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Riforma delle nullità matrimoniali, cambiano le norme Cei

Divorziati risposati al Sinodo

© Sprinter81 / SHUTTERSTOCK

Andrea Tornielli - Vatican Insider - pubblicato il 20/07/16

Prime soluzioni a conclusione di un «tavolo di lavoro» tra la segreteria generale dell'episcopato italiano e i principali collaboratori giuridici del Papa. Ogni vescovo potrà istituire un tribunale ma quelli regionali interdiocesani non saranno aboliti

I vescovi italiani «stanno realizzando la riforma con piena disponibilità» ma hanno l’esigenza di «chiarezza interpretativa e applicativa». È quanto ha affermato il segretario della Cei Nunzio Galantino aprendo la riunione del «tavolo di lavoro» voluto da Francesco per la piena applicazione anche in Italia della riforma da lui promulgata circa le modalità per accertare le nullità matrimoniali. Come si ricorderà, con il motu proprio «Mitis iudex dominus Iesus» (datato 15 agosto 2015, reso pubblico all’inizio di settembre), Papa Bergoglio ha rinnovato i processi per le nullità matrimoniali, snellendo e velocizzando le procedure, eliminando la necessità della doppia sentenza conforme e attribuendo nuove e dirette responsabilità ai singoli vescovi, che possono liberamente istituire un proprio tribunale diocesano. La riforma si applica pienamente anche in Italia, nonostante la presenza nel nostro Paese dei tribunali regionali interdiocesani.

Al «tavolo di lavoro», coordinato dalla segreteria della Cei, hanno partecipato i principali collaboratori di Francesco in campo giuridico, tra i quali il cardinale  Dominique Mamberti (Prefetto del Tribunale della Segnatura Apostolica) e il cardinale Francesco Coccopalmerio (Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

«Il confronto – informa un comunicato della Cei che dà notizia dell’incontro ma non entra nel merito delle soluzioni –  si è concentrato sulle domande giunte alla segreteria generale dalle diocesi e schematicamente raggruppate in cinque ambiti: le modalità procedurali per la costituzione dei tribunali diocesani; il ruolo della Conferenza episcopale italiana nella costituzione dei tribunali d’appello; la condizione giuridica dei tribunali; alcuni aspetti inerenti all’organizzazione e alla gestione amministrativa dei tribunali; infine, problematiche collegate all’introduzione di un processo più breve, nei casi in cui la nullità è evidente e con il vescovo diocesano che giudica».

«Il clima di dialogo instaurato – conclude la nota Cei – ha consentito di raggiungere un accordo sulla maggior parte delle questioni», che Galantino ha presentato a Papa Francesco. «L’esperienza positiva del Tavolo ha portato alla decisione di considerarlo uno strumento disponibile anche per affrontare eventuali problematiche che dovessero emergere in futuro». Le soluzioni individuate vengono ora inviate per conoscenza  ai vescovi; il prossimo Consiglio permanente della Cei valuterà una prima bozza di aggiornamento delle norme.

È stato definitivamente chiarito che i tribunali regionali italiani, istituiti  nel 1938 da Pio XI e non specificamente aboliti da Francesco non impediscono l’applicazione della riforma. Ogni singolo vescovo, in forza del motu proprio «Mitis iudex dominus Iesus», può istituire un suo tribunale senza chiedere previo consenso o dispensa alla Segnatura apostolica.

La possibilità di avere un tribunale diocesano non rappresenta una novità nella tradizione della Chiesa dato che mai è stata negata la potere giudiziario del vescovo. Il fine della riforma voluta dal Papa è quello principale di ogni riforma ecclesiale, cioè la «salus animarum», la salvezza delle anime: dal primo Sinodo sulla famiglia, celebrato nell’ottobre 2014, era stata sottolineata in moltissimi interventi la necessità di dare ai singoli vescovi maggiori poteri sulle nullità matrimoniali, per permettere un più rapido e agevole accertamento al riguardo, venendo così incontro a tante domande, anche da parte di chi vive in situazioni «irregolari» per la disciplina canonica.

Ogni vescovo italiano può dunque autonomamente recedere dal tribunale regionale diocesano e istituire il proprio, se ne ha le risorse e le disponibilità in termini di personale. Il nulla osta vaticano non è da chiedere nemmeno se due vescovi della stessa provincia ecclesiastica decidono di recedere dal tribunale regionale e di costituire un tribunale comune per le due diocesi. Va chiesto invece soltanto nel caso in cui quest’ultima iniziativa comune venga presa da due vescovi che appartengono a due diverse province ecclesiastiche.

Resta invece intatto il servizio di vigilanza su tutti i tribunali – regionali e diocesani – da parte della Segnatura apostolica. Per questo, pur non essendo necessario da parte dei singoli vescovi richiedere un nulla osta alla Santa Sede per istituire il proprio tribunale, è probabile che sia necessario informare dell’avvenuta costituzione del nuovo tribunale diocesano.

Un nodo giuridico importante riguarda il sistema degli appelli. Fino ad oggi ogni tribunale regionale interdiocesano aveva un altro tribunale corrispondente come sede per le cause in appello. Bisognerà ora definire quale sarà la sede di appello di ogni eventuale singolo tribunale diocesano. Il motu proprio papale stabilisce: «Conviene che si ripristini l’appello alla sede del metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa».  Il problema è rappresentato dal fatto che possono esserci tribunali regionali dei quali fa parte anche il metropolita. Gli uffici giuridici della Cei stanno studiando tutte le questioni tecniche, è possibile che sia la Segnatura a decidere a questo riguardo per stabilire le sedi di appello.

Si vedrà nei prossimi mesi se e come la riforma voluta dal Papa sarà attuata facendo in modo che le procedure vengano effettivamente snellite e i fedeli abbiano maggiore facilità di accesso e cause più veloci per accertare la nullità matrimoniale.

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