Da qualche giorno, il Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha proposta alle varie federazioni locali un nuovo codice deontologico.
di Giorgio Maria Carbone
I vari Consigli provinciali dell’Ordine dei medici in questi giorni stanno esaminando e votando la proposta di un nuovo codice deontologico. Esaminiamo anche noi solo alcuni articoli per comprendere qual è la posta in gioco. Lo faremo documentandoci, cioè confrontando il testo vigente con il testo proposto.
L’obiezione di coscienza del medico «Testo vigente Art. 22, Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento».
«Testo proposto Art. 22, Rifiuto di prestazione professionale. Il rifiuto di prestazione professionale anche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti è consentito al medico quando vengano richiesti interventi che contrastino con i suoi convincimenti etici e tecnico-scientifici, a meno che questo comportamento non sia di nocumento per la salute della persona assistita. Il medico deve comunque fornire ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione dei servizi esigibili e a questo fine collabora con le aziende sanitarie».
Per brevità faccio solo tre osservazioni critiche: 1) se il rifiuto della prestazione sanitaria causa nocumento alla salute dell’assistito, si rientra nella fattispecie di omissione di soccorso, disciplinata dal Codice penale. Quindi è inutile la frase «a meno che questo comportamento non sia di nocumento per la salute della persona assistita». Ma viene da pensare che tale frase serva ad altri scopi. 2) Il testo proposto nel 2013 specifica il fine dell’informazione «consentire la fruizione dei servizi esigibili e a questo fine collabora con le aziende sanitarie». Molto meglio il testo vigente, che lascia libertà al medico: questi informa e chiarisce, ma non in funzione di far fruire dei servizi. Facciamo il caso che si tratti della prescrizione del Levonorgestrel o della RU486 (due prodotti chimici abortivi), il testo vigente dice il medico informa e chiarisce perché non prescrive e somministra il prodotto chimico, mentre il testo proposto dice che l’informazione e il chiarimento del medico deve avere come scopo la fruizione del servizio (quindi nell’esempio la somministrazione del prodotto chimico che non è un salva-vita) al quale il medico è contrario in ragione della sua scienza e coscienza. In questo caso il medico dando tali informazioni e chiarimenti che hanno come fine oggettivo la fruizione del servizio, diventa formalmente complice del servizio, cioè della somministrazione o erogazione, alla quale egli è contrario. È così lesa la sua autonomia e libertà professionale, richiamata continuamente dal testo proposto nel 2013 a partire dall’art. 2. 3) Inoltre, il testo proposto dice «a questo fine collabora con le aziende sanitarie». Che necessità ha questa frase? Non collabora già? Oppure significa «il medico deve segnalare in quale struttura della Asl è erogato il servizio a cui lui è contrario»? Di nuovo sorge la complicità formale e quindi la lesione dell’autonomia professionale del medico.
Tener conto delle volontà del paziente o le dichiarazioni anticipate di trattamento? «Testo vigente Art. 36, Assistenza d’urgenza. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile». «Testo proposto Art. 36, Assistenza d’urgenza. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se espresse, il medico si attiva per assicurare l’assistenza indispensabile».