Aleteia logoAleteia logoAleteia
giovedì 28 Marzo |
Aleteia logo
Chiesa
separateurCreated with Sketch.

Sì, i laici possono presiedere le nozze, e no, non è niente di nuovo

Marriage Whats Love Got to Do with It Avangard Photography – it

Avangard Photography

Greg Kandra - pubblicato il 23/09/16

Ecco le circostanze previste dal Diritto Canonico

Sembra che su Internet sia stata ferita qualche sensibilità per via di una notizia che potrebbe sembrare sorprendente: PAPA FRANCESCO PERMETTE CHE DEI LAICI OFFICINO NOZZE CATTOLICHE?, recita un titolo.

In realtà non c’è niente di nuovo. Tutto questo fa parte del Diritto Canonico da tempo, da molto prima di Francesco, anche se le circostanze sono ancora fortemente limitate.

Dal Codice di Diritto Canonico:

Can. 1112 – §1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni.

§2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.

Can. 1113 – Prima di concedere la delega speciale, si adempia tutto ciò che stabilisce il diritto per provare lo stato libero.

Can. 1114 – L’assistente al matrimonio agisce illecitamente se non gli consti dello stato libero dei contraenti a norma del diritto e, se è possibile, del permesso del parroco, ogni volta che assiste in forza della delega generale.

Can. 1115 – I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l’una o l’altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove.

Can. 1116 – §1. Se non si può avere o andare senza grave incomodo dall’assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni: 1) in pericolo di morte; 2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.

§2. Nell’uno e nell’altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni.

Insomma, la vita continua: niente di nuovo sotto il sole.

[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta Sciamplicotti]

Tags:
diritto canonicolaicimatrimonio
Top 10
See More