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La Chiesa deve pagare l’Ici arretrata: tutto ciò che bisogna sapere

PANAMA

Melissa Wong Zhang-(CC BY-SA 2.0)

Gelsomino Del Guercio - pubblicato il 06/11/18

Clamorosa sentenza della Corte di Giustizia europea che rovescia i pronunciamenti di Commissione e Tribunale Ue. La Cei: distinguere tra strutture profit e no profit

La Corte di Giustizia europea ha sentenziato che la Chiesa dovrà versare tutti gli arretrati Ici (la tassa sugli immobili poi sostituita dall’Imu) tra il 2006 e il 2011. Nel calderone finiscono tutte le strutture, profit e no profit, di proprietà ecclesiastica.

Sono stati rovesciati, così, i pronunciamenti precedenti della Commissione Europea e del Tribunale Europeo che esentavano la Chiesa dal pagamento dell’Ici.

Primo round: la scuola e il b&b

La questione risale al 2006, quando venne contestato per la prima volta il regime di esenzione dell’Imu concesso alle strutture legate al mondo cattolico. Agevolazioni dalla natura distorsiva della concorrenza, secondo la scuola elementare Maria Montessori di Roma e il titolare di un Bed&Breakfast di San Cesareo, i primi a sollevare obiezioni. La loro battaglia legale ha visto poi l’interessamento e la cura di Maurizio Turco (allora deputato del Partito radicale) e del fiscalista Carlo Pontesilli.

Secondo round: le due richieste alla Commissione

In due occasioni sono stati chiesti lumi alla Commissione europea, allora guidata da Josè Manuel Barroso.

In entrambi i casi – nel 2006 e nel 2008 – il responso fu sempre lo stesso: non sembravano esserci infrazioni, nonostante i chiarimenti chiesti nel frattempo alle autorità italiane.




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Terzo round: un nuovo responso

La produzione di nuovi incartamenti, sempre da parte dei ricorrenti, convinse la Commissione Barroso che si era in presenza di aiuti di Stato incompatibili con le regole Ue, e dunque illegali. Era il 2012, e in quell’anno l’Ici divenne Imu, la legge era cambiata e dunque si chiese di intervenire per il periodo relativo al 2008, 2009, 2010, 2011 (il periodo precedente era prescritto), durante il quale cliniche, alberghi, scuole e altre attività commerciali legate alla Chiesa non avevano versato nulla alle casse dello Stato, forti dell’esenzione.

Così si espresse la Commissione: «L’Italia ha illegittimamente attuato l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, ma alla luce delle circostanze eccezionali invocate dall’Italia, non deve essere disposto il recupero dell’aiuto, avendo l’Italia dimostrato l’impossibilità assoluta di darvi esecuzione».

Impossibile recuperare i dati

Con quel pronunciamento, datato 12 dicembre 2012, la Commissione europea ha riconosciuto che le autorità nazionali (italiane ndr) «hanno dimostrato che i beneficiari dell’aiuto in questione non possono essere identificati e che l’aiuto non può essere oggettivamente calcolato a causa della mancanza di dati disponibili». In particolare allora l’esecutivo comunitario prendeva atto che le banche dati fiscali e catastali «non consentono di individuare gli immobili appartenenti ad enti non commerciali, che sono stati destinati ad attività non esclusivamente commerciali del tipo indicato nelle disposizioni sull’esenzione dall’Ici».

Di conseguenza le stesse banche dati «non consentono di ottenere le informazioni necessarie per calcolare l’importo dell’imposta da recuperare».




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Quarto round: la sentenza del Tribunale

Scuola Montessori e Radicali, nell’aprile 2013 hanno spostato la vertenza al Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea, puntando l’indice contro la decisione della Commissione. Ma nel settembre 2015 è arrivata un’altra sentenza (per loro) negativa.

Tale sentenza stabiliva che la Chiesa non doveva restituire alla Stato il mancato versamento dell’Ici perché chi ha contestato il regime di esenzione «non è giunto a dimostrare» le distorsioni del mercato e di conseguenza l’incompatibilità con le regole dell’Unione europea.

Il cavillo

Il Tribunale, con quel pronunciamento, ha però lasciato le porte aperte a Montessori e Radicali, dichiarando “ricevibile” il ricorso. Nel mondo dei giuristi una piccola rivoluzione, visto che mai era stata applicata agli aiuti di Stato la nuova norma del Trattato di Lisbona che allarga la platea dei soggetti che hanno diritto ad impugnare le decisioni della Commissione Europea.

Proprio la ricevibilità decretata dai giudici del Tribunale di primo grado ha permesso di fare appello alla Corte di Giustizia Ue contro la decisione “no-Ici” di Commissione e Tribunale Ue (La Repubblica, 15 settembre 2015).




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L’ultimo round: il rovescio delle decisioni

E così si è giunti all’ultimo atto. La Corte di Giustizia, pronunciatasi in “Grande Chambre”, ha annullato sia la decisione della Commissione europea che la sentenza del Tribunale Ue, spiegando che le problematiche per reperire le somme relative all’Ici, costituiscono mere «difficoltà interne» all’Italia, «esclusivamente ad essa imputabili», non idonee a giustificare l’emanazione di una decisione di non recupero. La Commissione europea, si legge nella sentenza, «avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio l’esistenza di modalità alternative volte a consentire il recupero, anche soltanto parziale, delle somme».

“Si” Ici, “no” Imu

La Corte ha ricordato che i ricorrenti erano situati «in prossimità immediata di enti ecclesiastici o religiosi che esercitavano attività analoghe» e dunque l’esenzione Ici li poneva «in una situazione concorrenziale sfavorevole (..) e falsata».

La Corte di Giustizia ha ritenuto invece legittime le esenzioni dall’Imu, l’imposta succeduta all’Ici, introdotte dal governo Monti, anch’esse oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti (La Stampa, 6 novembre 2018). 




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L’intervento della Cei

«La sentenza odierna rileva che la Commissione avrebbe dovuto condurre una verifica più minuziosa circa l’effettiva impossibilità dello Stato italiano di recuperare le somme eventualmente dovute nel periodo 2006-2011», commenta monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei.

«Le attività potenzialmente coinvolte sono numerose – aggiunge monsignor Russo – e spaziano da quelle assistenziali e sanitarie a quelle culturali e formative; attività, tra l’altro, che non riguardano semplicemente gli enti della Chiesa».

Distinguere le attività

«Abbiamo ripetuto più volte in questi anni che chi svolge un’attività in forma commerciale – ad esempio, di tipo alberghiero – è tenuto, come tutti, a pagare i tributi. Senza eccezione e senza sconti. Detto questo, è necessario distinguere la natura e le modalità con cui le attività sono condotte», conclude il vescovo.

Il bicchiere “mezzo pieno”

C’è anche un bicchiere mezzo pieno in questo pronunciamento, evidenzia ancora monsignor Russo: «Le attività sociali svolte dalla Chiesa cattolica trovano anche in questa sentenza un adeguato riconoscimento da parte della Corte di Giustizia Europea. La Corte, infatti, conferma la legittimità dell’Imu – introdotta nel 2012 – che prevede l’esenzione dell’imposta, quando le attività sono svolte in modalità non commerciale, quindi senza lucro» (Agensir, 6 novembre 2018).




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