificare la ricorrenza di queste condizioni si tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa l'esistenza, nello Stato richiedente, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce dei diritti dell'uomo. Inoltre per la concessione dell'estradizione esplicitamente la legge N. IX afferma che si devono osservare le convenzioni ratificate con gli altri Stati, gli usi internazionali e le leggi.