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“Non desiderare la donna d’altri”

Couple in crisis

© ChameleonsEye/SHUTTERSTOCK

Amici Domenicani - pubblicato il 13/01/14

Il nono comandamento vige anche rispetto alle persone che sono sposate solo civilmente?

Caro padre Angelo,

è lecito frequentare, anche con la prospettiva del fidanzamento, una persona il cui matrimonio civile è andato in crisi?
"Non desiderare la donna d'altri" è da intendersi solo nei confronti dei matrimoni religiosi o anche di quelli civili?
Se due persone unite con rito civile entrano in crisi, possono considerarsi libere da legami e pronte per iniziare una nuova vita con altri?

La ringrazio.

Risposta del sacerdote

Carissimo,
1. anche se il matrimonio civile fra due persone battezzate è nullo, tuttavia c’è un vincolo giuridico tra i due, finché la separazione non è sancita dal divorzio.
Pertanto cominciare una frequentazione con la prospettiva del fidanzamento potrebbe andare contro un diritto di giustizia almeno da un punto di vista umano, a meno che l’ex partner di fatto non dia via libera.

2. Alla luce del vincolo contratto dai due davanti allo stato e degli impegni reciproci di giustizia, il nono comandamento vale anche nei confronti dei battezzati che si sono sposati solo civilmente.
Quel tale o quella tale non saranno davanti a Dio l’uno sposo dell’altro, tuttavia si sono impegnati pubblicamente con vincoli di giustizia, come quelli del matrimonio.
Pertanto vige anche nei loro confronti il comandamento: “Non desiderare la donna d’altri”.

3. La convivenza non è la stessa cosa che un matrimonio civile, perché nella convivenza non vi sono vincoli di giustizia.
Tuttavia anche se due persone sono conviventi, sono legate fra di loro da amicizia.
E questa loro amicizia va rispettata. Sicché non è lecito andare ad insidiare lui o lei col pretesto che sono solo conviventi.
Con questo non dico che la convivenza sia lecita.
Dico solo che non bisogna insidiare affettivamente una persona convivente, solo perché convivente.
Quell’amicizia va rispettata come tutte le altre amicizie, nel medesimo modo in cui non è lecito togliere un amico all’amico.

4. Circa l’ultima domanda: possono iniziare una nuova vita affettiva se c’è il consenso reciproco e a patto che adempiano tutti gli obblighi di giustizia inerenti al matrimonio contratto.

Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo

articolo tratto da: http://www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=2808

Tags:
convivenzadivorzio
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