3. Riportavo anche il testo di san Tommaso:
“Niente impedisce che un atto abbia due effetti, di cui l’uno intenzionale e l’altro involontario. Gli atti morali però ricevono la specie da ciò che è intenzionale, non da ciò che è involontario, essendo questo un elemento accidentale. Perciò dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita, mentre l’altro è l’uccisione dell’attentatore. Orbene, questa azione non può considerarsi illecita, per il fatto che con essa s’intende conservare la propria vita: poiché è naturale per ogni essere conservare per quanto è possibile la propria esistenza.
Tuttavia un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito se è sproporzionato al fine. Se quindi uno nel difendere la propria vita usa una maggiore violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la sua difesa è lecita: infatti il diritto stabilisce che “vim vi repellere licet cum moderamine inculpatae tutelae”(è lecito respingere la violenza con la violenza, con la moderazione di una difesa non colpevole). Non è quindi necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è più tenuto a provvedere alla propria vita che alla vita altrui” (s. tommaso, Somma teologica, II-II, 64, 7).
Ti ringrazio del quesito, ti ricordo nella preghiera e ti benedico.
Padre Angelo