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Sul genocidio degli armeni non “c’è unanimità nella comunità internazionale”

Sul genocidio degli armeni non “c’è unanimità nella comunità internazionale”

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Chiara Santomiero - Aleteia Team - pubblicato il 20/12/13

Una sentenza della Corte europea dei diritti umani torna sulla definizione legale di “genocidio”

Perseguire penalmente una persona e condannarla perché ha negato il genocidio armeno del 1915 è un’offesa alla libertà d’espressione. Nel condannare il nazionalista turco Dogu Perincek per discriminazione razziale nel 2007, la Svizzera ha quindi commesso una violazione di questo principio. Lo ha affermato la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, alla quale l'imputato si era rivolto dopo la sua condanna pronunciata dal Tribunale federale (TF). La Corte ha quindi evidenziato la difficoltà di provare che il massacro degli armeni da parte del governo turco a partire dal 1915 possa essere identificato in senso stretto come “genocidio”.

Perincek, presidente del Partito dei lavoratori della Turchia, aveva contestato pubblicamente l'esistenza di uno sterminio programmato della minoranza armena durante la prima guerra mondiale: in discorsi pronunciati nel 2005 a Losanna, Opfikon (ZH) e Köniz (BE) aveva fra l'altro parlato di una "menzogna internazionale". Per questo era stato condannato in Svizzera in virtù dell'art. 271 bis del codice penale svizzero che punisce “chiunque (…) disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità”. Secondo la Corte europea, a cui Perincek ha fatto ricorso, con questi propositi il leader del Partito dei lavoratori non ha commesso abusi di diritto. I giudici ricordano infatti che "il libero esercizio del diritto di dibattere apertamente di questioni sensibili e suscettibili di non piacere è uno degli aspetti fondamentali della libertà d'espressione". Perincek, però, negando il carattere di genocidio al massacro degli armeni non è incorso in “incitamento all'odio” né ha “usato il suo diritto di espressione per fini contrari al testo e allo spirito della Convenzione” (Ticinonline 17 dicembre).

A proposito dei fatti del 1915, la Corte ha affermato che non è suo compito “quello di stabilire la veridicità dei massacri e delle deportazioni perpetrati a danno del popolo armeno dall’Impero ottomano dal 1915 in poi” ma che “non c’è unanimità nella comunità internazionale” sulla caratterizzazione dei massacri degli armeni come “genocidio”, trattandosi di “una definizione legale difficile da provare”. Infatti, sostiene la Corte, “solo circa 20 Stati su 190 nel mondo hanno ufficialmente riconosciuto il genocidio armeno”. E poiché “la ricerca storica è per definizione aperta alla discussione ed è materia di dibattito” non sempre, come in questo caso, “è possibile raggiungere conclusioni finali o asserire oggettive e assolute verità” (Tempi.it 19 dicembre).

Per la Corte europea dei diritti umani, quindi, non si può affermare con certezza che quello armeno è stato un genocidio. Al contrario, però, nessuno può fare appello alla libertà di espressione per negare l’Oloca1usto: in questo caso, infatti, “ci sono fatti storici molto concreti, come l’esistenza delle camere a gas. Questi atti sono stati anche accertati da una corte internazionale” (Tempi.it 19 dicembre).

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