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Mi sono sposata ma non lo conoscevo bene. Il mio matrimonio è nullo?

Catholic wedding – CIRIC

© Louise ALLAVOINE/CIRIC

Julio de la Vega-Hazas - Aleteia - pubblicato il 19/06/14

Esaminiamo due casi: l'errore di persona e il matrimonio per violenza o timore

Potreste approfondire l’informazione in base alla quale i matrimoni possono essere nulli se ci sono coazione morale, errore o dolo relativamente a qualche qualità essenziale del coniuge?

(Domanda di un lettore di Aleteia)

Si tratta in effetti di due delle possibili cause di nullità matrimoniale contemplate nel Diritto Canonico, nell’area dei vizi del consenso. Le descriverò entrambe, citando i rispettivi canoni del Codice di Diritto Canonico e aggiungendo un breve commento. Ad ogni modo, come accade in queste materie, la legge segnala la causa, che deve essere necessariamente una formula generale, che poi deve essere applicata al caso concreto dai tribunali. È impossibile “racchiudere” la vita in pochi articoli di un Codice e ci saranno necessariamente casi difficili da discernere, ma in fondo i tribunali servono a questo.

Ciò significa che non ci si può aspettare che dalla semplice lettura dei canoni si possa dedurre in modo indiscutibile una soluzione chiara – se incidono o no – per tutti i casi che si possono presentare. In questo caso, poi, c’è un’ulteriore difficoltà: si tratta di difetti (“vizi”) di consenso, e il consenso è qualcosa di interiore, così che i tribunali possono solo lavorare con prove esterne che indicano, nella maniera migliore possibile, se il consenso c’è stato, ma non ci può essere una garanzia assoluta di ciò che si intende provare, ovvero del fatto che il consenso sia stato realmente viziato.

Detto ciò, passiamo a esaminare i due casi.

1. L’errore di persona. Canone 1097: § 1. “L’errore di persona rende invalido il matrimonio”. §2. “L’errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente”.

Dei due presupposti, il primo è indubbiamente il più chiaro, ma allo stesso tempo è un presupposto piuttosto raro: prestare il consenso a una persona quando in realtà quella che lo riceve è un’altra. È raro perché accade solo quando i contraenti non si sono visti prima delle nozze, il che oggi, almeno in Occidente, non capita. Ad ogni modo, visto che in questa vita tutto ciò che può succedere è successo una volta, si conosce qualche caso in cui sono coinvolti dei gemelli.

Il secondo presupposto è più comune, ma allo stesso tempo è più difficile che diventi un caso di nullità. Facciamo un esempio: “Credevo di sposare un medico e mi ha ingannata, non lo era”. Deplorevole, senza dubbio, ma perché sia causa di nullità la condizione di medico dovrebbe essere stata il motivo principale per il quale si contraeva matrimonio, e bisognerebbe provarlo. Il canone lascia ben chiaro che non basta dire “Se lo avessi saputo non mi sarei sposata”. Per questo, tale motivo in genere non viene addotto spesso nelle cause di nullità.

Vale un errore solo in qualcosa che sminuisce in modo inequivocabile il consenso. E non lo è il fatto di scoprire successivamente che il coniuge non è meraviglioso come si pensava, come sembrava o come aveva fatto credere. Perché? Perché, in grado maggiore o minore, questo succede sempre o quasi sempre – anche con se stessi. E per questo si pone il limite in un’ignoranza che sia il fattore principale del consenso concesso.

2. La violenza e la paura. Canone 1103: “È invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio”.

La prima osservazione è che deve trattarsi di una causa esterna. La semplice paura soggettiva di sposarsi, che a volte può essere piuttosto intensa, non serve a questi scopi. In ogni caso, deve essere provocata in modo oggettivo da una causa esterna al soggetto.

Il secondo requisito è che sia grave. Non è sempre facile determinare la gravità, e si deve ricorrere alla stima comune – quello che si intende in genere come grave o importante – e al senso comune.

Visto che la violenza già consumata – ad esempio sequestrare qualcuno per estorcergli il consenso matrimoniale – è poco frequente, bisogna considerare la violenza come un caso che rientra nella paura: la paura può riguardare molte cose, come perdere il lavoro, essere espulsi dall’ambito familiare, essere minacciati, ecc., ma non c’è dubbio quando si tratta di minacce di violenza.

In passato questo motivo incideva in maniera maggiore di oggi, almeno nelle società moderne. Accadeva con una certa frequenza, ad esempio, nei casi in cui un ragazzo metteva incinta una ragazza e la famiglia di questa lo costringeva a sposarla, anche sotto minaccia di morte. Anche oggi può succedere, ma non è una causa che viene invocata normalmente in tribunale.

Il motivo della causa di nullità qui è piuttosto chiaro: il consenso deve essere libero. E nei casi contemplati smette di esserlo; almeno smette di esserlo nella misura richiesta per dare un consenso matrimoniale.

[Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti]

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