Le bugie di Scalfarotto nell'intervista a "Giornalettismo"
di Gianfranco Amato
In un’intervista pubblicata sul quotidiano onlineGiornalettismo all’on. Ivan Scalfarotto è stata posta questa domanda: «Chi esprime un’idea contraria al matrimonio omosessuale o alle unioni civili, rischia la galera?». Questa la risposta dell’ineffabile Sottosegretario ai rapporti con il parlamento: «Assolutamente no. E per due motivi fondamentali. Il primo è che qui stiamo parlando dell’estensione della legge Reale-Mancino, che non ha mai colpito le opinioni. Poi c’è la costituzione che protegge la libertà di pensiero eppure, non contenti di questo, ci abbiamo messo l’emendamento Verini che esplicitamente fa salve le opinioni».
Con un’unica risposta Scalfarotto è riuscito a dire due cose non vere. Analizziamole entrambi partendo da quella relativa alle conseguenze della Legge Mancino. Evidentemente i numerosi impegni politici del deputato PD (compresa la sua candidatura alla leadership nazionale del centrosinistra alle elezioni primarie de L’Unione del 2005) lo hanno tenuto lontano dalla cronaca giudiziaria. Basta ricordarne due tra i numerosi casi di applicazione della Legge Mancino, per far capire all’attuale Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, qual è l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sul tema.
Cominciamo dal primo. Nel 2001 l’attuale sindaco di Verona Flavio Tosi – insieme alla moglie Barbara e ai compagni di partito Matteo Bragantini, Enrico Corsi e Maurizio Filippi – viene rinviato a giudizio su accusa del procuratore Guido Papalia per aver violato proprio la legge Mancino, partecipando attivamente alla campagna di protesta, organizzata dalla Lega Nord di Verona contro un campo nomadi abusivo intitolata “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari dalla nostra città”. Nel 2005 tutti gli imputati vengono condannati a sei mesi di reclusione e a tre anni di interdizione dai pubblici uffici, con la motivazione che gli stessi imputati hanno «diffuso idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico e incitato i pubblici amministratori competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici e conseguentemente creato un concreto turbamento alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato».
Nel 2007 la Corte di Appello di Venezia confermava, pur riducendo le pene, la condanna per aver organizzato una propaganda di idee fondate sull’odio e sulla superiorità etnica e razziale. La Corte, infatti, riteneva che la petizione promossa dagli imputati fosse di per sé lecita, ma riconosceva che la campagna mediatica promossa diffondesse idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale. Nel 2007 la Corte di Cassazione annullava la sentenza d’appello ritenendola carente sotto il profilo motivazionale, rinviando Tosi e gli altri imputati a nuovo giudizio.
Nel 2008 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna di Tosi e degli altri imputati. Con la sentenza n. 41819 del 10 luglio 2009, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione statuiva che «è configurabile il reato di propaganda di idee discriminatorie, previsto dall’art. 3, comma primo lett. a), della L. n. 654 del 1975, nell’affissione di manifesti sui muri della città del seguente tenore: “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari”». Interessante è notare il ragionamento dei giudici nella prima sentenza della Cassazione del 2007. In quel provvedimento di annullamento con rinvio, infatti, ai giudici della Corte d’Appello viene espressamente chiesto di stabilire se il pregiudizio razziale mostrato dagli imputati costituisse – tenuto conto delle circostanze temporali ed ambientali nelle quali era stato espresso – un’idea discriminatoria fondata sulla diversità e non sul comportamento. In pratica, i giudici sono stati invitati a discettare sulle singole frasi del manifesto e a scoprire quale "idea" muovesse i promotori della raccolta di firme: essi esprimevano un’idea fondata sulla "diversità" degli zingari o sul loro comportamento discutibile? Ma questo modus operandi è assai pericoloso. Non si può lasciare alla discrezionalità del giudice – e, quindi alla sua personale Weltanschauung – una simile valutazione.