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Quando è valida l’assoluzione dei peccati in maniera collettiva?

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padre Angelo Bellon, o.p. - Amici Domenicani - pubblicato il 16/10/13
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L’assoluzione dei peccati data in maniera collettiva, senza previa accusa individuale, è invalida se non c’è il pericolo di morteBuongiorno padre Angelo,

vorrei sapere se è giusto che dei bambini di un età compresa tra i 10 e i 12 anni, dopo essere stati preparati, al significato del peccato e al sacramento della confessione, si accostino alla prima comunione senza aver la possibilità di partecipare al sacramento individuale della riconciliazione, ma solo a quello dell’atto di penitenza comunitaria?
Attendo con ansia una sua risposta.

 

Carissima,

 1. se si tratta di assoluzione collettiva, senza previa accusa individuale dei propri peccati, questa assoluzione è sbagliata ed è invalida. È sbagliata perché bisogna educare i ragazzi a confessare i propri peccati e ad educarli alla confessione individuale.
Se non lo fanno adesso quando lo impareranno?

2. Inoltre è invalida perché nei nostri territori l’assoluzione collettiva si può dare solo in caso di pericolo di morte perché la gente non ha la possibilità di confessarsi.

3. L’assoluzione collettiva è permessa solo nei territori di missioni, ma dicendo chiaramente che dal momento che l’accusa dei propri peccati è di diritto divino, i peccati mortali assolti in una forma collettiva devono essere confessati individualmente entro un anno. La Chiesa non ha il potere di dispensare dall’accusa dei peccati (perché l’accusa dei peccati è di diritto divino). Inoltre rimane il precetto della Chiesa di confessasi almeno una volta all’anno.

4. La concessione della facoltà di assolvere è richiesta per la validità della assoluzione. Dice infatti i can 966: “§ 1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l’assoluzione. § 2. Il sacerdote può essere dotato di questa facoltà o per il diritto stesso o per concessione fatta dalla competente autorità a norma del can. 969.

5. Ho detto che l’assoluzione data in forma collettiva, se è escluso il pericolo di morte, è invalida perché solo i vescovi possono autorizzarla. E dalle nostre parti non è autorizzata. Pertanto rimane illecita e invalida. E il sacerdote che compie un atto del genere commette una colpa grave, un sacrilegio.

6. Mi auguro che tu abbia frainteso perché magari la celebrazione della confessione è stata comunitaria, ma ogni ragazzo andava da un particolare sacerdote lì presente, confessava individualmente i propri peccati e individualmente riceveva l’assoluzione. Solo il contesto e cioè la celebrazione erano comunitari.

7. Ma se si fosse trattato proprio dell’assoluzione collettiva senza accusa individuale dei peccati, trattandosi di un fatto particolarmente grave, devi rendere edotto il vicario foraneo o il Vescovo perché la popolazione e in particolare i ragazzi non vengano ingannati e defraudati della grazia di un così grande sacramento.

Ti ricordo nella preghiera e ti benedico.